Art. 3.
   Salvo   espressa   disposizione  contraria,  il  presente  decreto
riguarda il legname soltanto se esso ha conservato,  completamente  o
parzialmente,  la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia,
oppure se si presenta sotto forma  di  piccole  placche,  particelle,
segatura, avanzi e cascami di legno.
   Fatte  salve le disposizioni relative all'allegato V il legname, a
prescindere dal fatto che soddisfi o meno le  condizioni  di  cui  al
primo comma del presente articolo, compreso anche quando serve per la
casseratura,  la  compartimentazione  o la confezione di materiale di
imballaggio effettivamente utilizzato nel  trasporto  di  oggetti  di
qualsiasi natura, sempre che presenti rischio fitosanitario.