Art. 7. 1. Limitatamente ad un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente degli impiegati a contratto, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' integrato di duecento unita'. Tale disponibilita', nell'ambito del contingente medesimo, e' esclusivamente destinata ad essere ricoperta con personale avente specifiche professionalita' nel campo informatico al fine di corrispondere alle necessita' operative conseguenti agli adempimenti relativi all'attuazione del sistema di informazione previsto dall'accordo di Shengen di cui alla legge 30 settembre 1993, n. 388. 2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 7.700 milioni per l'anno 1996, in lire 11.840 milioni per l'anno 1997 e in lire 12.200 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.