IL GARANTE
                 PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
  Vista la legge 25 marzo 1993,  n.  81,  sull'elezione  diretta  del
sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del
consiglio provinciale;
  Visti  gli  articoli 1, 6, 15 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n.
515, sulla disciplina delle campagne elettorali per  l'elezione  alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;
  Ritenuta   la  necessita'  di  provvedere,  secondo  la  competenza
attribuitagli e relativamente alle elezioni  comunali  e  provinciali
fissate  per  il  giorno  17  novembre  1996,  alla definizione delle
modalita' e dei contenuti della  comunicazione  di  cui  all'art.  1,
comma  2,  della  legge  10  dicembre  1993,  n.  515,  nonche'  alla
definizione delle regole per assicurare l'attuazione del principio di
parita' nelle concrete modalita'  di  utilizzazione  degli  spazi  di
propaganda    sulla   stampa   quotidiana   e   periodica   e   nella
radiodiffusione sonora e televisiva  e  per  assicurare  il  concreto
conseguimento  degli  obbiettivi  di parita' di trattamento anche nei
programmi e servizi di informazione elettorale radiotelevisivi;
  Ritenuta la necessita' di provvedere altresi' alla definizione  dei
criteri  di  determinazione  e  dei  limiti massimi delle tariffe per
l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana
e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;
  Ritenuta l'estraneita' delle trasmissioni di propaganda  elettorale
e  degli  inerenti  avvisi  ai  limiti  quantitativi  previsti per le
emittenti radiotelevisive in materia di pubblicita' commerciale;
  Ritenuti  concretamente   rilevanti,   ai   fini   della   campagna
elettorale,   gli   editori   che  pubblicano  testate  quotidiane  o
periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nelle
aree geografiche interessate dalla precisata consultazione elettorale
nonche' le  emittenti  radiotelevisive  che  hanno  diffusione  nelle
stesse aree;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                      Comunicazione preventiva
  1.  Gli  editori  di  giornali quotidiani e periodici o di edizioni
locali di questi, con diffusione nella provincia  di  Trieste  ovvero
nelle  province  di  appartenenza dei comuni indicati nell'allegato A
del presente atto, che intendono diffondere a qualsiasi  titolo,  nei
trenta   giorni   precedenti  la  data  delle  votazioni,  propaganda
elettorale per le elezioni  del  presidente  della  provincia  o  del
consiglio  provinciale  di  Trieste ovvero dei sindaci e dei consigli
comunali fissate per il giorno 17 novembre 1996, sono tenuti  a  dare
notizia  dell'offerta  dei  relativi  spazi,  almeno due giorni prima
dell'inizio  di  tale  periodo,  attraverso  un  apposito  comunicato
pubblicato  sulla  stessa  testata  interessata alla diffusione della
propaganda. Per la stampa periodica si  tiene  conto  della  data  di
effettiva  distribuzione e non di quella di copertina. Ove in ragione
della periodicita' della testata non sia stato  possibile  pubblicare
su  di  questa,  nel  termine anzidetto, il comunicato preventivo, la
diffusione di propaganda non  potra'  avere  inizio  che  dal  numero
successivo  a  quello  recante  la pubblicazione del comunicato sulla
testata, salvo che il comunicato sia stato  pubblicato,  nel  termine
prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana
o periodica, di analoga diffusione.
  2.  Il  comunicato  preventivo  deve essere pubblicato con adeguato
rilievo, sia per collocazione sia  per  modalita'  grafiche,  e  deve
precisare:
    a)     l'avvenuta     predisposizione    di    un    codice    di
autoregolamentazione  per  la  definizione  degli  spazi  disponibili
nonche'  delle  condizioni  generali  dell'accesso,  con  indicazione
dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata
e degli uffici della concessionaria  di  pubblicita'  presso  cui  il
codice di autoregolamentazione e' depositato;
    b)  le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi con
puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad  ogni  singolo
giorno  di  pubblicazione,  entro il quale gli spazi medesimi possono
essere prenotati;
    c) le tariffe per l'accesso a  tali  spazi,  quali  autonomamente
determinate  per  ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti
stabiliti nell'art. 4, nonche' le eventuali condizioni di gratuita';
    d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per
la fruizione degli spazi medesimi.
  3. Nel caso di edizioni locali  o  comunque  di  pagine  locali  di
testate  a  diffusione  nazionale,  tale  intendendosi  ai  fini  del
presente atto  le  testate  di  diffusione  pluriregionale,  dovranno
indicarsi  distintamente  le tariffe praticate per le pagine locali e
le pagine nazionali nonche', ove diverse, le altre modalita'  di  cui
al precedente comma.
  4.  Il comunicato puo' essere pubblicato piu' volte e diffuso anche
in ogni altra forma ritenuta opportuna.
  5.  La  pubblicazione   del   comunicato   preventivo   costituisce
condizione   pregiudiziale   di   legittimita'  della  diffusione  di
propaganda per la consultazione elettorale  nel  periodo  considerato
dal comma 1.