Art. 6
             Circolazione di prodotti soggetti ad accisa
                      (Art. 6 D.L. n. 331/1993)

  1.  La  circolazione  nello  Stato  e  nel  territorio della Unione
europea  dei  prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, deve
avvenire  solo  tra  depositi  fiscali,  fatto salvo quanto stabilito
dall'art. 8.
  2.  Il  titolare  del deposito fiscale mittente e' tenuto a fornire
garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario,
del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati. In luogo
del depositario autorizzato mittente la garanzia puo' essere prestata
dal  trasportatore  o  dal proprietario della merce. La garanzia deve
essere  prestata in conformita' delle disposizioni comunitarie e, per
i  trasferimenti  intracomunitari,  deve avere validita' in tutti gli
Stati  membri dell'Unione europea e ne e' disposto lo svincolo quando
e'  data  la  prova  della  presa in carico del prodotto da parte del
destinatario.  L'amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere
ai  depositari  autorizzati  riconosciuti  affidabili  e  di  notoria
solvibilita'  l'esonero  dall'obbligo  di  prestare la garanzia per i
trasferimenti,  sia  nazionali  sia  intracomunitari, di oli minerali
effettuati per via marittima o a mezzo di tubazioni.
  3.  La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad
accisa  deve  avvenire  con  il documento di accompagnamento previsto
dalla normativa comunitaria.
  4.  Il  documento  di  accompagnamento  di  cui  al  comma 3 non e'
prescritto  per  la  circolazione  di  prodotti  soggetti  ad accisa,
provenienti  da  Paesi  terzi o ivi destinati, quando sono immessi in
una  zona  franca o in un deposito franco o quando sono sottoposti ad
uno  dei  regimi sospensivi doganali elencati nell'art. 84, paragrafo
1,  lettera  a),  del regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12
ottobre   1992,   istitutivo   di  un  codice  doganale  comunitario,
pubblicato  nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. L 302
del  19  ottobre  1992.  I prodotti soggetti ad accisa, spediti da un
depositario autorizzato insediato in un determinato Stato membro, per
essere  esportati  attraverso  uno  o piu' Stati membri, circolano in
regime  sospensivo  con la scorta del documento di cui al comma 3, da
appurare  mediante  certificazione  da  parte  della dogana di uscita
dalla  Comunita'  che  i  prodotti  hanno  effettivamente lasciato il
territorio comunitario.
  5. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa effettuate
da  Stati  membri  verso  un  altro  Stato  membro  o  un Paese EFTA,
attraverso uno o piu' Paesi terzi non EFTA, utilizzando un carnet TIR
o  ATA, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3. Nel
caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa, effettuate fra gli
Stati  membri,  con  attraversamento  di  Paesi  EFTA, o da uno Stato
membro   verso  un  Paese  EFTA,  vincolati  al  regime  di  transito
comunitario  interno  per  mezzo  del documento amministrativo unico,
questo  documento  sostituisce  quello  previsto dal comma 3; in tale
ipotesi,  dal  documento  amministrativo  unico  deve  risultare  che
trattasi  di prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso
deve  essere  rispedito  dal  destinatario,  per l'appuramento. Negli
altri  casi,  i  documenti  saranno  integrati con l'osservanza delle
modalita' di applicazione stabilite dal competenti organi comunitari.
  6.  Le  disposizioni  del  comma  3  si applicano anche ai prodotti
assoggettati ad accisa e gia' immessi in consumo quando, su richiesta
di  un  operatore  nell'esercizio  della propria attivita' economica,
sono   avviati  ad  un  deposito  fiscale;  la  domanda  di  rimborso
dell'imposta  assolta sui prodotti deve essere presentata prima della
loro  spedizione.  Per  il  rimborso  si  osservano  le  disposizioni
dell'art. 14.
 
Nota all'art. 6:
             - Il testo dell'art. 84, paragrafo 1,  lettera  a),  del
          regolamento  CEE  n.  2913/92  del Consiglio del 12 ottobre
          1992, istitutivo del codice  doganale  comunitario,  e'  il
          seguente:
             "Art. 84. - 1. Ai fini degli articoli da 85 a 90:
              a)  quando  viene  utilizzata  la  formulazione "regime
          sospensivo" si intende che essa si  applica,  nel  caso  di
          merci non comunitarie, ai seguenti regimi:
               transito esterno,
               deposito doganale,
               perfezionamento  attivo  nella forma del sistema della
          sospensione,
               trasformazione sotto controllo doganale, e
               ammissione temporanea;".