Art. 10.
                     (Art. 10 D.L. n. 331/1993)
           Circolazione di prodotti assoggettati ad accisa
           e gia' immessi in consumo in altro Stato membro

  1.  Sono  soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in altri
Stati  membri che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio
dello Stato.
  2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve avvenire con
un   documento  di  accompagnamento  secondo  quanto  previsto  dalla
normativa comunitaria, con l'osservanza delle modalita' stabilite dai
competenti organi comunitari.
  3.  L'accisa e' dovuta dal soggetto che effettua la fornitura o dal
soggetto  che  la  riceve.  Prima  della spedizione delle merci, deve
essere  presentata  una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di
finanza,   competente   per  territorio  in  relazione  al  luogo  di
ricevimento  dei  prodotti,  e  deve  essere  garantito  il pagamento
dell'accisa.  Il pagamento deve avvenire secondo le modalita' vigenti
entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo e il
soggetto  che  riceve  la merce deve sottoporsi ad ogni controllo che
permetta  di  accertare  l'arrivo  della merce e l'avvenuto pagamento
dell'accisa.
  4. Quando l'accisa e' a carico del venditore comunitario e in tutti
i  casi in cui l'acquirente nazionale non ha la qualita' di esercente
un deposito fiscale, ne' quella di operatore professionale registrato
o  non  registrato,  l'accisa  deve  essere pagata dal rappresentante
fiscale  del  venditore,  avente  sede  nello  Stato, preventivamente
autorizzato secondo le norme di cui all'art. 9.