Art. 18. (Art. 5 T.U. spiriti e birra 1924 - Art. 28, comma 2, R.D.L. n. 334/1939 - Art. 8 D.L. n. 271/1957 - Art. 16 D.L. n. 688/1982 (*) - Art. 32 D.L. n. 331/1993 - Art. 29 D.P.R. 10 gennaio 1962, n. 83 - Art. 27 decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105). Poteri e controlli 1. L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi relativi all'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, puo' applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso i suddetti impianti possono essere istituiti uffici finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e sono eseguiti inventari periodici. 2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta' di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina delle imposte sulla produzione e sui consumi; possono, altresi', accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove e' custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facolta' di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi. 3. Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono: a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque partecipi, anche come utilizzatore, all'attivita' industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta imposizione; b) richiedere, previa autorizzazione del comandante di zona, ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, secondo le modalita' e i termini previsti dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini dell'accertamento in altri settori impositivi; c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali; d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico. 4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici doganali, e' disciplinato, anche riguardo alle competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro delle finanze. 5. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attivita' di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza. 6. Il personale dell'amministrazione finanziaria, munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di finanza hanno facolta' di effettuare i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno altresi' facolta', per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonche' di procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni. ------------ (*) Il riferimento al D.L. n. 688/1982 riguarda il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.
Note all'art. 18: - Il testo dell'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 1929 e' il seguente: "Art. 31. - Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e sottufficiali del Corpo della Regia Guardia di finanza. Sono agenti della polizia tributaria gli appuntati e le guardie del corpo suddetto. Qualora una legge finanziaria attribuisca l'accertamento di determinati reati a funzionari ed agenti dell'Amministrazione, questi funzionari ed agenti acquistano, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, le qualita' di ufficiali e, rispettivamente, di agenti dalla polizia tributaria. A cura dell'Amministrazione dalla quale dipendono, la loro qualita' e' fatta constare a mezzo di una speciale tessera di riconoscimento". - Il testo dell'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 43, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1991 e' il seguente: "Art. 18. - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo comma dell'art. 32, il primo periodo del numero 2) e' sostituito dal seguente: 'invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7), o rilevate a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma.'; b) nel primo comma dell'articolo 32, il primo periodo del numero 5) e' sostituito dal seguente: 'richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attivita' di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.'; c) nel primo comma dell'articolo 32, i numeri 7) e 8) sono sostituiti dai seguenti: '7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente; 8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati, notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati'; d) nel primo comma dell'articolo 32 e' aggiunto, in fine, il seguente numero: '8-bis) inviare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi', e) nel secondo comma dell'articolo 33 le parole ', nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 35,' sono soppresse; f) nel terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 33, come modificato dall'articolo 5, comma 15, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole 'istruttorio', 'nei con fronti dell'imputato' e 'anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35' sono soppresse; g) nel sesto comma dell'articolo 33 il primo periodo e' sostituito dai seguenti: 'Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse e' data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.'; h) gli articoli 34 e 35 sono abrogati; i) il primo comma dell'articolo 52 e' sostituito dal seguente: 'Se i documenti trasmessi a norma dell'articolo 32, primo comma, numero 7), non rispondono al vero o sono incompleti si applica la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 a carico dell'azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le risposte. La pena a carico dell'azienda o istituto di credito si applica anche nel caso di omissione dell'invio dei documenti. Si considera omesso l'invio avvenuto oltre il termine di cui all'articolo 32, ultimo comma; ove il ritardo non sia superiore a quindici giorni, la pena e' ridotta della meta'. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di violazioni da parte delle societa' ed enti di assicurazione e delle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita' di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, numero 5)'. 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel secondo comma dell'articolo 51, il numero 2) e' sostituito dal seguente: '2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevate a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'articolo 52'; b) nel secondo comma dell'articolo 51, il primo periodo del numero 5) e' sostituito dal seguente: 'richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attivita' di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.'; c) nel secondo comma dell'articolo 51, al numero 7), le parole ', nei soli casi di deroga al segreto bancario indicati dall'articolo 51-bis e con le modalita' ivi previste' sono sostituite dalle seguenti: ', previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona'; d) nel secondo comma dell'articolo 51 al numero 7) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente.'; e) l'articolo 51-bis e' abrogato; f) nel primo comma dell'articolo 52, terzo periodo, le parole 'per accedere nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni, che non siano anche adibiti all'esercizio di attivita' commerciali e agricole, e in ogni caso' sono soppresse; g) nel primo comma dell'articolo 52 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra' essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.'; h) nel terzo comma dell'articolo 52 dopo le parole ', ripostigli e simili', sono aggiunte le seguenti: 'e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale.'; i) nell'undicesimo comma dell'articolo 52, primo periodo, sono soppresse le parole: ', nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 51-bis,'; l) nel primo comma, primo periodo, dell'articolo 63, come modificato dall'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: 'agli articoli 51-bis e 52' sono sostituite dalle seguenti: 'agli articoli 51 e 52'; nel primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo 63, le parole: 'istruttorio', 'nei confronti dell'imputato' e 'anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51-bis' sono soppresse. 3. L'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e' sostituito dai seguenti: 'L'autorizzazione prevista dall'articolo 32, primo comma, numero 7), e dall'articolo 33, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' rilasciata dal direttore del servizio centrale degli ispettori tributari anche per i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario, assegnati al servizio stesso. Le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti dei controlli ad essi relativi effettuati dal servizio centrale degli ispettori tributari'. 4. I soggetti che rilasciano le autorizzazioni previste dalle norme di cui al presente articolo, per le richieste e per gli accessi, devono impartire le opportune disposizioni per l'utilizzo riservato e corretto dei dati e delle notizie raccolti e rilevanti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sui redditi. 5. Chiunque, senza giusta causa, rivela tali dati o notizie, ovvero li impiega a profitto altrui o ad altrui danno, e' punito, fatta salva l'azione disciplinare, con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, da irrogare con decreto del Ministro delle finanze, salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 326 del codice penale". - Il testo dell'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 303 del 28 dicembre 1992, e' il seguente: "Art. 24 (Segnale distintivo e norme d'uso). - 1. Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi di polizia stradale devono usare quando non siano in uniforme, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del codice, deve essere conforme al modello nella figura I, 2 e rispondente alle seguenti caratteristiche: a) disco metallico o di materiale sintetico del diametro di 15 cm, in materiale rifrangente su entrambe le facce; avente la parte centrale di colore rosso di 10 cm di diametro e la rimanente corona circolare di colore bianco di 2,5 cm di larghezza; b) al centro del disco lo stemma della Repubblica italiana di colore nero; c) indicazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente, nella parte superiore della corona circolare in lettere nere alte 1,4 cm; eventuale specificazione della direzione generale, corpo, servizio ecc., nella parte inferiore della corona circolare, in lettere nere alte 1 cm se disposta su una sola riga, e, se disposta su due righe, in lettere alte 0,5 cm per la riga superiore e 1 cm per quella inferiore; d) manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco lungo 30 cm, sullo stesso e' inciso un numero o matricola che identifica chi detiene il segnale. 2. Il segnale distintivo deve essere usato esclusivamente per intimare l'alt agli utenti della strada in movimento e, in situazioni di emergenza, per le segnalazioni manuali dirette a regolare il traffico. L'uso del segnale distintivo fuori dei casi consentiti e' perseguibile anche disciplinarmente dall'amministrazione da cui dipendono i soggetti di cui al comma 1".