Art. 2.
                        Campo d'applicazione
   1.   Il   presente  decreto  disciplina  gli  additivi  alimentari
utilizzati  o  destinati  ad essere utilizzati come ingredienti nella
fase  di  produzione  o preparazione dei prodotti alimentari e ancora
presenti nel prodotto finale, anche in forma modificata.
   2.   Le   categorie   degli  additivi  alimentari  sono  riportate
nell'allegato I.
   3.  L'inserimento di un additivo alimentare in una delle categorie
dell'allegato   I  avviene  conformemente  alla  funzione  principale
normalmente  svolta  dall'additivo  in  questione. La classificazione
dell'additivo  in  una categoria non esclude peraltro la possibilita'
che tale additivo sia autorizzato per altre funzioni.
   4. I criteri generali per l'approvazione degli additivi alimentari
sono riportati nell'allegato II.
   5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
      a)  ai  coadiuvanti tecnologici come definiti all'art. 1, comma
2;
      b)  alle  sostanze  utilizzate  per  la  protezione di piante e
prodotti vegetali;
      c)  agli aromi ed alle sostanze aromatizzanti di cui al decreto
legislativo  25  gennaio 1992, n. 107, riguardante l'attuazione delle
direttive  88/388/CEE  e  91/71/CEE  relative agli aromi destinati ad
essere  impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per
la loro preparazione;
      d)  alle  sostanze  aggiunte  ai  prodotti alimentari in quanto
nutritive quali i minerali, gli oligoelementi o le vitamine.