Art. 8. 
                        Presenza qualificata 
  1. A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale  che  assicura  la
presenza qualificata di cui all'art. 11 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' corrisposta una indennita'
nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno. 
  2. L'indennita' di cui al comma 1  non  e'  cumulabile  con  quella
prevista dall'art. 9, commi 1 e 2. 
 
          Note all'art. 8:
             - Il testo dell'art. 11 del D.P.R.  5  giugno  1990,  n.
          147, e' il seguente:
             "Art.    11.    -    1.   Il   supplemento   giornaliero
          dell'indennita'  d'istituto,  previsto  dall'art.  2  della
          legge  28  aprile  1975,  n.  135,  nella  misura stabilita
          dall'art. 7, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  10 aprile 1987, n. 150, per il personale che, a
          turno, e' tenuto ad assicurare l'obbligo di cui all'art. 64
          della legge 1 aprile 1981, n. 121, cosi' come  disciplinato
          dall'art.    32 del decreto del Presidente della Repubblica
          28 ottobre 1985, n.   782,  e'  quintuplicata  per  ciascun
          turno, con effetto dal 1 luglio 1990.
             2.  Con  decreto  del Ministro dell'interno, di concerto
          con i Ministri del tesoro e per la  funzione  pubblica,  e'
          fissato  il contingente di personale della Polizia di Stato
          da poter impiegare nei turni di cui al comma 1.
             3. La maggiorazione di cui al comma 1 non e'  cumulabile
          con quella prevista nell'art. 12.".