Art. 3.
  (Artt. 3 e 17 commi 5 e 6, D.L. n. 331/93 - Art. 6 D.L.C.P.S. 25
    novembre 1947, n. 1285 - Art. 2 D.L. 23 ottobre 1964, n. 989,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n.
    1350 - Art. 79 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato
  dall'art. 3-quinquies D.L. 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con
         modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 346).
               Accertamento, liquidazione e pagamento

  1.  Il  prodotto  da sottoporre ad accisa deve essere accertato per
quantita'  e  qualita'.  La  classificazione dei prodotti soggetti ad
accisa e' quella stabilita dalla tariffa doganale dell'Unione europea
con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata
delle merci (NC).
  2.  Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai
fini  dell'accisa  si  applicano  le  disposizioni previste dal testo
unico  delle  disposizioni legislative in materia doganale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
successive   modificazioni,  per  le  controversie  doganali  con  la
sostituzione  dell'ufficio  tecnico  di  finanza alla dogana, per gli
adempimenti affidati a tale ufficio.
  3.   La  liquidazione  dell'imposta  si  effettua  applicando  alla
quantita'  di  prodotto  l'aliquota  d'imposta  vigente  alla data di
immissione  in  consumo.  Per  gli ammanchi, si applicano le aliquote
vigenti  al  momento  in  cui essi si sono verificati ovvero, se tale
momento  non  puo'  essere  determinato, le aliquote vigenti all'atto
della loro constatazione.
  4.  Il  pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste
per i singoli prodotti, deve essere effettuato entro il giorno 15 del
mese  successivo  a  quello  dell'immissione  in  consumo. In caso di
ritardo  si  applica l'indennita' di mora del 6 per cento, riducibile
al  2  per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di
scadenza,  e  sono,  inoltre,  dovuti gli interessi in misura pari al
tasso  stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo
la  scadenza del suddetto termine, non e' consentita l'estrazione dal
deposito  fiscale  di  altri  prodotti fino all'estinzione del debito
d'imposta.  Per i prodotti d'importazione l'accisa e' riscossa con le
modalita'  e  nei  termini  previsti  per i diritti di confine, fermo
restando  che  il pagamento non puo' essere fissato per un periodo di
tempo   superiore   a  quello  mediamente  previsto  per  i  prodotti
nazionali.  L'imposta  e'  dovuta  anche per i prodotti sottoposti ad
accisa  contenuti  nelle  merci  importate, con lo stesso trattamento
fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari.
 
Nota all'art. 3:
             -  Si  riporta l'epigrafe del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.
          43, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale  n. 80 del 28 marzo 1973: "Approvazione del testo
          unico delle disposizioni legislative in materia doganale".