Art. 2.
   I  procedimenti  di  cui  al  primo comma dell'articolo precedente
debbono concludersi con  l'adozione  del  provvedimento  espresso  al
quale  sono  finalizzati e sono elencati nel prospetto allegato - che
fa parte integrante del  presente  regolamento  -  con  l'indicazione
dell'unita'    organizzativa    responsabile    dell'    istruttoria,
dell'ufficio competente ad emettere il provvedimento conclusivo e dei
termini per l'emanazione del provvedimento finale.
   In caso di  mancata  inclusione  del  procedimento  nel  prospetto
allegato lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte
normativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di 30 giorni di
cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.