Art. 2.
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a) bovino e bufalino da macello: l'animale della specie bovina o
bufalina destinato ad essere inviato al macello direttamente o dopo
essere passato attraverso un mercato o un centro di raccolta
riconosciuto, per esservi macellato nelle condizioni stabilite
dall'art. 6 della direttiva n. 64/432/CEE recepita con legge 30
aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni;
b) bovini o bufalini da riproduzione, da allevamento e da
ingrasso: gli animali della specie bovina e bufalina diversi da
quelli menzionati al punto a) destinati ad essere avviati verso il
luogo di destinazione direttamente o dopo essere passati per un
mercato o per un centro di raccolta riconosciuto;
c) allevamento bovino o bufalino ufficialmente indenne da
tubercolosi: l'allevamento che soddisfa le condizioni di cui al
capitolo IV art. 12 del presente regolamento;
d) azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante
ufficialmente autorizzata e controllata situati nel territorio
nazionale, nei quali sono tenuti od allevati abitualmente bovini e/o
bufalini da riproduzione, da ingrasso o da macello;
e) veterinario ufficiale: il veterinario dipendente dal Ministero
della sanita', dalle regioni, dalle province autonome, o dalle unita'
sanitarie locali, o libero professionista formalmente incaricato
dell'esecuzione delle operazioni di risanamento;
f) eradicazione: l'eliminazione della tubercolosi e del relativo
agente eziologico dagli allevamenti bovini e bufalini tramite le
opportune operazioni di profilassi;
g) mercato o centro di raccolta riconosciuto: qualsiasi luogo,
diverso dall'azienda, in cui vengono venduti o acquistati, e/o in cui
sono stati raccolti, caricati od imbarcati bovini e/o bufalini, che
sia conforme all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 397;
h) prove diagnostiche: tutti gli accertamenti effettuati secondo
gli allegati 1 e 2 al presente regolamento per confermare o escludere
l'infezione tubercolare o la presenza dei suoi agenti eziologici;
i) animale infetto: quello che risponde positivamente alla prova
diagnostica ufficiale eseguita conformemente alle modalita' riportate
nell'allegato 1 al presente regolamento o riconosciuto infetto
secondo quanto previsto dall'art. 7;
l) animali allo stato brado: gli animali che vivono in liberta'
in un determinato territorio nel quale alimentazione, riproduzione e
movimenti sono liberi senza governo diretto da parte dell'uomo se non
in occasione della cattura per la marcatura, per l'avvio al mercato,
per trattamenti prifilattico-terapeutici e per l'alimentazione
integrativa quali-quantitativa. Tali animali hanno tuttavia un
proprietario.
2. Ai sensi del presente regolamento secondo le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230, la
parte minima del territorio nazionale a cui puo' essere attribuita la
qualifica sanitaria di "ufficialmente indenne" deve avere
un'estensione non inferiore a 2000 km(Elevato al Quadrato) e
comprendere almeno il territorio di una provincia. Per l'Italia tale
area e' identificabile col territorio di una provincia.
Nota all'art. 2:
- La legge 30 aprile 1976, n. 397, reca norme sanitarie
sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati
membri della Comunita' economica europea.