Art. 17.
             (Artt. 15 e 20, comma 2, D.L. n. 331/1993)
                              Esenzioni

  1.  I  prodotti  soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della
stessa quando sono destinati:
    a)  ad  essere  forniti  nel  quadro  di relazioni diplomatiche o
consolari;
    b)  ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di
dette  organizzazioni,  nei  limiti  ed alle condizioni fissate dalle
relative convenzioni o accordi;
    c) alle forze armate nazionali e di qualsiasi Stato che sia parte
contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti;
    d)  ad  essere  consumati  nel quadro di un accordo stipulato con
Paesi  terzi  o  con organizzazioni internazionali che consenta per i
medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.
  2.  Le  esenzioni  di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e
con  le  modalita'  stabilite dalla normativa nazionale fino a quando
non   sara'  adottata  una  normativa  fiscale  uniforme  nell'ambito
comunitario.  La  stipula  di  accordi  che  prevedano  esenzioni dai
diritti   di  accisa  deve  essere  preventivamente  autorizzata  dal
Consiglio  della  Unione  europea,  con  l'osservanza della procedura
all'uopo prevista.
  3.  Le  forze  armate  e  le  organizzazioni di cui al comma 1 sono
abilitate  a  ricevere  da  altri  Stati  membri  prodotti  in regime
sospensivo  con  il  documento  di  cui  all'art.  6,  comma 3, e con
l'osservanza   delle   modalita'   previste   dai  competenti  organi
comunitari.   Fino   a  quando  non  saranno  stabilite  le  predette
modalita',  continueranno  ad  applicarsi  le  disposizioni stabilite
dalla normativa nazionale.
  4.  La  colorazione o marcatura dei prodotti destinati ad usi per i
quali sono previsti regimi agevolati o l'applicazione di una aliquota
ridotta sono stabilite in conformita' alle norme comunitarie adottate
in  materia  e  sono  eseguite,  di  norma, negli impianti gestiti in
regime  di  deposito  fiscale.  In luogo della marcatura, puo' essere
previsto il condizionamento in recipienti di determinata capacita'.