Art. 2. Ulteriori interventi in materia sanitaria 1. Nell'anno 1996, in deroga ai meccanismi negoziali previsti dal capo VI dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e dal corrispondente accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta, i livelli di spesa indotta per l'assistenza farmaceutica e specialistica di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, non possono superare, a livello regionale i corrispondenti livelli registrati nell'esercizio 1995, ridotti dell'1 per cento.
Riferimenti normativi: - Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 502/1992, contenente riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: "1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi: a)-b) (omissis); c) prevedere le modalita' per concordare livelli di spesa programmati e disciplinarne gli effetti al fine di responsabilizzare il medico al rispetto dei livelli di spesa indotta per assistito, tenendo conto delle spese direttamente indotte dal medico e di quelle indotte da altri professionisti e da altre strutture specialistiche e di ricovero".