Art. 9. 
             Servizi esterni ed ordine pubblico in sede 
  1. A decorrere dal 1  novembre  l995  al  personale  impiegato  nei
servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di
servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli  istituti  di
pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale  dello  Stato,
e' corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde. 
  2. Il compenso di cui al comma 1 compete  anche  al  personale  del
Corpo di polizia penitenziaria impiegato in  servizi  organizzati  in
turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni  o
i reparti e, comunque,  in  altri  ambienti  in  cui  siano  presenti
detenuti o internati. 
  3. A decorrere dal 1 novembre 1995  le  misure  dell'indennita'  di
ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977,
n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978,  n.
505, sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno. 
 
          Note all'art. 9:
             - Il testo dell'art. 5 della legge 27  maggio  1977,  n.
          284  (Adeguamento  e riordinamento di indennita' alle Forze
          di  polizia  e   al   personale   civile   degli   istituti
          penitenziari) e' il seguente:
             "Art.  5.  -  La tabella allegata alla legge 22 dicembre
          1969, n.  967, concernente norme sul trattamento  economico
          del  personale  delle Forze di polizia impiegate in sede in
          servizi  di  sicurezza  pubblica,   e'   sostituita   dalla
          seguente:
   Ispettori generali capi - Questori -
V. Questori - V. Questori Agg. -
Commissari capi - Commissari Ufficiali
generali e ufficiali superiori                     L. 4.000
   Ufficiali inferiori                             L. 3.500
   Marescialli                                     L. 3.000
   Brigadieri, vicebrigadieri e gradi
corrispondenti                                     L. 2.500
   Appuntati, carabinieri e gradi
corrispondenti, allievi carabinieri
e gradi corrispondenti                             L. 2.000
             Il  limite  di spesa di cui all'ultima parte dell'art. 4
          della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e'  elevato  a  lire
          1.500 milioni.".
             - Il testo dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505
          (Adeguamento  di  alcune indennita' spettanti alle Forze di
          polizia) e' il seguente:
             "Art. 3. - A decorrere dalla data indicata nell'art.  1,
          sono   raddoppiate  le  misure  del  trattamento  economico
          spettante al personale delle Forze di polizia impiegato  in
          sede  in  servizi  di  sicurezza pubblica e dell'indennita'
          giornaliera per i servizi  collettivi  di  ordine  pubblico
          fuori  sede,  di  cui  agli  articoli  5 e 6 della legge 27
          maggio 1977 n. 284.".