Art. 1. 
     (Art. 1 ed art. 16, commi 1 e 2, del D.L. n. 331/1993 (*)) 
                  Ambito applicativo e definizioni 
 
  1. L'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi,  esclusa
quella sui tabacchi lavorati e sui fiammiferi, e' disciplinata  dalle
disposizioni del presente testo unico. 
  2. Ai fini del presente testo unico si intende per: 
    a)  amministrazione   finanziaria:   gli   organi,   centrali   o
periferici, del dipartimento delle dogane e delle  imposte  indirette
che, nell'ambito delle  rispettive  competenze,  sono  preposti  alla
gestione delle accise; 
    b) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi
prevista con la  denominazione  di  imposta  di  fabbricazione  o  di
consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo; 
    c) prodotto "sottoposto" ad  accisa:  il  prodotto  al  quale  si
applica il regime fiscale delle accise; 
    d) prodotto "soggetto" od "assoggettato" ad accisa:  il  prodotto
per il quale il  debito  d'imposta  non  e'  stato  ovvero  e'  stato
assolto; 
    e)  deposito  fiscale:  l'impianto  in  cui  vengono  fabbricate,
trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa,
in regime di sospensione  dei  diritti  di  accisa,  alle  condizioni
stabilite dall'amministrazione finanziaria; 
    f) depositario autorizzato: il soggetto titolare  e  responsabile
della gestione del deposito fiscale; 
    g)  regime  sospensivo:  il  regime  fiscale   applicabile   alla
fabbricazione,  alla  trasformazione,   alla   detenzione   ed   alla
circolazione  dei  prodotti  soggetti  ad  accisa  fino  al   momento
dell'esigibilita'  dell'accisa  o  del  verificarsi  di   una   causa
estintiva del debito d'imposta; 
    h)  operatore  registrato:  la   persona   fisica   o   giuridica
autorizzata  a  ricevere,  nell'esercizio  dell'attivita   economica,
prodotti sottoposti ad accisa in regime  sospensivo,  provenienti  da
Paesi comunitari, extra-comunitari o dal territorio dello Stato; tale
operatore non puo' detenere o spedire prodotti in regime sospensivo; 
    i) operatore  non  registrato:  la  persona  fisica  o  giuridica
autorizzata, nell'esercizio della sua professione, ad  effettuare,  a
titolo occasionale, le medesime operazioni previste  per  l'operatore
registrato. 
  3. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico: 
    a)  si  intende  per  "Stato"  o  "territorio  dello  Stato"   il
territorio della Repubblica italiana, con esclusione  dei  comuni  di
Livigno e di Campione d'Italia e delle acque  italiane  del  lago  di
Lugano; 
    b) si intende per "Unione europea"  o  "territorio  della  Unione
europea" il territorio corrispondente al campo  di  applicazione  del
Trattato istitutivo della Comunita' economica europea con le seguenti
esclusioni, oltre quella indicata nella precedente lettera a): 
      1) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare; 
      2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland
ed il territorio di Busingen; 
      3) per il regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; 
    c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione: 
      1) del Principato di Monaco sono considerate  come  provenienti
dalla, o destinate alla, Repubblica francese; 
      2)  di  Jungholz  e  Mittelberg   (Kleines   Walsertal),   sono
considerate come provenienti  dalla,  o  destinate  alla,  Repubblica
federale di Germania; 
      3) dell'isola di Man sono considerate come provenienti  dal,  o
destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord; 
      4) della  Repubblica  di  San  Marino,  sono  considerate  come
provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette
operazioni devono essere  perfezionate  presso  i  competenti  uffici
italiani con l'osservanza  delle  disposizioni  finanziarie  previste
dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939  resa
esecutiva  con  la  legge  6  giugno  1939,  n.  1320,  e  successive
modificazioni. 
 
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(*) Il riferimento al decreto-legge  n.  331  del  1993  riguarda  il
decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.