Art. 13. (Art. 13 ed art. 14, comma 3, D.L. n. 331/1993 - Art. 22-bis D.L. n. 693/1980 (*) - Art. 34 legge 29 dicembre 1990, n. 428 - Art. 5 R.D.L. n. 23/1933 (**)). Prodotti muniti di contrassegno fiscale 1. I prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti. 2. I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I prodotti immessi in consumo muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito. 3. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri tramite il rappresentante fiscale con le stesse modalita' stabilite per i depositari nazionali. 4. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l'osservanza delle modalita' previste dall'art. 6. 5. Per i contrassegni di Stato destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultano applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato. 6. Per la circolazione dei prodotti condizionati e muniti di contrassegno, in regime sospensivo, deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa gravante sulla partita trasportata. 7. Gli importatori di prodotti da contrassegnare possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della presentazione in dogana per l'importazione. L'autorizzazione e' subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo e' determinato in relazione all'ammontare dell'accisa gravante sul quantitativo da importare. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata se nel termine di dodici mesi dalla data di acquisto dei contrassegni la merce non viene presentata in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato. ------------ (*) Il riferimento al D.L. n. 693/1980 riuarda il decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891. (**) Il riferimento al R.D.L. n. 23/1933 riguarda il regio decreto legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353.
Nota all'art. 13: - Per il riferimento all'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 vedasi nota all'art. 4.