Art. 7.
                      (Art. 7 D.L. n. 331/1993)
   Irregolarita' nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa

  1.   In  caso  di  irregolarita'  o  di  infrazione,  che  comporti
l'esigibilita' dell'imposta, commessa nel corso della circolazione di
prodotti  in  regime  sospensivo, si applicano, salvo quanto previsto
per   l'esercizio   dell'azione   penale   se   i   fatti  addebitati
costituiscono reato, le seguenti disposizioni:
    a)  l'accisa  e' corrisposta dalla persona fisica o giuridica che
si e' resa garante per il trasporto;
    b)   l'accisa   e'   riscossa  in  Italia  se  l'irregolarita'  o
l'infrazione e' stata commessa nel territorio dello Stato;
    c)  se l'irregolarita' o l'infrazione e' accertata nel territorio
dello  Stato  e  non  e' possibile stabilire il luogo in cui e' stata
effettivamente  commessa,  essa  si  presume  commessa nel territorio
dello Stato;
    d)  se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono
a  destinazione in un altro Stato membro e non e' possibile stabilire
il  luogo  in  cui  sono  stati immessi in consumo, l'irregolarita' o
l'infrazione  si  considera  commessa nel territorio dello Stato e si
procede  alla  riscossione  dei  diritti  di accisa con l'aliquota in
vigore  alla  data di spedizione dei prodotti, salvo che, nel termine
di  quattro mesi dalla data di spedizione, non venga fornita la prova
della regolarita' dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarita'
o  l'infrazione e' stata effettivamente commessa fuori dal territorio
dello Stato;
    e)  se  entro  tre  anni  dalla data di rilascio del documento di
accompagnamento  viene  individuato il luogo in cui l'irregolarita' o
l'infrazione  e'  stata  commessa,  e la riscossione compete ad altro
Stato  membro,  l'accisa  eventualmente riscossa viene rimborsata con
gli  interessi  nella  misura  prevista dall'art. 3, dal giorno della
riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso.
  2.  Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarita'
o  infrazione  relativa a prodotti provenienti da altro Stato membro,
l'amministrazione  finanziaria  informa  le  competenti autorita' del
Paese di provemenza.
  3.  Lo  scambio  e  l'utilizzazione  di informazioni necessarie per
l'attuazione  della  cooperazione  amministrativa con gli altri Stati
membri,  nonche'  le  azioni di mutua assistenza amministrativa con i
medesimi  Stati  e  con  i  servizi  antifrode  dell'Unione  europea,
avvengono   in  conformita'  delle  disposizioni  comunitarie  e  con
l'osservanza   delle   modalita'   previste   dai  competenti  organi
comunitari.