Art. 7. 
               Trattamento economico di trasferimento 
  1. A decorrere dal 1 settembre  1995,  per  gli  appartenenti  alle
Forze di Polizia ad ordinamento civile, la  distanza  massima  di  30
chilometri prevista dall'art. 22, comma 1, della  legge  18  dicembre
1973, n. 836, e successive modificazioni, per il  riconoscimento  del
diritto alle indennita ed ai rimborsi inerenti  al  trasferimento  di
sede, e' elevata a 90 chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei
mobili e delle  masserizie,  per  volonta'  del  dipendente,  in  una
localita' comunque compresa tra la sede di servizio ed il comune  ove
il  dipendente  sia  stato  autorizzato  ad   alloggiare   anche   in
applicazione della presente norma, non da' diritto alle indennita' ed
ai rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n. 836/l973. 
  2. A decorrere  dal  1  settembre  1995,  il  personale  trasferito
d'autorita' che abbia diritto all'alloggio di servizio  in  relazione
all'incarico ricoperto,  puo'  richiedere,  dietro  presentazione  di
formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il  rimborso
del costo di un alloggio per  un  importo  massimo  di  L.  1.500.000
mensili e, comunque, per un periodo  non  superiore  a  tre  mesi,  a
condizione  che  nella   nuova   sede   di   servizio   sussista   la
disponibilita' dell'alloggio di servizio e  l'interessato  non  possa
temporaneamente disporne in quanto  ancora  occupato  dal  precedente
titolare, ovvero siano in corso lavori di ristrutturazione.  In  tali
casi, il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 
100, e' ridotto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge. 
  3. La spesa globale per i rimborsi  e  le  indennita'  inerenti  al
trasferimento di sede anche in applicazione dei commi 1  e  2  dovra'
essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli
appositi  stanziamenti  dei  rispettivi  stati  di   previsione   dei
Ministeri dell'interno - Polizia di Stato - di grazia e  giustizia  -
Corpo di polizia  penitenziaria  -  e  del  Ministero  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato. 
 
          Note all'art. 7:
             - Il testo del comma  1  dell'art.  22  della  legge  18
          dicembre  1973,  n.  836  (Trattamento  di  missione  e  di
          trasferimento dei dipendenti statali) e' il  seguente:  "Il
          personale  trasferito  che, per riconosciuta impossibilita'
          di  trovare  alloggio  nella  nuova   sede   di   servizio,
          trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in comuni
          viciniori,  e' ammesso ugualmente a fruire della indennita'
          e  dei  rimborsi  inerenti  al  trasferimento  purche'   la
          distanza  della  casa  municipale del comune viciniore alla
          nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri".
             - La legge 10 marzo 1987, n. 100, reca  "Norme  relative
          al  trattamento  economico  di  trasferimento del personale
          militare". Si trascrive il relativo art. 1.
             "Art.  1.  -  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio 1987, al
          personale delle Forze armate, dell'Arma dei  carabinieri  e
          della  Guardia  di finanza, trasferito d'autorita' prima di
          aver trascorso  quattro  anni  di  permanenza  nella  sede,
          spetta il trattamento economico previsto dall'art. 13 della
          legge  2  aprile  1979,  n. 97, come sostituito dall'art. 6
          della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
             2. Il predetto trattamento e' ridotto:
               a) alla meta', se il trasferimento e' disposto dopo un
          periodo di permanenza nella sede superiore a  quattro  anni
          ma inferiore a otto;
               b)  ad  un terzo, se il trasferimento e' disposto dopo
          otto anni di permanenza nella sede.
             3. Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 e' ridotto di un
          terzo al personale che fruisce nella nuova sede di alloggio
          di servizio e non compete al personale in servizio di  leva
          e a quello celibe obbligato ad alloggiare in caserma.
             4-5. (Omissis)".