Art. 2. (Art. 2 ed art. 18, comma 1 e 3, del D.L. n. 331/1993) Fatto generatore ed esigibilita' dell'accisa 1. Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione o della importazione. 2. L'accisa e' esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche: a) l'ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 4; b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo; c) la fabbricazione o l'importazione, anche irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo. 3. L'accisa e' esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione. 4. E' obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, il soggetto che si sia reso garante di tale pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilita' dell'imposta. Per i prodotti di importazione il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria e' individuato in base alla normativa doganale. 5. Con provvedimento del Ministro delle finanze puo' essere stabilito che le variazioni di aliquote siano applicate anche ai prodotti gia immessi in consumo.