Art. 2.
                   Codice di autoregolamentazione
  1. I soggetti di cui all'art.  1  sono  tenuti  a  determinare  per
ciascuna  testata  gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la
disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito  codice  di
autoregolamentazione  per assicurare l'equa distribuzione degli spazi
disponibili  tra  tutti  i  soggetti  interessati  che  ne   facciano
richiesta.
  2.  Il  codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione
di chiunque intenda prenderne visione,  nelle  sedi  precisate  nella
comunicazione  preventiva  di  cui all'art. 1, deve essere inviato al
Garante per la radiodiffusione  e  l'editoria  a  sua  richiesta,  in
qualunque  momento,  e deve essere comunque conservato dagli editori.
E'   in   facolta'   degli   editori   pubblicare   il   codice    di
autoregolamentazione della testata interessata.