Art. 2.
Ai sensi del presente decreto si intendono per:
a) vegetali: le piante vive o le parti vive di piante, comprese
le sementi.
Le parti vive di piante comprendono:
i frutti, in senso botanico, ad eccezione di quelli conservati
mediante surgelamento;
le verdure, ad eccezione di quelle conservate mediante
surgelamento;
i tuberi, i bulbi, i rizomi e i cormi;
i fiori recisi;
i rami con foglie, gli alberi tagliati con foglie;
le colture di tessuti vegetali.
Per sementi si intendono i semi in senso botanico, ad eccezione di
quelli non destinati alla semina;
b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non
trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purche' non
si tratti di vegetali;
c) piantagione: qualsiasi operazione per la messa a dimora di
vegetali allo scopo di assicurarne la crescita o la riproduzione o la
moltiplicazione;
d) vegetali destinati alla piantagione:
vegetali gia' piantati e destinati a rimanere piantati o ad
essere ripiantati dopo la loro introduzione;
vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione,
ma destinati ad essere piantati in seguito;
e) organismi nocivi: i nemici dei vegetali o dei prodotti
vegetali che appartengono al regno animale o vegetale o si presentano
sotto forma di virus o micoplasmi e altri agenti patogeni;
f) passaporto delle piante: etichetta ufficiale atta a
dimostrare che le disposizioni previste dal presente decreto sono
state rispettate;
g) zona protetta: una zona della Comunita',
nella quale, nonostante condizioni favorevoli al loro
insediamento, non abbiano carattere endemico, non siano insediati uno
o piu' organismi nocivi menzionati nel presente decreto e insediati
in una o piu' parti della Comunita', o
nella quale esista il pericolo di insediamenti di taluni
organismi nocivi a motivo di condizioni ecologiche favorevoli per
quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi
non abbiano carattere endemico non siano insediati nella Comunita';
h) constatazione o misura ufficiale: constazione effettuata o
provvedimento adottato dagli agenti dei servizi ufficiali per la
protezione dei vegetali o, sotto la loro responsabilita', da altre
persone all'uopo ufficialmente incaricate;
i) centro aziendale: unita' produttiva autonoma stabilmente
costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti
previsti;
l) Paesi membri: Paesi membri della Comunita' economica europea,
ad eccezione di Ceuta e Melilla;
m) Paesi terzi: Paesi non appartenenti alla Comunita' economica
europea;
n) mercato locale: commercializzazione effettuata dai "piccoli
produttori" nell'ambito del territorio della provincia ove e' ubicata
l'azienda.