Art. 3. Riduzione stanziamenti e blocco impegni 1. Nelle tabelle A e B approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono eliminati gli accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate tributarie ancora da realizzare ed i corrispondenti accantonamenti di segno positivo, collegati ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche. 2. Le quote disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto dei fondi speciali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per regolazioni debitorie, per rate ammortamento mutui, per limiti di impegno, (( per la revisione delle pensioni di guerra )) e per disegni di legge gia' approvati dal Consiglio dei Ministri (( nonche' della quota di lire 5 miliardi dell'accantonamento di parte corrente relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli anni 1996, 1997 e 1998, con riferimento alla finalizzazione "Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale", e della quota di lire 5 miliardi del medesimo accantonamento per gli anni 1997 e 1998, con riferimento alla finalizzazione "Diritto allo studio degli alunni handicappati della scuola media superiore", )) costituiscono economie di bilancio. (( 2-bis. Gli stanziamenti di cui all'articolo 14 della )) (( legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C )) (( allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono ridotti di )) (( lire 10 miliardi per l'anno 1996, di lire 12 miliardi per )) (( l'anno 1997 e di lire 12 miliardi per l'anno 1998. )) 3. Gli stanziamenti dei capitoli del bilancio di previsione dello Stato, di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, sono ridotti per l'anno 1996 per gli importi indicati nella tabella medesima, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. 4. Le autorizzazioni di spesa, di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto, sono ridotte per l'anno 1996 per gli importi indicati nella tabella medesima. Tali importi sono reiscritti ai pertinenti capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998. Per le autorizzazioni correlate a limiti di impegno decorrenti dall'anno 1996, la decorrenza dei limiti medesimi slitta all'esercizio 1997. 5. Lo stanziamento del capitolo n. 1292 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione relativo al fondo per le esigenze di formazione del personale e di potenziamento e funzionamento di scuole e uffici dell'amministrazione scolastica, (( e' ridotto di lire 50 miliardi )) per l'anno 1996, di lire 220 miliardi per l'anno 1997 e di lire 90 miliardi per l'anno 1998. (( Una quota dello stanziamento del suddetto capitolo, per l'anno 1996, pari a lire 40 miliardi, e' assegnata ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole secondarie superiori. )) (( 5-bis. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi )) (( dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e )) (( successive modificazioni, e' disciplinata la materia prevista )) (( dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione 3 aprile )) (( 1996, n. 133. Il finanziamento di cui al comma 5 e' finalizzato )) (( all'attuazione del predetto regolamento. )) 6. A decorrere dall'anno finanziario 1995 i contributi previdenziali a carico dei dipendenti e dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. di cui all'articolo 210 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono versati, con cadenza mensile, al conto corrente di tesoreria infruttifero intestato a "Ferrovie dello Stato - pagamento pensioni". I contributi di cui sopra, relativi ai periodi di paga precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono versati in unica soluzione entro il 15 luglio 1996. 7. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 relativi all'indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni, sono ridotti del 20 per cento, ad eccezione di quelle autorizzate dal Ministero degli affari esteri per impegni internazionali. 8. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, appartenenti alla categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e delle rubriche 1 e 2 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri - sono ridotti del (( 7 per cento )) ; per lo stato di previsione del Ministero della difesa - escluse le rubriche 12 e 14 - la riduzione e' limitata al (( 5 per cento. )) Si intendono corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione puo' essere operata su determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria. 9. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, e' ridotta di lire (( 225 miliardi annui )) per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. 10. Le somme mantenute in bilancio, ai sensi dell'articolo 15, comma 9, della legge n. 49 del 1987, come sostituito dall'articolo 4, comma 11, della legge n. 559 del 1993, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sui capitoli 4480, 4481, 4482 e 4483 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1996, costituiscono economie di bilancio, rispettivamente, per lire 50 miliardi, lire 80 miliardi, lire (( 230 miliardi )) e lire 35 miliardi. Costituiscono, altresi', economie di bilancio le disponibilita' in conto residui per l'importo di lire (( 30 miliardi )) iscritte sul capitolo 7443 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1996. 11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facolta' di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996 puo' essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi e impegni internazionali, alle spese connesse a interventi per calamita' naturali, nonche' alle annualita' relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, puo' autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilita' di bilancio. 12. Gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici o privati, sono assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo. La presente disposizione non si applica per le spese connesse con accordi internazionali, per rate di ammortamento mutui; per annualita' relative ai limiti di impegno, per regolazioni debitorie pregresse e contabili e per obbligazioni giuridicamente perfezionate, nonche' quando specifiche disposizioni legislative prevedano espressamente erogazioni con cadenze diverse da quella trimestrale. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, puo' autorizzare l'assunzione di impegni per importi superiori al predetto limite trimestrale. 13. Le riduzioni di cui al presente articolo, che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto, (( danno )) luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo. (( 13-bis. Per gli anni 1997 e 1998 gli stanziamenti )) (( previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 396, come determinati )) (( dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 550, )) (( sono ridotti di 5 miliardi lire. ))
Riferimenti normativi: - Il testo delle tabelle A e B approvate con l'art. 2, comma 2, della gia' citata legge n. 550/1995, e' il seguente: "TABELLA A INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE ===================================================================== MINISTERI | 1996 | 1997 | 1998 _____________________________________|_________|__________|__________ (milioni di lire) 1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate. (a) Presidenza del Consiglio dei ministri 395.155 574.155 611.700 ------------------------------------ (a) (b) (b) Ministero del tesoro ............... 12.595.700 9.421.300 9.370.600 Di cui: regolazione debitoria 1996: 11.400.000 1997: 5.000.000 1998: 4.550.000 rate ammortamento mutui 1997: 700.000 1998: 700.000 ------------------------------------ (a) Ministero di grazia e giustizia .... 200.000 200.000 200.000 ------------------------------------ (a) Ministero degli affari esteri ...... 170.000 177.200 204.000 ------------------------------------ (a) Ministero della pubblica istruzione. 617.930 937.600 1.247.600 ------------------------------------ (a) Ministero dell'interno ............. 770.000 310.000 260.000 ------------------------------------ Ministero dei trasporti e della (a) navigazione ...................... 70.000 220.000 250.000 Di cui: rate ammortamento mutui 1997: 30.000 1998: 60.000 _______________ (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo, al netto delle regolazioni debitorie. (b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (b) per l'importo di lire 3.500 miliardi, per ciascuno degli anni 1997 e 1998. ===================================================================== MINISTERI | 1996 | 1997 | 1998 _____________________________________|_________|__________|__________ (milioni di lire) Ministero delle poste e delle (a) telecomunicazioni ................ 14.000 440.000 440.000 ------------------------------------ (a) Ministero della difesa ............. 12.000 12.000 12.000 ------------------------------------ Ministero delle risorse agricole, (a) alimentari e forestali ........... 1.086.200 1.086.450 1.199.150 ------------------------------------ Di cui: regolazione debitoria 1996: 1.000.000 1997: 1.000.000 1998: 1.132.200 Ministero dell'industria, del (a) commercio e dell'artigianato ..... 108.000 52.000 104.000 ------------------------------------ Ministero del lavoro e della (a) previdenza sociale ............... 1.149.000 1.040.000 1.021.000 ------------------------------------ Ministero del commercio con (a) l'estero ......................... 10.000 10.000 10.000 ------------------------------------ (a) Ministero della sanita' ............ 135.000 184.000 234.000 ------------------------------------ Ministero per i beni culturali e (a) ambientali ....................... 12.000 5.000 5.000 ------------------------------------ (a) Ministero dell'ambiente ............ 38.500 36.900 36.900 ------------------------------------ Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate ........... 17.383.485 14.706.605 15.205.950 _______________ (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo, al netto delle regolazioni debitorie. ===================================================================== MINISTERI | 1996 | 1997 | 1998 _____________________________________|_________|__________|__________ (milioni di lire) 2) Accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate tributarie (a) (b) (c) Ministero delle finanze ............ -4.983.485 -3.500.000 -3.500.000 ------------------------------------ Totale accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate tributarie ............... -4.983.485 -3.500.000 -3.500.000 ------------------------------------ TOTALE TABELLA A ......... 12.400.000 11.206.605 11.705.950 ------------------------------------ _______________ (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a tutti gli importi dell'anno 1996 degli accantonamenti di segno positivo, al netto delle regolazioni debitorie. (b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo, relativo al Ministero del tesoro, contrassegnato dalla medesima lettera b), per gli importi di - lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. ===================================================================== TABELLA B INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE ===================================================================== MINISTERI | 1996 | 1997 | 1998 _____________________________________|_________|__________|__________ (milioni di lire) 1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate. Presidenza del Consiglio dei ministri 90.000 145.000 586.000 Di cui: rate ammortamento mutui 1997: 100.000 1998: 540.000 __________________________________ Ministero del tesoro ............... 1.062.000 1.647.000 2.797.000 Di cui: rate ammortamento mutui 1997: 525.000 1998: 1.785.000 ------------------------------------ Ministero di grazia e giustizia .... 450.000 500.000 500.000 ------------------------------------ Ministero della pubblica istruzione. 100.000 100.000 50.000 ------------------------------------ Di cui: limiti di impegno: 1996: 50.000 1997: 50.000 1998: 50.000 ------------------------------------ ===================================================================== MINISTERI | 1996 | 1997 | 1998 _____________________________________|_________|__________|__________ (milioni di lire) (a) Ministero dei lavori pubblici ...... 355.000 443.500 653.500 Di cui: rate ammortamento mutui 1996: 105.000 1997: 165.000 1998: 225.000 limiti di impegno 1996: 47.000 1997: 47.000 1998: 47.000 __________________________________ Ministero dei trasporti e della navigazione ...................... 471.500 561.500 661.500 Di cui: rate ammortamento mutui 1996: 150.000 1997: 450.000 1998: 550.000 ------------------------------------ Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ........... 517.000 517.000 566.000 ------------------------------------ Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ..... 310.000 685.000 785.000 Di cui: rate ammortamento mutui 1996: 250.000 1997: 350.000 1998: 450.000 ------------------------------------ Ministero per i beni culturali e ambientali ....................... 153.000 153.000 203.000 ------------------------------------ Ministero dell'ambiente ............ 32.000 60.000 60.000 ------------------------------------ Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 25.000 565.000 585.000 ------------------------------------ Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate ............. 3.561.000 5.377.000 7.447.000 _______________ (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'importo di lire 301.515 milioni. ===================================================================== MINISTERI | 1996 | 1997 | 1998 _____________________________________|_________|__________|__________ (milioni di lire) 2) Accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate tributarie (a) Ministero delle finanze ............ -301.515 --- --- ------------------------------------ Totale accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate tributarie ............... -301.515 --- --- ------------------------------------ TOTALE TABELLA B ......... 3.259.485 5.377.000 7.447.000 ==================================== _______________ (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo relativo al Ministero dei lavori pubblici contrassegnato dalla medesima lettera (a) per lire 301.515 milioni per l'anno 1996. - Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 2, della gia' citata legge n. 550/1995: "2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1996-1998, restano determinati per l'anno 1996 in lire 12.400 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella A allegata alla presente legge, e in lire 3.259,485 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata alla presente legge". - Il testo dell'art. 14 della legge n. 49/1987, recante "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo", e' il seguente: "Art. 14 (Disponibilita' finanziarie). - 1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonche' alla cooperazione svolta dalla Comunita' europea, sono costituiti: a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalita' di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362; b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo; c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali; d) da donazioni, lasciti, legati e liberalita', debitamente accettati; e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attivita' della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie. 2. Le somme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di bilancio. 3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalita' stabilite con decreti del Ministro delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalita' umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalita'". - Gli stanziamenti di cui all'art. 14 di cui sopra erano stati cosi' determinati dalla tabella C allegata alla gia' citata legge n. 550/1995: 1996 1997 1998 in milioni di lire ___ Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capitoli 4450, 4451, 4452, 4453, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4500) . . . . . . . . . . . . 597.000 577.000 627.000 - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppresso). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ". - Il testo dell'art. 210 del D.P.R. n. 1092/1973, recante "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato", e' il seguente: "Art. 210 (Fondo ed entrate del Fondo). - Le spese a carico del Fondo pensioni sono costituite: a) dalle pensioni da corrispondersi agli aventi diritto; b) dalle indennita' una tantum da corrispondersi in luogo di pensione e dei trattamenti similari; c) dai contributi per l'assistenza sanitaria a favore dei pensionati, da corrispondersi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali. Le entrate del Fondo pensioni sono costituite: a) dalle ritenute ordinarie e straordinarie a carico degli iscritti, previste dal successivo art. 211; b) da un contributo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, da stanziare nelle spese correnti del bilancio della stessa azienda, in ragione di cinque volte e mezzo l'ammontare delle ritenute ordinarie e straordinarie a carico degli iscritti; c) dalle quote di trattamento liquidate a favore del Fondo pensioni dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara in applicazione della legge 27 luglio 1967, n. 658; d) dagli interessi sul patrimonio di cui al precedente articolo e da ogni altro eventuale provento di competenza del Fondo pensioni. Lo Stato partecipa alla copertura delle spese del Fondo pensioni indicate nel primo comma del presente articolo con un contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza tra le stesse spese e le entrate del Fondo. Tale contributo e' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, correlativamente, nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in apposito capitolo della gestione del Fondo pensioni; esso viene corrisposto all'Azienda suddetta in rate mensili". - Il testo dell'art. 34, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, recante "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e' il seguente: "3. Lo Stato potra' concorrere, altresi', al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane, anche con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362". L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 34, comma 3, era stata cosi' determinata dalla tabella C) allegata alla gia' citata legge n. 550/1995: 1996 1997 1998 in milioni di lire - - - Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: - Art. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (cap. 7236) . . . . . . . . . . . . 400.000 400.000 400.000 - Il testo dell'art. 15, comma 9, della gia' citata legge n. 49/1987, come sostituito dall'art. 4, comma 11, della legge n. 559/1993, recante "Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato", e' il seguente: "9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, puo' apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), cui affluiscono i mezzi finanziari gia' destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo". - La legge 15 dicembre 1990, n. 396 reca "Interventi per Roma, capitale della Repubblica". - Gli stanziamenti previsti dalla citata legge n. 396/1990 erano stati cosi' determinati dalla tabella C) allegata alla gia' citata legge n. 550/1995: 1996 1997 1998 in milioni di lire - - - Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (cap. 7900) . 200.000 200.000 200.000