Art. 2. I procedimenti di cui al primo comma dell'articolo precedente debbono concludersi con l'adozione del provvedimento espresso al quale sono finalizzati e sono elencati nel prospetto allegato - che fa parte integrante del presente regolamento - con l'indicazione dell'unita' organizzativa responsabile dell' istruttoria, dell'ufficio competente ad emettere il provvedimento conclusivo e dei termini per l'emanazione del provvedimento finale. In caso di mancata inclusione del procedimento nel prospetto allegato lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte normativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di 30 giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.