Art. 6 Circolazione di prodotti soggetti ad accisa (Art. 6 D.L. n. 331/1993) 1. La circolazione nello Stato e nel territorio della Unione europea dei prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8. 2. Il titolare del deposito fiscale mittente e' tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati. In luogo del depositario autorizzato mittente la garanzia puo' essere prestata dal trasportatore o dal proprietario della merce. La garanzia deve essere prestata in conformita' delle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti intracomunitari, deve avere validita' in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e ne e' disposto lo svincolo quando e' data la prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario. L'amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti, sia nazionali sia intracomunitari, di oli minerali effettuati per via marittima o a mezzo di tubazioni. 3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire con il documento di accompagnamento previsto dalla normativa comunitaria. 4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non e' prescritto per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono immessi in una zona franca o in un deposito franco o quando sono sottoposti ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell'art. 84, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, istitutivo di un codice doganale comunitario, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. L 302 del 19 ottobre 1992. I prodotti soggetti ad accisa, spediti da un depositario autorizzato insediato in un determinato Stato membro, per essere esportati attraverso uno o piu' Stati membri, circolano in regime sospensivo con la scorta del documento di cui al comma 3, da appurare mediante certificazione da parte della dogana di uscita dalla Comunita' che i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario. 5. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa effettuate da Stati membri verso un altro Stato membro o un Paese EFTA, attraverso uno o piu' Paesi terzi non EFTA, utilizzando un carnet TIR o ATA, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa, effettuate fra gli Stati membri, con attraversamento di Paesi EFTA, o da uno Stato membro verso un Paese EFTA, vincolati al regime di transito comunitario interno per mezzo del documento amministrativo unico, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3; in tale ipotesi, dal documento amministrativo unico deve risultare che trattasi di prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso deve essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento. Negli altri casi, i documenti saranno integrati con l'osservanza delle modalita' di applicazione stabilite dal competenti organi comunitari. 6. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e gia' immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attivita' economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione. Per il rimborso si osservano le disposizioni dell'art. 14.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 84, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, istitutivo del codice doganale comunitario, e' il seguente: "Art. 84. - 1. Ai fini degli articoli da 85 a 90: a) quando viene utilizzata la formulazione "regime sospensivo" si intende che essa si applica, nel caso di merci non comunitarie, ai seguenti regimi: transito esterno, deposito doganale, perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione, trasformazione sotto controllo doganale, e ammissione temporanea;".