Art. 12.
      (Art. 23 D.L. n. 271/1957 (*) - Art. 12 D.L. n. 331/1993)
     Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa

  1.  Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i
prodotti  assoggettati  ad  accisa  sono  custoditi  e contabilizzati
secondo  le modalita' stabilite e circolano con un apposito documento
di  accompagnamento,  analogo  a  quello previsto per la circolazione
intracomunitaria.  Nel caso di spedizioni fra localita' nazionali con
attraversamento   del   territorio  di  un  altro  Stato  membro,  e'
utilizzato   il  documento  di  cui  all'art.  10,  comma  2,  ed  e'
presentata,  da  parte  del  mittente  e prima della spedizione delle
merci,   apposita   dichiarazione  all'ufficio  tecnico  di  finanza,
competente per il luogo di provenienza.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  primo periodo del comma 1 non si
applicano    per   i   prodotti   custoditi   e   movimentati   dalle
amministrazioni dello Stato.

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  (*)  Il  riferimento  al  decreto-legge  n.  271/1957  riguarda  il
decretolegge  5  maggio  1957, n. 271, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 luglio 1957, n. 474.