Art. 9.
                      (Art. 9 D.L. n. 331/1993)
                       Rappresentante fiscale

  1.  Per  i  prodotti  soggetti ad accisa provenienti da altro Stato
della  Unione  europea,  il  depositario  autorizzato  mittente  puo'
designare   un  rappresentante  fiscale  con  sede  nello  Stato  per
provvedere,  in  nome  e  per  conto  del  destinatario  che  non sia
depositario autorizzato od operatore professionale di cui all'art. 8,
agli    adempimenti    previsti    dal    regime    di   circolazione
intracomunitaria.
  2. Il rappresentante fiscale deve in particolare:
    a)  garantire  il  pagamento  della  accisa  secondo le modalita'
vigenti,  ferma restando la responsabilita' dell'esercente l'impianto
che effettua la spedizione o del trasportatore;
    b)  pagare  l'accisa entro il termine e con le modalita' previste
dall'art. 8, comma 4;
    c)  tenere una contabilita' delle forniture ricevute e comunicare
all'ufficio  finanziario  competente  gli  estremi  dei  documenti di
accompagnamento  della  merce  ed  il  luogo  in  cui  la merce viene
consegnata.
  3.  I soggetti che intendono svolgere le funzioni di rappresentante
fiscale  devono  chiedere la preventiva autorizzazione alla direzione
compartimentale  delle  dogane  e delle imposte indirette, competente
per  territorio in relazione al luogo di destinazione delle merci. Si
prescinde  da  tale  autorizzazione per gli spedizionieri abilitati a
svolgere   i  compiti  previsti  dall'art.  7,  comma  1-sexies,  del
decreto-legge   30   dicembre   1991,   n.   417,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66. Ai rappresentanti
fiscali e' attribuito un codice di accisa.
 
Nota all'art. 9:
             -  Il  testo  dell'art.  7,  comma 1-sexies, del D.L. 30
          dicembre 1991, n. 417 (Disposizioni concernenti criteri  di
          applicazione  dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse
          per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre
          disposizioni   tributarie   urgenti),    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  6 febbraio 1992, n. 66, e' il
          seguente:
             "1-sexies. Gli spedizionieri doganali iscritti  all'albo
          professionale  istituito  con  legge  22  dicembre 1960, n.
          1612, da almeno tre anni possono svolgere,  in  conformita'
          alle  disposizioni  dettate  con decreto del Ministro delle
          finanze, da emanare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,  oltre  a  quelli previsti dalla predetta legge, i
          seguenti compiti:
              a) svolgimento, per conto degli operatori autorizzati e
          su espressa delega, di adempimenti previsti dal  regime  di
          detenzione,  di circolazione e di controllo applicabile, in
          ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa;
              b) tenuta e conservazione di atti e scritture contabili
          relativi ai controlli richiamati nel comma 1  del  presente
          articolo e a quelli qualitativi e quantitativi delle merci,
          anche  al fine di rilasciare copie e certificati o estratti
          attestandone la conformita' all'originale, o in  ordine  ad
          eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci, a
          richiesta dell'utenza o di pubbliche amministrazioni;
              c)  acquisizione,  elaborazione e trasmissione dei dati
          relativi   agli   scambi   internazionali    nell'interesse
          dell'utenza,  anche  ai  fini delle rilevazioni statistiche
          previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
              d) custodia e vendita delle merci cadute  in  abbandono
          ai  sensi del testo unico delle disposizioni legislative in
          materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973,  n.
          43".