Art. 1. (Art. 1 ed art. 16, commi 1 e 2, del D.L. n. 331/1993 (*)) Ambito applicativo e definizioni 1. L'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, esclusa quella sui tabacchi lavorati e sui fiammiferi, e' disciplinata dalle disposizioni del presente testo unico. 2. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette che, nell'ambito delle rispettive competenze, sono preposti alla gestione delle accise; b) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo; c) prodotto "sottoposto" ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise; d) prodotto "soggetto" od "assoggettato" ad accisa: il prodotto per il quale il debito d'imposta non e' stato ovvero e' stato assolto; e) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria; f) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale; g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilita' dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta; h) operatore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere, nell'esercizio dell'attivita economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da Paesi comunitari, extra-comunitari o dal territorio dello Stato; tale operatore non puo' detenere o spedire prodotti in regime sospensivo; i) operatore non registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata, nell'esercizio della sua professione, ad effettuare, a titolo occasionale, le medesime operazioni previste per l'operatore registrato. 3. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico: a) si intende per "Stato" o "territorio dello Stato" il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano; b) si intende per "Unione europea" o "territorio della Unione europea" il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella precedente lettera a): 1) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare; 2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen; 3) per il regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione: 1) del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese; 2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania; 3) dell'isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord; 4) della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni. ------------ (*) Il riferimento al decreto-legge n. 331 del 1993 riguarda il decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.