Art. 9. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede 1. A decorrere dal 1 novembre l995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato, e' corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde. 2. Il compenso di cui al comma 1 compete anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati. 3. A decorrere dal 1 novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno.
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 (Adeguamento e riordinamento di indennita' alle Forze di polizia e al personale civile degli istituti penitenziari) e' il seguente: "Art. 5. - La tabella allegata alla legge 22 dicembre 1969, n. 967, concernente norme sul trattamento economico del personale delle Forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica, e' sostituita dalla seguente: Ispettori generali capi - Questori - V. Questori - V. Questori Agg. - Commissari capi - Commissari Ufficiali generali e ufficiali superiori L. 4.000 Ufficiali inferiori L. 3.500 Marescialli L. 3.000 Brigadieri, vicebrigadieri e gradi corrispondenti L. 2.500 Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti, allievi carabinieri e gradi corrispondenti L. 2.000 Il limite di spesa di cui all'ultima parte dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e' elevato a lire 1.500 milioni.". - Il testo dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 (Adeguamento di alcune indennita' spettanti alle Forze di polizia) e' il seguente: "Art. 3. - A decorrere dalla data indicata nell'art. 1, sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle Forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza pubblica e dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977 n. 284.".