Art. 4.
           Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda
  1. Tenute presenti le  differenze  strutturali  delle  varie  scale
tariffarie  e  delle  relative graduazioni normalmente definite dalla
stampa in  funzione  della  diversita'  di  natura  e  tipologia  del
messaggio  pubblicitario,  le  tariffe  per  l'accesso  agli spazi di
propaganda elettorale sono determinate da ciascuna  testata,  secondo
le  rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente
il limite rappresentato dal valore piu'  alto  tra  il  quaranta  per
cento  della  tariffa  massima  e il settanta per cento della tariffa
minima vigenti,  per  le  diverse  categorie  di  pubblicita',  sulla
testata  medesima.  Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve
aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicita'
editoriali.
  2. Per le testate a tariffa unica di pubblicita',  la  tariffa  per
l'accesso  agli  spazi  di propaganda elettorale non puo' eccedere il
limite rappresentato dal cinquanta per cento della tariffa medesima.
  3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si  intendono  riferiti  alle
tariffe  quali  rispettivamente  vigenti  per  le  edizioni di pagine
locali  ovvero  per  le  edizioni  o   pagine   nazionali,   nonche',
eventualmente,  per i diversi giorni della settimana e per la diversa
collocazione del messaggio.
  4. Debbono essere riconosciute a tutti coloro che richiedono  spazi
di propaganda elettorale le condizioni di miglior favore praticate ad
uno di essi.
  5.  Ogni  editore  e' tenuto a far verificare in modo documentale a
qualunque interessato,  a  richiesta,  le  condizioni  praticate  per
l'accesso  agli spazi di propaganda nonche' i listini in relazione ai
quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.