Art. 2.
   Ai sensi del presente decreto si intendono per:
     a)  vegetali: le piante vive o le parti vive di piante, comprese
le sementi.
   Le parti vive di piante comprendono:
    i frutti, in senso botanico, ad eccezione  di  quelli  conservati
mediante surgelamento;
    le   verdure,   ad   eccezione   di  quelle  conservate  mediante
surgelamento;
    i tuberi, i bulbi, i rizomi e i cormi;
    i fiori recisi;
    i rami con foglie, gli alberi tagliati con foglie;
    le colture di tessuti vegetali.
   Per sementi si intendono i semi in senso botanico, ad eccezione di
quelli non destinati alla semina;
     b)  prodotti  vegetali:  i  prodotti  di  origine  vegetale  non
trasformati  o  che hanno subito un trattamento semplice, purche' non
si tratti di vegetali;
     c) piantagione: qualsiasi operazione per la messa  a  dimora  di
vegetali allo scopo di assicurarne la crescita o la riproduzione o la
moltiplicazione;
     d) vegetali destinati alla piantagione:
     vegetali  gia'  piantati  e  destinati  a rimanere piantati o ad
essere ripiantati dopo la loro introduzione;
     vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione,
ma destinati ad essere piantati in seguito;
     e) organismi nocivi:  i  nemici  dei  vegetali  o  dei  prodotti
vegetali che appartengono al regno animale o vegetale o si presentano
sotto forma di virus o micoplasmi e altri agenti patogeni;
     f)   passaporto   delle   piante:  etichetta  ufficiale  atta  a
dimostrare che le disposizioni previste  dal  presente  decreto  sono
state rispettate;
     g) zona protetta: una zona della Comunita',
     nella   quale,   nonostante   condizioni   favorevoli   al  loro
insediamento, non abbiano carattere endemico, non siano insediati uno
o piu' organismi nocivi menzionati nel presente decreto  e  insediati
in una o piu' parti della Comunita', o
     nella  quale  esista  il  pericolo  di  insediamenti  di  taluni
organismi nocivi a motivo di  condizioni  ecologiche  favorevoli  per
quanto  riguarda  colture  particolari, nonostante che tali organismi
non abbiano carattere endemico non siano insediati nella Comunita';
     h) constatazione o misura ufficiale:  constazione  effettuata  o
provvedimento  adottato  dagli  agenti  dei  servizi ufficiali per la
protezione dei vegetali o, sotto la loro  responsabilita',  da  altre
persone all'uopo ufficialmente incaricate;
     i)  centro  aziendale:  unita'  produttiva  autonoma stabilmente
costituita presso la quale sono tenuti  i  registri  ed  i  documenti
previsti;
     l) Paesi membri: Paesi membri della Comunita' economica europea,
ad eccezione di Ceuta e Melilla;
     m)  Paesi terzi: Paesi non appartenenti alla Comunita' economica
europea;
     n) mercato locale: commercializzazione effettuata  dai  "piccoli
produttori" nell'ambito del territorio della provincia ove e' ubicata
l'azienda.