Art. 8. (Art. 8 D.L. n. 331/1993) Operatore professionale 1. Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo puo' essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio della sua attivita' professionale, abbia chiesto, prima del ricevimento dei prodotti, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. All'operatore registrato e' attribuito un codice d'accisa. 2. L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in regime sospensivo, tenere la contabilita' delle forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento. 3. Se l'operatore di cui al comma 1 non chiede di essere registrato, puo' ricevere nell'esercizio della sua attivita' professionale e a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della merce ed il pagamento dell'accisa. Copia della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha ricevuta, deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall'art. 6, comma 3, per la circolazione del prodotto. 4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa e' esigibile all'atto del ricevimento della merce e deve essere pagata, secondo le modalita' vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.