Art. 3.
               Riduzione stanziamenti e blocco impegni
 
 1.  Nelle  tabelle  A e B approvate con l'articolo 2, comma 2, della
legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono eliminati gli accantonamenti  di
segno  negativo  per  incrementi  di  entrate  tributarie  ancora  da
realizzare ed i  corrispondenti  accantonamenti  di  segno  positivo,
collegati  ai  sensi  dell'articolo  11-bis,  comma  2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contrassegnati dalle
medesime lettere alfabetiche.
  2. Le quote disponibili alla data di entrata in vigore del presente
decreto dei fondi speciali di cui  all'articolo  2,  comma  2,  della
legge  28 dicembre 1995, n. 550, con esclusione di quelle preordinate
per  accordi  internazionali,  per  cofinanziamenti  comunitari,  per
regolazioni  debitorie,  per  rate  ammortamento mutui, per limiti di
impegno, (( per la revisione  delle  pensioni  di  guerra  ))  e  per
disegni di legge gia' approvati dal Consiglio dei Ministri (( nonche'
della  quota di lire 5 miliardi dell'accantonamento di parte corrente
relativo alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  per  gli  anni
1996,  1997  e  1998, con riferimento alla finalizzazione "Contributo
statale alle associazioni nazionali di promozione sociale",  e  della
quota  di  lire  5  miliardi del medesimo accantonamento per gli anni
1997 e 1998, con riferimento alla finalizzazione "Diritto allo studio
degli  alunni  handicappati  della  scuola   media   superiore",   ))
costituiscono economie di bilancio.
((    2-bis.    Gli stanziamenti di cui all'articolo 14 della      ))
(( legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C ))
(( allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono ridotti di   ))
(( lire 10 miliardi per l'anno 1996, di lire 12 miliardi per       ))
(( l'anno 1997 e di lire 12 miliardi per l'anno 1998.              ))
  3.  Gli  stanziamenti dei capitoli del bilancio di previsione dello
Stato, di cui alla tabella  1  allegata  al  presente  decreto,  sono
ridotti  per  l'anno  1996  per  gli  importi  indicati nella tabella
medesima,  intendendosi  corrispondentemente  ridotte   le   relative
autorizzazioni di spesa.
  4.  Le  autorizzazioni  di spesa, di cui alla tabella 2 allegata al
presente decreto, sono  ridotte  per  l'anno  1996  per  gli  importi
indicati  nella  tabella  medesima.  Tali  importi sono reiscritti ai
pertinenti capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1998. Per le autorizzazioni correlate a limiti di impegno
decorrenti dall'anno 1996, la decorrenza dei limiti  medesimi  slitta
all'esercizio 1997.
 5.  Lo  stanziamento  del capitolo n. 1292 dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione  relativo  al  fondo  per  le
esigenze   di   formazione   del   personale  e  di  potenziamento  e
funzionamento di scuole e uffici dell'amministrazione scolastica,  ((
e'  ridotto  di  lire  50  miliardi  ))  per l'anno 1996, di lire 220
miliardi per l'anno 1997 e di lire 90 miliardi per  l'anno  1998.  ((
Una  quota dello stanziamento del suddetto capitolo, per l'anno 1996,
pari a lire 40 miliardi, e' assegnata  ai  capitoli  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  della  pubblica  istruzione
riguardanti le spese  di  funzionamento  amministrativo  e  didattico
delle scuole secondarie superiori. ))
((    5-bis.    Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi  ))
(( dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e          ))
(( successive modificazioni, e' disciplinata la materia prevista   ))
(( dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione 3 aprile ))
(( 1996, n. 133. Il finanziamento di cui al comma 5 e' finalizzato ))
(( all'attuazione del predetto regolamento.                        ))
  6.   A   decorrere   dall'anno   finanziario   1995   i  contributi
previdenziali a carico dei dipendenti e dell'impresa  Ferrovie  dello
Stato S.p.a. di cui all'articolo 210 del decreto del Presidente della
Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,  sono versati, con cadenza
mensile, al conto corrente  di  tesoreria  infruttifero  intestato  a
"Ferrovie  dello  Stato  -  pagamento  pensioni". I contributi di cui
sopra, relativi ai periodi di paga precedenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono versati in unica soluzione entro il
15 luglio 1996.
  7. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio  di
previsione   dello   Stato   per  l'anno  finanziario  1996  relativi
all'indennita' e rimborso  spese  di  trasporto  per  missioni,  sono
ridotti  del  20  per  cento,  ad eccezione di quelle autorizzate dal
Ministero degli affari esteri per impegni internazionali.
  8. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, appartenenti alla
categoria  IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria
e delle rubriche 1 e 2 dello stato di previsione del Ministero  degli
affari  esteri - sono ridotti del (( 7 per cento )) ; per lo stato di
previsione del Ministero della difesa - escluse le rubriche 12 e 14 -
la riduzione  e'  limitata  al  ((  5  per  cento.  ))  Si  intendono
corrispondentemente  ridotte  le relative autorizzazioni di spesa. Su
proposta del Ministro interessato, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro,  la  riduzione puo' essere operata su determinati capitoli di
spese discrezionali della medesima categoria.
  9. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo  34,  comma  3,
del  decreto  legislativo  n.  504  del  1992, come determinata dalla
tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, e' ridotta di lire ((
225 miliardi annui )) per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.
  10. Le somme mantenute in  bilancio,  ai  sensi  dell'articolo  15,
comma 9, della legge n. 49 del 1987, come sostituito dall'articolo 4,
comma 11, della legge n. 559 del 1993, esistenti alla data di entrata
in  vigore  del presente decreto sui capitoli 4480, 4481, 4482 e 4483
dello stato
di previsione del Ministero degli  affari  esteri  per  l'anno  1996,
costituiscono  economie  di  bilancio,  rispettivamente,  per lire 50
miliardi, lire 80 miliardi,  lire  ((  230  miliardi  ))  e  lire  35
miliardi.   Costituiscono,   altresi',   economie   di   bilancio  le
disponibilita' in conto residui per l'importo di lire (( 30  miliardi
)) iscritte sul capitolo 7443 dello stato di previsione del Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario
1996.
  11.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto, la facolta' di impegnare  le  spese  nei  limiti  dei  fondi
iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno
1996  puo'  essere  esercitata limitatamente alle spese relative agli
stipendi, assegni, pensioni ed altre  spese  fisse  o  aventi  natura
obbligatoria,  alle competenze accessorie al personale, alle spese di
funzionamento dei servizi istituzionali delle  amministrazioni,  agli
interessi,  alle  poste  correttive  e compensative delle entrate, ai
trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati,  alle
spese  derivanti  da  accordi  e  impegni  internazionali, alle spese
connesse a interventi per calamita' naturali, nonche' alle annualita'
relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di  mutui.
Per  effettive,  motivate  e  documentate esigenze, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro,  su  proposta
dei  Ministri interessati, puo' autorizzare l'assunzione di ulteriori
impegni di spesa nell'ambito delle disponibilita' di bilancio.
  12. Gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato,  relativi  a
erogazioni  a  favore  di  soggetti  ed enti pubblici o privati, sono
assunti con  cadenza  trimestrale  per  quote  di  pari  importo.  La
presente  disposizione  non  si  applica  per  le  spese connesse con
accordi  internazionali,  per  rate  di   ammortamento   mutui;   per
annualita'  relative  ai limiti di impegno, per regolazioni debitorie
pregresse e contabili e per obbligazioni giuridicamente perfezionate,
nonche'  quando   specifiche   disposizioni   legislative   prevedano
espressamente  erogazioni  con cadenze diverse da quella trimestrale.
Per effettive, motivate  e  documentate  esigenze,  il  Ministro  del
tesoro,  su  proposta  dei  Ministri  interessati,  puo'  autorizzare
l'assunzione di impegni per  importi  superiori  al  predetto  limite
trimestrale.
  13.  Le  riduzioni  di cui al presente articolo, che non consentono
l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate  alla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  (( danno )) luogo a
reiscrizioni  ai  pertinenti  capitoli  di  bilancio   dell'esercizio
successivo.
((    13-bis.    Per gli anni 1997 e 1998 gli stanziamenti         ))
(( previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 396, come determinati ))
(( dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 550,   ))
(( sono ridotti di 5 miliardi lire.                                ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il  testo delle tabelle A e B approvate con l'art. 2,
          comma 2,  della  gia'  citata  legge  n.  550/1995,  e'  il
          seguente:
                                                           "TABELLA A
 
       INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
                          DI PARTE CORRENTE
=====================================================================
          MINISTERI                  |   1996  |   1997   |   1998
_____________________________________|_________|__________|__________
                                             (milioni di lire)
1) Accantonamenti di segno positivo
    per nuove o maggiori spese o
    riduzioni di entrate.
                                        (a)
Presidenza del Consiglio dei ministri   395.155    574.155    611.700
                                 ------------------------------------
                                        (a)        (b)        (b)
Ministero del tesoro ............... 12.595.700  9.421.300  9.370.600
    Di cui:
     regolazione debitoria
       1996:  11.400.000
       1997:  5.000.000
       1998:  4.550.000
       rate ammortamento mutui
       1997:  700.000
       1998:  700.000
                                 ------------------------------------
                                        (a)
Ministero di grazia e giustizia ....    200.000    200.000    200.000
                                 ------------------------------------
                                        (a)
Ministero degli affari esteri ......    170.000    177.200    204.000
                                 ------------------------------------
                                        (a)
Ministero della pubblica istruzione.    617.930    937.600  1.247.600
                                 ------------------------------------
                                        (a)
Ministero dell'interno .............    770.000    310.000    260.000
                                 ------------------------------------
Ministero dei trasporti e della         (a)
  navigazione ......................     70.000    220.000    250.000
    Di cui: rate ammortamento mutui
       1997:  30.000
       1998:  60.000
_______________
   (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (a) per l'intero importo, al netto delle regolazioni
debitorie.
   (b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (b) per l'importo di lire 3.500 miliardi, per ciascuno degli
anni 1997 e 1998.
=====================================================================
          MINISTERI                  |   1996  |   1997   |   1998
_____________________________________|_________|__________|__________
                                             (milioni di lire)
Ministero delle poste e delle           (a)
  telecomunicazioni ................     14.000    440.000    440.000
                                 ------------------------------------
                                        (a)
Ministero della difesa .............     12.000     12.000     12.000
                                 ------------------------------------
Ministero delle risorse agricole,       (a)
  alimentari e forestali ...........  1.086.200  1.086.450  1.199.150
                                 ------------------------------------
    Di cui:
     regolazione debitoria
       1996:  1.000.000
       1997:  1.000.000
       1998:  1.132.200
Ministero dell'industria, del           (a)
commercio e dell'artigianato .....    108.000     52.000    104.000
                                 ------------------------------------
Ministero del lavoro e della            (a)
  previdenza sociale ...............  1.149.000  1.040.000  1.021.000
                                 ------------------------------------
Ministero del commercio con             (a)
  l'estero .........................     10.000     10.000     10.000
                                 ------------------------------------
                                        (a)
Ministero della sanita' ............    135.000    184.000    234.000
                                 ------------------------------------
Ministero per i beni culturali e        (a)
  ambientali .......................     12.000      5.000      5.000
                                 ------------------------------------
                                        (a)
Ministero dell'ambiente ............     38.500     36.900     36.900
                                 ------------------------------------
Totale accantonamenti di segno
  positivo per nuove o maggiori spese
  o riduzioni di entrate ........... 17.383.485 14.706.605 15.205.950
_______________
   (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (a) per l'intero importo, al netto delle regolazioni
debitorie.
=====================================================================
          MINISTERI                  |   1996  |   1997   |   1998
_____________________________________|_________|__________|__________
                                             (milioni di lire)
2) Accantonamenti di segno negativo
    per incrementi di entrate tributarie
                                        (a)        (b)        (c)
Ministero delle finanze ............ -4.983.485 -3.500.000 -3.500.000
                                 ------------------------------------
Totale accantonamenti di segno
  negativo per incrementi di
  entrate tributarie ............... -4.983.485 -3.500.000 -3.500.000
                                 ------------------------------------
          TOTALE TABELLA A ......... 12.400.000 11.206.605 11.705.950
                                 ------------------------------------
_______________
   (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a
tutti gli importi dell'anno 1996 degli accantonamenti di segno
positivo, al netto delle regolazioni debitorie.
   (b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
all'accantonamento di segno positivo, relativo al Ministero del
tesoro, contrassegnato dalla medesima lettera b), per gli importi di
-          lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
=====================================================================
 
                                                            TABELLA B
       INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
                          DI CONTO CAPITALE
=====================================================================
          MINISTERI                  |   1996  |   1997   |   1998
_____________________________________|_________|__________|__________
                                             (milioni di lire)
1) Accantonamenti di segno positivo
    per nuove o maggiori spese o
    riduzioni di entrate.
Presidenza del Consiglio dei ministri    90.000    145.000    586.000
    Di cui:
     rate ammortamento mutui
       1997:  100.000
       1998:  540.000
                                   __________________________________
Ministero del tesoro ...............  1.062.000  1.647.000  2.797.000
    Di cui:
       rate ammortamento mutui
       1997:  525.000
       1998:  1.785.000
                                 ------------------------------------
Ministero di grazia e giustizia ....    450.000    500.000    500.000
                                 ------------------------------------
Ministero della pubblica istruzione.    100.000    100.000     50.000
                                 ------------------------------------
    Di cui:
       limiti di impegno:
       1996:  50.000
       1997:  50.000
       1998:  50.000
                                 ------------------------------------
=====================================================================
          MINISTERI                  |   1996  |   1997   |   1998
_____________________________________|_________|__________|__________
                                             (milioni di lire)
                                        (a)
Ministero dei lavori pubblici ......    355.000    443.500    653.500
    Di cui:
     rate ammortamento mutui
       1996:  105.000
       1997:  165.000
       1998:  225.000
     limiti di impegno
       1996:  47.000
       1997:  47.000
       1998:  47.000
                                   __________________________________
Ministero dei trasporti e della
  navigazione ......................    471.500    561.500    661.500
    Di cui:
     rate ammortamento mutui
       1996:  150.000
       1997:  450.000
       1998:  550.000
                                 ------------------------------------
Ministero delle risorse agricole,
  alimentari e forestali ...........    517.000    517.000    566.000
                                 ------------------------------------
Ministero dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato .....    310.000    685.000    785.000
    Di cui:
     rate ammortamento mutui
       1996:  250.000
       1997:  350.000
       1998:  450.000
                                 ------------------------------------
Ministero per i beni culturali e
  ambientali .......................    153.000    153.000    203.000
                                 ------------------------------------
Ministero dell'ambiente ............     32.000     60.000     60.000
                                 ------------------------------------
Ministero dell'universita' e della
  ricerca scientifica e tecnologica.     25.000    565.000    585.000
                                 ------------------------------------
Totale accantonamenti di segno positivo
  per nuove o maggiori spese o
  riduzioni di entrate .............  3.561.000  5.377.000  7.447.000
_______________
   (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (a) per l'importo di lire 301.515 milioni.
=====================================================================
          MINISTERI                  |   1996  |   1997   |   1998
_____________________________________|_________|__________|__________
                                             (milioni di lire)
2) Accantonamenti di segno negativo
    per incrementi di entrate tributarie
                                        (a)
Ministero delle finanze ............   -301.515      ---         ---
                                 ------------------------------------
Totale accantonamenti di segno
  negativo per incrementi di
  entrate tributarie ...............   -301.515       ---        ---
                                 ------------------------------------
          TOTALE TABELLA B .........  3.259.485  5.377.000  7.447.000
                                 ====================================
_______________
   (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
all'accantonamento di segno positivo relativo al Ministero dei lavori
pubblici contrassegnato dalla medesima lettera (a) per lire 301.515
milioni per l'anno 1996.
 
            -  Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 2, della gia'
          citata legge n. 550/1995: "2. Gli importi da iscrivere  nei
          fondi  speciali  di  cui  all'articolo 11-bis della legge 5
          agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge
          23  agosto  1988,  n.  362,  per   il   finanziamento   dei
          provvedimenti  legislativi  che  si  prevede possano essere
          approvati nel triennio 1996-1998, restano  determinati  per
          l'anno  1996  in lire 12.400 miliardi per il fondo speciale
          destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di  cui
          alla  tabella  A  allegata  alla  presente legge, e in lire
          3.259,485 miliardi per il  fondo  speciale  destinato  alle
          spese  in  conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla
          tabella B allegata alla presente legge".
             - Il testo dell'art. 14 della legge n. 49/1987,  recante
          "Nuova  disciplina  della  cooperazione  dell'Italia  con i
          Paesi in via di sviluppo", e' il seguente:
             "Art. 14 (Disponibilita'  finanziarie).  -  1.  I  mezzi
          finanziari  destinati  all'attuazione della presente legge,
          fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni  di
          legge,  i  crediti  di  aiuto  e  i  fondi  destinati  alla
          partecipazione italiana  al  capitale  di  banche  e  fondi
          internazionali,  nonche'  alla  cooperazione  svolta  dalla
          Comunita' europea, sono costituiti:
               a) dagli stanziamenti iscritti  nell'apposita  rubrica
          istituita  nello  stato  di  previsione del Ministero degli
          affari esteri e determinati annualmente con le modalita' di
          cui all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5  agosto
          1978,  n.  468, come sostituito dall'articolo 5 della legge
          23 agosto 1988, n. 362;
               b) dagli  eventuali  apporti  conferiti  in  qualsiasi
          valuta  dagli  stessi  Paesi  in via di sviluppo e da altri
          Paesi  o  enti   ed   organismi   internazionali   per   la
          cooperazione allo sviluppo;
               c)   da  fondi  raccolti  con  iniziative  promosse  e
          coordinate dagli enti locali;
               d)  da  donazioni,  lasciti,  legati  e   liberalita',
          debitamente accettati;
               e)    da    qualsiasi    altro    provento   derivante
          dall'esercizio delle attivita'  della  Direzione  generale,
          ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie.
             2.  Le  somme  di  cui alle lettere b), c), d) ed e) del
          comma 1 sono versate all'entrata del bilancio  dello  Stato
          per  essere  riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del
          tesoro, ai pertinenti capitoli di bilancio.
             3.  Le  operazioni  effettuate   nei   confronti   delle
          Amministrazioni   dello   Stato  e  di  organizzazioni  non
          governative riconosciute ai sensi della presente legge  che
          provvedono,  secondo  modalita'  stabilite  con decreti del
          Ministro delle finanze, al trasporto e alla  spedizione  di
          beni  all'estero  in  attuazione  di  finalita' umanitarie,
          comprese  quelle  dirette   a   realizzare   programmi   di
          cooperazione  allo  sviluppo, non sono soggette all'imposta
          sul valore  aggiunto;  analogo  beneficio  compete  per  le
          importazioni di beni destinati alle medesime finalita'".
             - Gli stanziamenti di cui all'art. 14 di cui sopra erano
          stati  cosi' determinati dalla tabella C allegata alla gia'
          citata legge n.  550/1995:
 
                                            1996      1997     1998
                                               in milioni di lire
                                                       ___
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del
 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto
 pubblico a favore dei Paesi in via di
 sviluppo (capitoli 4450, 4451, 4452, 4453,
 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466,
 4467, 4468, 4469, 4470, 4480, 4481, 4482,
 4483, 4484, 4500) . . . . . . . . . . . .  597.000  577.000  627.000
             - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988  recante
          "Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) (soppresso).
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4. I regolamenti di cui al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale ".
             - Il  testo  dell'art.  210  del  D.P.R.  n.  1092/1973,
          recante  "Approvazione  del  testo  unico  delle  norme sul
          trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e  militari
          dello Stato", e' il seguente:
             "Art.  210  (Fondo  ed  entrate del Fondo). - Le spese a
          carico del Fondo pensioni sono costituite:
               a)  dalle  pensioni  da  corrispondersi  agli   aventi
          diritto;
               b)  dalle  indennita'  una tantum da corrispondersi in
          luogo di pensione e dei trattamenti similari;
               c) dai contributi per l'assistenza sanitaria a  favore
          dei  pensionati,  da  corrispondersi  all'Ente nazionale di
          previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.
             Le entrate del Fondo pensioni sono costituite:
               a) dalle ritenute ordinarie e straordinarie  a  carico
          degli iscritti, previste dal successivo art. 211;
               b)   da  un  contributo  dell'Azienda  autonoma  delle
          ferrovie dello Stato, da stanziare nelle spese correnti del
          bilancio della stessa azienda, in ragione di cinque volte e
          mezzo l'ammontare delle ritenute ordinarie e  straordinarie
          a carico degli iscritti;
               c)  dalle  quote di trattamento liquidate a favore del
          Fondo  pensioni  dalla  gestione  marittimi   della   Cassa
          nazionale  per la previdenza marinara in applicazione della
          legge 27 luglio 1967, n.  658;
               d) dagli interessi sul patrimonio di cui al precedente
          articolo e da ogni altro eventuale provento  di  competenza
          del Fondo pensioni.
             Lo  Stato partecipa alla copertura delle spese del Fondo
          pensioni indicate nel primo comma del presente articolo con
          un   contributo   da   stabilirsi,   per   ogni   esercizio
          finanziario,  in  misura pari alla differenza tra le stesse
          spese e le entrate del Fondo. Tale contributo  e'  iscritto
          nello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero del
          tesoro  e,  correlativamente,  nello  stato  di  previsione
          dell'entrata  dell'Azienda  autonoma  delle  ferrovie dello
          Stato,  in  apposito  capitolo  della  gestione  del  Fondo
          pensioni;  esso  viene  corrisposto all'Azienda suddetta in
          rate mensili".
             -  Il  testo  dell'art.  34,  comma  3,  del  D.Lgs.  n.
          504/1992,   recante  "Riordino  della  finanza  degli  enti
          territoriali, a norma dell'art. 4 della  legge  23  ottobre
          1992,  n.  421",  e'  il  seguente:  "3.  Lo  Stato  potra'
          concorrere, altresi', al finanziamento  dei  bilanci  delle
          amministrazioni  provinciali,  dei comuni e delle comunita'
          montane, anche con un fondo  nazionale  ordinario  per  gli
          investimenti,  la  cui  quantificazione  annua e' demandata
          alla legge finanziaria, ai sensi  dell'art.  11,  comma  3,
          lettera  d),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468, come
          modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362".
              L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 34, comma  3,
          era  stata cosi' determinata dalla tabella C) allegata alla
          gia' citata legge n. 550/1995:
 
                                            1996      1997     1998
                                               in milioni di lire
                                              -         -        -
Decreto legislativo n. 504 del 1992:
 Riordino della finanza degli enti
 territoriali a norma dell'articolo 4
 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
  - Art. 34, comma 3: Fondo nazionale
    ordinario per gli investimenti
    (cap. 7236) . . . . . . . . . . . .    400.000   400.000  400.000
             - Il testo dell'art. 15,  comma  9,  della  gia'  citata
          legge  n.   49/1987, come sostituito dall'art. 4, comma 11,
          della  legge  n.    559/1993,  recante  "Disciplina   della
          soppressione  delle  gestioni  fuori  bilancio  nell'ambito
          delle Amministrazioni dello Stato", e' il seguente: "9.  Le
          somme  non  impegnate  nell'esercizio di competenza possono
          essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del
          tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri,  puo'
          apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in
          termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello
          stato  di  previsione  del Ministero degli affari esteri di
          cui all'art. 14, comma 1, lettera  a),  cui  affluiscono  i
          mezzi  finanziari  gia'  destinati al Fondo speciale per la
          cooperazione allo sviluppo".
             - La legge 15 dicembre 1990, n. 396 reca "Interventi per
          Roma, capitale della Repubblica".
             -  Gli  stanziamenti  previsti  dalla  citata  legge  n.
          396/1990  erano  stati  cosi'  determinati dalla tabella C)
          allegata alla gia' citata legge n. 550/1995:
 
                                            1996      1997     1998
                                               in milioni di lire
                                              -         -        -
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma,
 capitale della Repubblica (cap. 7900)  .  200.000   200.000  200.000