Art. 5
                     Regime del deposito fiscale
                      (Art. 4 D.L. n. 331/1993)

  1.  La  fabbricazione,  la lavorazione e la detenzione dei prodotti
soggetti  ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime
di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di
prodotti tassati su base forfetaria.
  2.    Il    regime    del    deposito    fiscale   e'   autorizzato
dall'amministrazione finanziaria. L'esercizio del deposito fiscale e'
subordinato  al  rilascio  di una licenza, secondo le disposizioni di
cui  all'art.  63. A ciascun deposito fiscale e' attribuito un codice
di accisa.
  3. Il depositario e' obbligato:
    a)  fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti,
a  prestare  cauzione  nella misura del 10 per cento dell'imposta che
grava sulla quantita' massima di prodotti che possono essere detenuti
nel  deposito  fiscale, in relazione alla capacita' di stoccaggio dei
serbatoi  utilizzabili.  In  ogni  caso, l'importo della cauzione non
puo' essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene
pagata alle previste scadenze.
In  presenza  di  cauzione  prestata  da  altri soggetti, la cauzione
dovuta  dal  depositario  si riduce di pari ammontare. Sono esonerate
dall'obbligo  di  prestazione della cauzione le amministrazioni dello
Stato e degli enti pubblici e le aziende municipalizzate.
L'amministrazione  finanziaria  ha facolta' di esonerare dal predetto
obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilita'.
L'esonero puo' essere revocato in qualsiasi momento ed in tal caso la
cauzione  deve  essere  prestata entro 15 giorni dalla notifica della
revoca;
    b)  a  conformarsi  alle  prescrizioni  stabilite per l'esercizio
della vigilanza sul deposito fiscale;
    c)  a tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e movimentati
nel deposito fiscale;
    d)  a  presentare  i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a
controlli o accertamenti.
  4. I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e
sono  assoggettati  a vigilanza finanziaria; la vigilanza finanziaria
deve  assicurare,  tenendo  conto dell'operativita' dell'impianto, la
tutela  fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario
autorizzato  deve  fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le
attrezzature   necessarie  e  sostenere  le  relative  spese  per  il
funzionamento;  sono  a  carico  del  depositario i corrispettivi per
l'attivita'  di  vigilanza  e  di controllo svolta, su sua richiesta,
fuori dell'orario ordinario d'ufficio.
  5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei
singoli   prodotti,   l'inosservanza  degli  obblighi  stabiliti  dal
presente  articolo  nonche' del divieto di estrazione di cui all'art.
3,  comma  4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per
le  violazioni  che  costituiscono  reato,  comporta  la revoca della
licenza fiscale di esercizio.