Art. 2.
              Ulteriori interventi in materia sanitaria
 
 1.  Nell'anno  1996,  in deroga ai meccanismi negoziali previsti dal
capo VI dell'accordo  collettivo  nazionale  per  la  disciplina  dei
rapporti  con  i  medici  di  medicina  generale e dal corrispondente
accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i  pediatri  di
libera   scelta,   i   livelli  di  spesa  indotta  per  l'assistenza
farmaceutica e specialistica di cui all'articolo 8, comma 1,  lettera
c),  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  non  possono  superare,  a  livello
regionale  i  corrispondenti  livelli registrati nell'esercizio 1995,
ridotti dell'1 per cento.
 
          Riferimenti normativi:
             - Si trascrive il testo dell'art. 8,  comma  1,  lettera
          c),  del  D.Lgs.  n.  502/1992,  contenente  riordino della
          disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421:
             "1.  Il  rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i
          medici di medicina generale ed i pediatri di libera  scelta
          e' disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale
          conformi  agli  accordi  collettivi nazionali stipulati, ai
          sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30  dicembre  1991,
          n.  412,  con  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria
          maggiormente  rappresentative  in  campo  nazionale.  Detti
          accordi devono tener conto dei seguenti principi:
               a)-b) (omissis);
               c)  prevedere  le  modalita' per concordare livelli di
          spesa programmati e disciplinarne gli effetti  al  fine  di
          responsabilizzare  il  medico  al  rispetto  dei livelli di
          spesa indotta per  assistito,  tenendo  conto  delle  spese
          direttamente  indotte  dal  medico  e  di quelle indotte da
          altri professionisti e da altre strutture specialistiche  e
          di ricovero".