Art. 13. 
(Art. 13 ed art. 14, comma 3, D.L. n. 331/1993 - Art. 22-bis D.L. n. 
   693/1980 (*) - Art. 34 legge 29 dicembre 1990, n. 428 - Art. 5 
                      R.D.L. n. 23/1933 (**)). 
               Prodotti muniti di contrassegno fiscale 
 
  1. I prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel territorio
nazionale sono muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui  questi
sono prescritti. 
  2.  I  prodotti  da  assoggettare  al  contrassegno   fiscale,   le
caratteristiche ed il prezzo  dei  contrassegni  sono  stabiliti  con
decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I  prodotti  immessi  in
consumo muniti di  contrassegno  fiscale  sono  esenti  da  qualsiasi
vincolo di circolazione e deposito. 
  3. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione dei  depositari
autorizzati  degli  altri  Stati  membri  tramite  il  rappresentante
fiscale con le stesse modalita' stabilite per i depositari nazionali. 
  4.  La  circolazione  intracomunitaria  dei  prodotti   muniti   di
contrassegno  fiscale  avviene  con  l'osservanza   delle   modalita'
previste dall'art. 6. 
  5. Per i contrassegni di Stato destinati ad  essere  applicati  sui
recipienti contenenti  prodotti  nazionali  o  comunitari  in  regime
sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare
dell'accisa. La cauzione  viene  in  tutto  od  in  parte  incamerata
relativamente ai  contrassegni  mancanti  alla  verifica  e  che  non
risultano applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro  il
termine di un anno dalla data di acquisto, salvo  motivate  richieste
di proroga; per i contrassegni restituiti non compete alcun  rimborso
del prezzo pagato. 
  6. Per la  circolazione  dei  prodotti  condizionati  e  muniti  di
contrassegno, in regime sospensivo, deve essere prestata cauzione  in
misura  pari  all'ammontare  dell'accisa   gravante   sulla   partita
trasportata. 
  7. Gli importatori di prodotti  da  contrassegnare  possono  essere
autorizzati ad acquistare  contrassegni  di  Stato  da  applicare  ai
recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della presentazione
in dogana per l'importazione. L'autorizzazione  e'  subordinata  alla
prestazione  di  una  cauzione  il  cui  importo  e'  determinato  in
relazione all'ammontare  dell'accisa  gravante  sul  quantitativo  da
importare. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata  se  nel
termine di dodici mesi dalla data di  acquisto  dei  contrassegni  la
merce non viene presentata in dogana per l'importazione o non si  sia
provveduto alla restituzione  dei  contrassegni  non  utilizzati  per
qualsiasi motivo. Per i contrassegni  restituiti  non  compete  alcun
rimborso del prezzo pagato. 
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  (*) Il riferimento al D.L. n. 693/1980 riuarda il decreto-legge  31
ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
dicembre 1980, n. 891. 
  (**) Il riferimento al R.D.L. n. 23/1933 riguarda il regio  decreto
legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3  aprile  1933,
n. 353. 
 
          Nota all'art. 13: 
               - Per il riferimento all'art. 17, comma 3, della legge 
                    n. 400 del 1988 vedasi nota all'art. 4.