Art. 18. 
   (Art. 5 T.U. spiriti e birra 1924 - Art. 28, comma 2, R.D.L. n. 
  334/1939 - Art. 8 D.L. n. 271/1957 - Art. 16 D.L. n. 688/1982 (*) 
 - Art. 32 D.L. n. 331/1993 - Art. 29 D.P.R. 10 gennaio 1962, n. 83 
       - Art. 27 decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105). 
                         Poteri e controlli 
 
  1. L'amministrazione finanziaria esplica le  incombenze  necessarie
per assicurare  la  gestione  dei  tributi  relativi  all'imposizione
indiretta sulla produzione e sui consumi; negli impianti  gestiti  in
regime di deposito fiscale, puo'  applicare  agli  apparecchi  ed  ai
meccanismi bolli e suggelli ed  ordinare,  a  spese  del  depositario
autorizzato, l'attuazione delle opere e delle misure  necessarie  per
la tutela degli interessi fiscali, ivi  compresa  l'installazione  di
strumenti di  misura.  Presso  i  suddetti  impianti  possono  essere
istituiti uffici finanziari  di  fabbrica  che,  per  l'effettuazione
della vigilanza, si avvalgono, se  necessario,  della  collaborazione
dei militari della Guardia di  finanza,  e  sono  eseguiti  inventari
periodici. 
  2. I  funzionari  dell'amministrazione  finanziaria,  muniti  della
speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della  legge  7
gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza  hanno
facolta' di eseguire le indagini e  i  controlli  necessari  ai  fini
dell'accertamento delle  violazioni  alla  disciplina  delle  imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi;   possono,   altresi',   accedere
liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei
luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati
prodotti sottoposti ad accisa  o  dove  e'  custodita  documentazione
contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni,
riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e
documenti. Essi hanno  pure  facolta'  di  prelevare,  gratuitamente,
campioni di prodotti esistenti  negli  impianti,  redigendo  apposito
verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle
apparecchiature e ai meccanismi. 
  3. Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, oltre  a
quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su  richiesta
degli uffici finanziari, al  reperimento  ed  all'acquisizione  degli
elementi  utili  ad  accertare   la   corretta   applicazione   delle
disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla  produzione  e
sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono: 
    a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque partecipi, anche
come utilizzatore, all'attivita' industriale o commerciale  attinente
ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a  comparire
di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie  e
chiarimenti  o  per  esibire  documenti   relativi   a   lavorazione,
trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione  di  prodotti  soggetti
alla predetta imposizione; 
    b) richiedere, previa autorizzazione del comandante di  zona,  ad
aziende ed istituti  di  credito  o  all'amministrazione  postale  di
trasmettere copia di tutta la  documentazione  relativa  ai  rapporti
intrattenuti con  il  cliente,  secondo  le  modalita'  e  i  termini
previsti dall'art. 18 della legge  30  dicembre  1991,  n.  413.  Gli
elementi  acquisiti  potranno  essere  utilizzati   anche   ai   fini
dell'accertamento in altri settori impositivi; 
    c) richiedere copie o estratti degli atti e  documenti,  ritenuti
utili per le indagini o per i controlli, depositati presso  qualsiasi
ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali; 
    d) procedere a perquisizioni domiciliari, in  qualsiasi  ora,  in
caso di notizia o  di  fondato  sospetto  di  violazioni  costituenti
reato, previste dal presente testo unico. 
  4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza  e  l'amministrazione
finanziaria relativamente agli interventi  negli  impianti  presso  i
quali sono costituiti gli uffici finanziari di  fabbrica  di  cui  al
comma 1 od uffici doganali,  e'  disciplinato,  anche  riguardo  alle
competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del  Ministro
delle finanze. 
  5. Gli uffici tecnici  di  finanza  possono  effettuare  interventi
presso soggetti che svolgono attivita' di produzione e  distribuzione
di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche  a
fini  diversi  da  quelli  tributari,  l'osservanza  di  disposizioni
nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli  possono  essere
eseguiti  anche  dalla  Guardia  di  finanza,  previo  il  necessario
coordinamento con gli uffici tecnici di finanza. 
  6. Il  personale  dell'amministrazione  finanziaria,  munito  della
speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del
segnale di cui  all'art.  24  del  regolamento  di  esecuzione  e  di
attuazione  del  codice  della  strada,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di
finanza hanno facolta' di effettuare i  servizi  di  controllo  sulla
circolazione dei prodotti di  cui  al  presente  testo  unico,  anche
mediante ricerche  sui  mezzi  di  trasporto  impiegati.  Essi  hanno
altresi' facolta', per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli
al carico, nonche' di procedere, gratuitamente,  al  prelevamento  di
campioni. 
------------ 
  (*) Il riferimento al D.L. n. 688/1982 riguarda il decreto-legge 30
settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1982, n. 873. 
 
          Note all'art. 18: 
               - Il testo dell'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 
          4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 
                    1929 e' il seguente: 
              "Art. 31. - Sono ufficiali della polizia tributaria gli 
           ufficiali e sottufficiali del Corpo della Regia Guardia di 
                    finanza. 
              Sono agenti della polizia tributaria gli appuntati e le 
                    guardie del corpo suddetto. 
             Qualora una legge finanziaria attribuisca l'accertamento 
                          di determinati reati a funzionari ed agenti 
                    dell'Amministrazione, questi funzionari ed agenti 
           acquistano, nei limiti del servizio a cui sono destinati e 
            secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, le 
            qualita' di ufficiali e, rispettivamente, di agenti dalla 
          polizia tributaria. A cura dell'Amministrazione dalla quale 
             dipendono, la loro qualita' e' fatta constare a mezzo di 
                    una speciale tessera di riconoscimento". 
             - Il testo dell'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 
               43, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
                    Ufficiale n. 305  del  31  dicembre  1991  e'  il
          seguente: 
                       "Art. 18. - 1. Al decreto del Presidente della 
                   Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive 
                    modificazioni,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) nel primo comma dell'art. 32, il primo periodo del 
                    numero 2) e' sostituito dal seguente: 'invitare i 
          contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona 
             o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie 
              rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, 
           anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la 
               cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7), o 
          rilevate a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma.'; 
                b) nel primo comma dell'articolo 32, il primo periodo 
           del numero 5) e' sostituito dal seguente: 'richiedere agli 
                 organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti 
                     pubblici non economici, alle societa' ed enti di 
                assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano 
               istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di 
                terzi, ovvero attivita' di gestione e intermediazione 
            finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, 
                anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, 
             statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a 
                    soggetti    indicati    singolarmente    o    per
          categorie.'; 
                c) nel primo comma dell'articolo 32, i numeri 7) e 8) 
                    sono sostituiti dai seguenti: 
                 '7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore 
                 compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la 
           Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e 
             istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i 
          clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai 
              dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai 
           libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia 
                    dei conti intrattenuti con il contribuente con la 
             specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a 
                  tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; 
           ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico 
              relativi agli stessi conti possono essere richiesti con 
                         l'invio alle aziende e istituti di credito e 
                all'Amministrazione postale di questionari redatti su 
                  modello conforme a quello approvato con decreto del 
              Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del 
                      tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al 
           responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne 
           da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa 
                risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio 
                    procedente; 
                8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati, 
               notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un 
              determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, 
            fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente 
                    indicati'; 
                  d) nel primo comma dell'articolo 32 e' aggiunto, in 
                    fine, il seguente numero: 
                     '8-bis) inviare ogni altro soggetto ad esibire o 
            trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti 
                 fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti 
           intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti 
                    relativi', 
               e) nel secondo comma dell'articolo 33 le parole ', nei 
                casi e con le modalita' di cui all'articolo 35,' sono 
                    soppresse; 
               f) nel terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 33, 
                       come modificato dall'articolo 5, comma 15, del 
                 decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con 
          modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole 
            'istruttorio', 'nei con fronti dell'imputato' e 'anche al 
          di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35' sono 
                    soppresse; 
              g) nel sesto comma dell'articolo 33 il primo periodo e' 
            sostituito dai seguenti: 'Gli accessi presso le aziende e 
              istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono 
                essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore 
                 compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la 
            Guardia di finanza, del comandante di zona, da funzionari 
                   dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non 
          inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali 
          della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; 
           le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla 
           presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso 
                 cui avvengono o di un suo delegato e di esse e' data 
                immediata notizia a cura del predetto responsabile al 
          soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le 
           rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono 
                     assumere direttamente le cautele necessarie alla 
                    riservatezza dei dati acquisiti.'; 
                        h) gli articoli 34 e 35 sono abrogati; 
                 i) il primo comma dell'articolo 52 e' sostituito dal 
                    seguente: 
                  'Se i documenti trasmessi a norma dell'articolo 32, 
                primo comma, numero 7), non rispondono al vero o sono 
           incompleti si applica la pena pecuniaria da lire 3.000.000 
                a lire 30.000.000 a carico dell'azienda o istituto di 
                credito e la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 
              10.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le 
                risposte. La pena a carico dell'azienda o istituto di 
            credito si applica anche nel caso di omissione dell'invio 
            dei documenti. Si considera omesso l'invio avvenuto oltre 
              il termine di cui all'articolo 32, ultimo comma; ove il 
              ritardo non sia superiore a quindici giorni, la pena e' 
             ridotta della meta'. Le stesse disposizioni si applicano 
              anche nel caso di violazioni da parte delle societa' ed 
                   enti di assicurazione e delle societa' ed enti che 
             effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per 
                        conto di terzi ovvero attivita' di gestione e 
              intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, 
           relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, primo 
                    comma, numero 5)'. 
             2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
          1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le 
                    seguenti modificazioni: 
               a) nel secondo comma dell'articolo 51, il numero 2) e' 
                    sostituito dal seguente: 
               '2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o 
           professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona 
                  o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e 
           scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso 
                     di scritturazione, o per fornire dati, notizie e 
            chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro 
           confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei 
           conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 
                       7) del presente comma, ovvero rilevate a norma 
            dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo 
          comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono 
          posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti 
           dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che 
                  ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si 
              riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni 
                imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati 
           all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che 
             avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le 
             risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del 
                    sesto comma dell'articolo 52'; 
                      b) nel secondo comma dell'articolo 51, il primo 
                    periodo del numero 5) e' sostituito dal seguente: 
          'richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, 
           agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di 
                assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano 
               istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di 
                terzi, ovvero attivita' di gestione e intermediazione 
            finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, 
                anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, 
             statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a 
                    soggetti    indicati    singolarmente    o    per
          categorie.'; 
                 c) nel secondo comma dell'articolo 51, al numero 7), 
             le parole ', nei soli casi di deroga al segreto bancario 
                 indicati dall'articolo 51-bis e con le modalita' ivi 
                  previste' sono sostituite dalle seguenti: ', previa 
            autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle tasse 
          ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di 
                    finanza, del comandante di zona'; 
                d) nel secondo comma dell'articolo 51 al numero 7) e' 
           aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La richiesta deve 
                      essere indirizzata al responsabile della sede o 
            dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al 
               soggetto interessato; la relativa risposta deve essere 
                    inviata al titolare dell'ufficio procedente.'; 
                         e) l'articolo 51-bis e' abrogato; 
               f) nel primo comma dell'articolo 52, terzo periodo, le 
           parole 'per accedere nei locali destinati all'esercizio di 
                      arti o professioni, che non siano anche adibiti 
              all'esercizio di attivita' commerciali e agricole, e in 
                    ogni caso' sono soppresse; 
                  g) nel primo comma dell'articolo 52 e' aggiunto, in 
              fine, il seguente periodo: 'In ogni caso, l'accesso nei 
          locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra' 
           essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di 
                    un suo delegato.'; 
                h) nel terzo comma dell'articolo 52 dopo le parole ', 
              ripostigli e simili', sono aggiunte le seguenti: 'e per 
                       l'esame di documenti e la richiesta di notizie 
          relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale 
           ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice 
                    di procedura penale.'; 
                     i) nell'undicesimo comma dell'articolo 52, primo 
              periodo, sono soppresse le parole: ', nei casi e con le 
                    modalita' di cui all'articolo 51-bis,'; 
                 l) nel primo comma, primo periodo, dell'articolo 63, 
                       come modificato dall'articolo 5, comma 14, del 
                 decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con 
                 modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le 
            parole: 'agli articoli 51-bis e 52' sono sostituite dalle 
          seguenti: 'agli articoli 51 e 52'; nel primo comma, secondo 
                        periodo, del medesimo articolo 63, le parole: 
          'istruttorio', 'nei confronti dell'imputato' e 'anche al di 
              fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51-bis' 
                    sono soppresse. 
                3. L'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 11 
                della legge 24 aprile 1980, n. 146, e' sostituito dai 
               seguenti: 'L'autorizzazione prevista dall'articolo 32, 
             primo comma, numero 7), e dall'articolo 33, sesto comma, 
             del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
            1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 
             51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente 
               della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive 
              modificazioni, e' rilasciata dal direttore del servizio 
            centrale degli ispettori tributari anche per i funzionari 
                  dell'Amministrazione finanziaria, con qualifica non 
           inferiore a quella di funzionario tributario, assegnati al 
                  servizio stesso. Le aziende e istituti di credito e 
          l'Amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti 
               dei controlli ad essi relativi effettuati dal servizio 
                    centrale degli ispettori tributari'. 
              4. I soggetti che rilasciano le autorizzazioni previste 
          dalle norme di cui al presente articolo, per le richieste e 
          per gli accessi, devono impartire le opportune disposizioni 
                 per l'utilizzo riservato e corretto dei dati e delle 
               notizie raccolti e rilevanti ai fini dell'accertamento 
                 dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sui 
                    redditi. 
                  5. Chiunque, senza giusta causa, rivela tali dati o 
             notizie, ovvero li impiega a profitto altrui o ad altrui 
          danno, e' punito, fatta salva l'azione disciplinare, con la 
                     sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 
               10.000.000, da irrogare con decreto del Ministro delle 
               finanze, salvo che il fatto costituisca reato ai sensi 
                    dell'articolo 326 del codice penale". 
              - Il testo dell'art. 24 del regolamento di esecuzione e 
           di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con 
          D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento 
            ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 303 del 28 dicembre 
                    1992, e' il seguente: 
                 "Art. 24 (Segnale distintivo e norme d'uso). - 1. Il 
           segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi 
                 di polizia stradale devono usare quando non siano in 
           uniforme, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del codice, deve 
           essere conforme al modello nella figura I, 2 e rispondente 
                    alle seguenti caratteristiche: 
                      a) disco metallico o di materiale sintetico del 
           diametro di 15 cm, in materiale rifrangente su entrambe le 
          facce; avente la parte centrale di colore rosso di 10 cm di 
            diametro e la rimanente corona circolare di colore bianco 
                    di 2,5 cm di larghezza; 
                    b) al centro del disco lo stemma della Repubblica 
                    italiana di colore nero; 
                  c) indicazione dell'amministrazione di appartenenza 
            dell'agente, nella parte superiore della corona circolare 
          in lettere nere alte 1,4 cm; eventuale specificazione della 
                direzione generale, corpo, servizio ecc., nella parte 
          inferiore della corona circolare, in lettere nere alte 1 cm 
           se disposta su una sola riga, e, se disposta su due righe, 
              in lettere alte 0,5 cm per la riga superiore e 1 cm per 
                    quella inferiore; 
                     d) manico di metallo o di materiale sintetico di 
          colore bianco lungo 30 cm, sullo stesso e' inciso un numero 
                    o  matricola  che  identifica  chi   detiene   il
          segnale. 
                           2. Il segnale distintivo deve essere usato 
           esclusivamente per intimare l'alt agli utenti della strada 
                   in movimento e, in situazioni di emergenza, per le 
           segnalazioni manuali dirette a regolare il traffico. L'uso 
                  del segnale distintivo fuori dei casi consentiti e' 
          perseguibile anche disciplinarmente dall'amministrazione da 
                    cui dipendono i soggetti di cui al comma 1".