Art. 4.
            Prodotti alimentari destinati ad altri Paesi
   1.  Nella  preparazione  di  alimenti  destinati  all'esportazione
possono   essere  adoperati  additivi  alimentari  non  previsti  nel
presente  decreto, ma consentiti nei Paesi destinatari; la detenzione
di  essi  limitatamente  all'uso  sopra  precisato  e' subordinata ad
autorizzazione  rilasciata  dall'autorita'  sanitaria  competente per
territorio  e  al  rispetto  delle  eventuali  disposizioni da questa
impartite.