Art. 4. Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda 1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla stampa in funzione della diversita' di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal valore piu' alto tra il quaranta per cento della tariffa massima e il settanta per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicita', sulla testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicita' editoriali. 2. Per le testate a tariffa unica di pubblicita', la tariffa per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale non puo' eccedere il limite rappresentato dal cinquanta per cento della tariffa medesima. 3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni di pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonche', eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa collocazione del messaggio. 4. Debbono essere riconosciute a tutti coloro che richiedono spazi di propaganda elettorale le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi. 5. Ogni editore e' tenuto a far verificare in modo documentale a qualunque interessato, a richiesta, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda nonche' i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.