Art. 7. Trattamento economico di trasferimento 1. A decorrere dal 1 settembre 1995, per gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, la distanza massima di 30 chilometri prevista dall'art. 22, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, per il riconoscimento del diritto alle indennita ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, e' elevata a 90 chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volonta' del dipendente, in una localita' comunque compresa tra la sede di servizio ed il comune ove il dipendente sia stato autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della presente norma, non da' diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n. 836/l973. 2. A decorrere dal 1 settembre 1995, il personale trasferito d'autorita' che abbia diritto all'alloggio di servizio in relazione all'incarico ricoperto, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, a condizione che nella nuova sede di servizio sussista la disponibilita' dell'alloggio di servizio e l'interessato non possa temporaneamente disporne in quanto ancora occupato dal precedente titolare, ovvero siano in corso lavori di ristrutturazione. In tali casi, il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e' ridotto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge. 3. La spesa globale per i rimborsi e le indennita' inerenti al trasferimento di sede anche in applicazione dei commi 1 e 2 dovra' essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti dei rispettivi stati di previsione dei Ministeri dell'interno - Polizia di Stato - di grazia e giustizia - Corpo di polizia penitenziaria - e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato.
Note all'art. 7: - Il testo del comma 1 dell'art. 22 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (Trattamento di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) e' il seguente: "Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilita' di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in comuni viciniori, e' ammesso ugualmente a fruire della indennita' e dei rimborsi inerenti al trasferimento purche' la distanza della casa municipale del comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri". - La legge 10 marzo 1987, n. 100, reca "Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare". Si trascrive il relativo art. 1. "Art. 1. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, trasferito d'autorita' prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. 2. Il predetto trattamento e' ridotto: a) alla meta', se il trasferimento e' disposto dopo un periodo di permanenza nella sede superiore a quattro anni ma inferiore a otto; b) ad un terzo, se il trasferimento e' disposto dopo otto anni di permanenza nella sede. 3. Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 e' ridotto di un terzo al personale che fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e non compete al personale in servizio di leva e a quello celibe obbligato ad alloggiare in caserma. 4-5. (Omissis)".