Art. 15.
 (Art. 31 T.U. spiriti 1924 (*) - Art. 15 T.U. birra 1924 - Art. 19
          R.D.L. n. 334/1939 - Art. 7 D.L. n. 46/1976 (**))
                Prescrizione del diritto all'imposta

  1.  Il  credito  dell'amministrazione  finanziaria  per l'accisa si
prescrive  in  cinque  anni.  In  caso  di  comportamenti omissivi la
prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.
  2.  Per  le  deficienze  eccedenti i cali consentiti il quinquennio
decorre  dalla  data  del  verbale  di  accertamento delle deficienze
medesime.
  3. La prescrizione del credito d'imposta e' interrotta quando viene
esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione
decorre  dal  passaggio  in giudicato della sentenza che definisce il
giudizio penale.
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  (*)  Il riferimento al T.U spiriti 1924 si riferisce al testo unico
delle  disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di
fabbricazione  sugli  spiriti,  approvato  con decreto ministeriale 8
luglio 1924.
  (**)   Il   riferimento   al   D.L.  n.  46/1976  si  riferisce  al
decreto-legge  18  marzo  1976, n. 46, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 maggio 1976, n. 249.