Art. 2.
       (Art. 2 ed art. 18, comma 1 e 3, del D.L. n. 331/1993)
            Fatto generatore ed esigibilita' dell'accisa

  1.  Per  i  prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria
sorge al momento della fabbricazione o della importazione.
  2.  L'accisa  e' esigibile all'atto della immissione in consumo del
prodotto  nel  territorio  dello  Stato.  Si  considera immissione in
consumo anche:
    a) l'ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non
ricorrono  le  condizioni  per  la  concessione  dell'abbuono  di cui
all'articolo 4;
    b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo;
    c)  la fabbricazione o l'importazione, anche irregolare, avvenuta
al di fuori di un regime sospensivo.
  3.  L'accisa  e'  esigibile anche quando viene accertato che non si
sono   verificate   le  condizioni  di  consumo  previste  per  poter
beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.
  4.  E'  obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito
fiscale  dal  quale  avviene l'immissione in consumo e, in solido, il
soggetto che si sia reso garante di tale pagamento ovvero il soggetto
nei  cui  confronti  si  verificano  i presupposti per l'esigibilita'
dell'imposta.  Per  i  prodotti  di  importazione il soggetto passivo
dell'obbligazione  tributaria  e'  individuato in base alla normativa
doganale.
  5.  Con  provvedimento  del  Ministro  delle  finanze  puo'  essere
stabilito  che  le  variazioni  di  aliquote siano applicate anche ai
prodotti gia immessi in consumo.