Art. 7.
  1.  Limitatamente  ad un triennio a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto,  il  contingente  degli  impiegati  a
contratto,  di  cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18,  e  successive  modificazioni,  e'
integrato  di  duecento  unita'. Tale disponibilita', nell'ambito del
contingente medesimo, e' esclusivamente destinata ad essere ricoperta
con  personale   avente   specifiche   professionalita'   nel   campo
informatico  al  fine  di  corrispondere  alle  necessita'  operative
conseguenti agli adempimenti relativi all'attuazione del  sistema  di
informazione  previsto  dall'accordo  di Shengen di cui alla legge 30
settembre 1993, n. 388.
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 7.700  milioni
per  l'anno  1996,  in  lire 11.840 milioni per l'anno 1997 e in lire
12.200 milioni per l'anno 1998, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per  l'anno  1996,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  3.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.