Art. 6. 
                       Trattamento di missione 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  8  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n.147, i limiti  di  spesa
per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata  non
inferiore ad otto ore sono determinati come segue: 
   L. 42.000 per un pasto; 
   L. 83.600 per due pasti. 
  2. Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del
mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. A decorrere dal 31 dicembre  1995,  al  personale  comandato  in
missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori
a dieci unita', per esigenze di prevenzione, sicurezza  e  controllo,
e' dovuto il trattamento di missione di cui all'art.  8  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, in luogo della
indennita' supplementare di marcia prevista dall'art. 8  della  legge
23 marzo 1983, n. 78. 
  4. A decorrere dal  1  settembre  1995,  al  personale  inviato  in
missione continuativa per  una  durata  superiore  a  30  giorni,  in
localita' diversa dalla sede ordinaria di  servizio  e  dell'abituale
dimora, e' data facolta' di chiedere, dietro presentazione di formale
contratto di locazione o di  fattura  quietanzata,  il  rimborso  del
costo di un  alloggio  per  un  importo  massimo  di  lire  1.500.000
mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o di  residence
e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari  dell'indennita'  di
trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell'art. 9,  comma  3,  della
legge 18 dicembre  1973,  n.  836,  e  successive  modificazioni.  La
disposizione  di   cui   al   presente   comma   trova   applicazione
limitatamente al tempo di durata della missione e nella sola  ipotesi
che l'Amministrazione si trovi nella impossibilita' di fornire  vitto
e alloggio gratuito, ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  5. Al personale inviato in  missione  e'  anticipata,  a  richiesta
dell'interessato, una somma pari all'intero importo  delle  spese  di
viaggio nonche' il 75 per cento delle presumibili spese  di  vitto  e
pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita. 
 
          Note all'art. 6:
             -  Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147
          e' il seguente:
             "Art. 8 (Trattamento di missione). - 1. Le misure intere
          lorde  giornaliere  dell'indennita'  di  missione  sono  le
          seguenti:
               a)  livello  V, VI, VI- bis, VII, VIII ed VIlI-bis: L.
          39.600;
               b) livello IV: L. 28.800.
             2.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1990 per incarichi di
          missione di durata superiore a  dodici  ore,  al  personale
          compete  il  rimborso  delle  spese  documentate,  mediante
          fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo
          della  categoria  consentita  e  per  uno   o   due   pasti
          giornalieri,  nel  limite di L. 30.000 per il primo pasto e
          di complessive 60.000 per i due  pasti.  Per  incarichi  di
          durata  non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un
          solo pasto.
             3. Oltre a quanto  previsto  dal  comma  2,  compete  un
          importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle
          indennita'  orarie  e  giornaliere.  Non e' ammessa in ogni
          caso opzione  per  l'indennita'  di  trasferta  in  misure,
          orarie o giornaliere, intere.
             4.  Nei  casi  di  missione  continuativa nella medesima
          localita' di  durata  non  inferiore  a  trenta  giorni  e'
          consentito  il rimborso delle spese per il pernottamento in
          residenza     turistico-alberghiera,      di      categoria
          corrispondente  a  quella ammessa per l'albergo, sempreche'
          risulti economicamente piu' conveniente rispetto  al  costo
          medio della categoria consentita nella medesima localita'.
             5.  I  limiti  di  spesa per i pasti di cui comma 2 sono
          rivalutati annualmente, a decorrere dal 1 gennaio 1991,  in
          relazione  ad  aumenti  intervenuti nel costo della vita in
          base agli  indici  ISTAT,  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione
          pubblica.
             6. Il personale delle  diverse  qualifiche,  inviato  in
          missione  al  seguito  e  per collaborare con dipendenti di
          qualifica piu'  elevata  o  facente  parte  di  delegazione
          ufficiale  dell'amministrazione,  puo'  essere autorizzato,
          con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi  e  delle
          agevolazioni  previste  per  il  dipendente  in missione di
          qualifica piu' elevata.
             7. Al personale in trasferta  che,  nella  localita'  di
          missione,  non  possa  consumare  i  pasti o pernottare per
          comprovate   esigenze   di   servizio,    risultanti    dal
          provvedimento  con  cui  la  missione  stessa  e' disposta,
          compete l'indennita' di missione nella misura prevista  dal
          comma  1 per ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede
          ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore  residuali,
          ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive
          modificazioni.    L'indennita' e' ridotta del cinquanta per
          cento qualora  il  dipendente  in  missione  e'  tenuto,  a
          seguito  di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di
          vitto ed  alloggio  gratuiti  forniti  dall'amministrazione
          medesima".
             -   L'art.   8   della   legge  23  marzo  1983,  n.  78
          (Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187,  relativa
          alle indennita' operative del personale militare) recita:
             "Art.  8 (Indennita' di marcia e prontezza operativa). -
          Agli ufficiali  e  ai  sottufficiali  dell'Esercito,  della
          Marina  e  dell'Aeronautica,  limitatamente  ai  giorni  di
          effettivo servizio collettivo, in drappelli  di  almeno  10
          uomini  compresi i militari di truppa, fuori dell'ordinaria
          sede di servizio, per la durata di  almeno  8  ore,  spetta
          l'indennita'  supplementare  di marcia nella misura mensile
          del  180  per  cento  dell'indennita'  d'impiego  operativo
          stabilita  in  relazione  al  grado  e  alla  anzianita' di
          servizio  militare  dall'annessa  tabella  I,  escluse   le
          maggiorazioni  indicate  alle  note  a) e b) della predetta
          tabella.
             L'indennita' supplementare, nella misura di cui al comma
          precedente,  spetta  agli  ufficiali  e  ai   sottufficiali
          dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica, fino ad un
          massimo di cinque  giorni  al  mese,  quando  impegnati  in
          esercitazioni  collettive  di  prontezza  operativa  la cui
          durata complessiva comporti il prolungamento dell'orario di
          servizio di  almeno  quattro  ore.  Le  esercitazioni  sono
          determinate dai rispettivi stati maggiori in relazione alle
          esigenze di ciascuna forza armata.
             Agli  allievi  delle  accademie  militari,  agli allievi
          ufficiali di complemento, agli  allievi  sottufficiali,  ai
          graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o
          raffermati  o in servizio continuativo dell'Esercito, della
          Marina e dell'Aeronautica le indennita'  di  cui  ai  commi
          precedenti  sono  corrisposte  nella  misura  mensile di L.
          90.000 e ai graduati e militari di truppa  in  servizio  di
          leva delle predette forze armate nella misura mensile di L.
          60.000)".
             -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  9 della legge 18
          dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico di missione  e
          di trasferimento dei dipendenti statali) e' il seguente:
             "Per  i  dipendenti  in  missione  fruenti di alloggio o
          vitto gratuito fornito dall'Amministrazione o da  qualsiasi
          altro  pubblico ente, l'indennita' di trasferta e' ridotta,
          rispettivamente, di un terzo  o  della  meta'.  Qualora  si
          fruisca  gratuitamente  di  alloggio  e  vitto,  la  stessa
          indennita' e' ridotta a un terzo".