Art. 8.
                      (Art. 8 D.L. n. 331/1993)
                       Operatore professionale

  1.  Destinatario  di  prodotti  spediti  in  regime sospensivo puo'
essere  un  operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che,
nell'esercizio  della  sua  attivita'  professionale,  abbia chiesto,
prima  del  ricevimento  dei prodotti, di essere registrato come tale
presso  l'ufficio  tecnico  di  finanza,  competente  per territorio.
All'operatore registrato e' attribuito un codice d'accisa.
  2.  L'operatore  di  cui  al  comma  1  deve garantire il pagamento
dell'accisa  relativa  ai  prodotti  che riceve in regime sospensivo,
tenere  la  contabilita'  delle  forniture dei prodotti, presentare i
prodotti  ad  ogni  richiesta  e  sottoporsi  a qualsiasi controllo o
accertamento.
  3.  Se  l'operatore  di  cui  al  comma  1  non  chiede  di  essere
registrato,   puo'   ricevere   nell'esercizio  della  sua  attivita'
professionale  e a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed
in regime sospensivo se, prima della spedizione della merce, presenta
una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente
per  territorio,  e  garantisce  il  pagamento dell'accisa; egli deve
sottoporsi  a  qualsiasi  controllo  inteso  ad accertare l'effettiva
ricezione  della  merce  ed  il  pagamento  dell'accisa.  Copia della
predetta  dichiarazione  con  gli  estremi  della  garanzia prestata,
vistata  dall'ufficio  tecnico  di  finanza  che  l'ha ricevuta, deve
essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall'art. 6,
comma 3, per la circolazione del prodotto.
  4.  Nelle  ipotesi  previste  dal  presente  articolo  l'accisa  e'
esigibile  all'atto del ricevimento della merce e deve essere pagata,
secondo  le  modalita'  vigenti,  entro  il  primo  giorno lavorativo
successivo a quello di arrivo.