Art. 2. Codice di autoregolamentazione 1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare l'equa distribuzione degli spazi disponibili tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta. 2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato al Garante per la radiodiffusione e l'editoria a sua richiesta, in qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli editori. E' in facolta' degli editori pubblicare il codice di autoregolamentazione della testata interessata.