Art. 16. (Art. 33 T.U. spiriti 1924 - Art. 26 T.U. birra 1924 - Art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1852 - Art. 7 D.L. n. 46/1976 - Art. 25, comma 4, D.L. n. 331/1993). Privilegio 1. Il credito dell'amministrazione finanziaria per i tributi previsti dal presente testo unico ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti negli opifici di produzione o negli altri depositi fiscali, anche se di proprieta' di terzi. 2. Per i crediti derivanti da violazioni, le materie prime, i prodotti, i serbatoi, il macchinario ed il materiale mobile, di cui al precedente comma, garantiscono l'amministrazione finanziaria, a preferenza di ogni altro creditore, anche del pagamento delle multe, delle pene pecuniarie e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a termini di legge. 3. I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia e' posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dell'accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione.
Nota all'art. 16: - Il testo dell'art. 2752 del codice civile e' il seguente: "Art. 2752 (Crediti per tributi diretti dello Stato e per tributi degli enti locali). - Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per ogni tributo diretto, accettuato, quello fondiario, iscritti nel ruolo principale dell'anno in cui l'esattore procede o interviene nell'esecuzione e nel ruolo dell'anno precedente. Qualora si tratti di ruoli suppletivi, il privilegio non puo' esercitarsi per un importo superiore a quello dell'ultimo biennio. Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei Comuni e delle Province, previsti dalla legge e per la finanza locale, esclusi i tributi indicati dagli articoli 2771 e 2773".