Art. 14. 
 (Art. 67 D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 - Art. 20 R.D.L. n. 334/1939 
(*) Art. 4 T.U. birra 1924 (**) - Art. 14 D.L. n. 331/1993 - Art. 18 
                  D.L.vo 8 novembre 1990, n. 374). 
                   Recuperi e rimborsi dell'accisa 
 
  1. Le somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente  abbuonate  o
restituite si  esigono  con  la  procedura  di  riscossione  coattiva
prevista dal decreto del Presidente della Republica 28 gennaio  1988,
n. 43, e successive modificazioni. Prima di  avviare  tale  procedura
gli uffici spediscono, mediante raccomandata postale,  un  avviso  di
pagamento  fissando  un  termine  di  15  giorni  per  l'adempimento,
decorrente dalla data di spedizione del predetto avviso. 
  2. L'accisa e' rimborsata quando risulta indebitamente  pagata.  Il
rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro  due  anni
dalla data del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono  dovuti  gli
interessi nella misura prevista dall'art. 3 a decorrere dalla data di
presentazione della relativa istanza. 
  3. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar
luogo  a  rimborso  della   stessa,   su   richiesta   dell'operatore
nell'esercizio della attivita' economica da lui svolta,  quando  sono
trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso  compete
anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si
ottiene un prodotto per il quale  e'  dovuta  l'accisa  di  ammontare
inferiore a  quella  pagata  sui  singoli  componenti.  L'istanza  di
rimborso e' presentata, a pena di decadenza,  entro  due  anni  dalla
data in cui sono state effettuate le operazioni. 
  4. Il  rimborso  puo'  essere  concesso  anche  mediante  accredito
dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In  caso  di
dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso dell'imposta per
importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni  previste
per la sottrazione dei  prodotti  all'accertamento  ed  al  pagamento
dell'imposta. 
  5. Non si fa luogo al rimborso, ne' si provvede  alla  riscossione,
di somme non superiori a lire 20.000. 
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  (*)  Il  riferimento  al  R.D.L.  n.  334/1939  riguarda  il  regio
decreto-legge 28 febbraio 1939, n.  334,  convertito  dalla  legge  2
giugno 1939, n. 739. 
  (**) Il riferimento al T.U. birra 1924 si riferisce al testo  unico
delle  disposizioni  di  carattere  legislativo  per   l'imposta   di
fabbricazione sulla  birra,  approvato  con  decreto  ministeriale  8
luglio 1924. 
 
          Nota all'art. 14: 
              - Per il riferimento all'epigrafe del D.P.R. 28 gennaio 
                    1988, n. 43, vedasi nota all'art. 3.