Art. 4.
  (Art. 37 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Art. 5 D.L. n. 331/1993)
                     Abbuoni per perdite e cali

  1.  In  caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in
regime  sospensivo,  e'  concesso  l'abbuono  dell'imposta  quando il
soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti
e'  avvenuta  per  caso  fortuito  o  per  forza  maggiore.  I  fatti
imputabili  a  terzi o allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa
non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.
  2.  Per  le  perdite  dei  prodotti, in regime sospensivo, avvenute
durante  il  processo  di fabbricazione o di lavorazione al quale gli
stessi   vengono   sottoposti   nel   caso   in  cui  e'  gia'  sorta
l'obbligazione  tributaria, l'abbuono e' concesso nei limiti dei cali
tecnicamente  ammissibili  determinati dal Ministro delle finanze con
proprio  decreto,  da  emanare  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
  3.  Per  i  cali  naturali  e  tecnici si applicano le disposizioni
previste dalla normativa doganale.
  4.  La  disciplina  dei  cali  di  trasporto si applica anche per i
trasporti  di prodotti in regime di sospensione di accisa provenienti
dagli Stati membri dell'Unione europea.
 
Nota all'art. 4:
             -  Il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, recante "disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri", e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novana giorni dalla  richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
              b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e)  l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo, determinando le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4. I regolamenti di cui al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".