Art. 3. 
                              Obblighi 
  1. Il piano di eradicazione  della  tubercolosi  dagli  allevamenti
bovini e bufalini e' obbligatorio su tutto  il  territorio  nazionale
secondo la procedura prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n.  33,  e
successive  modifiche   ed   integrazioni,   nonche'   dal   presente
regolamento. 
  2. Con l'entrata in  vigore  del  presente  regolamento  tutti  gli
allevamenti  bovini  e  bufalini  e  tutti  i  capi   devono   essere
identificati  e  registrati  in  modo  da  permettere   di   risalire
all'allevamento,  all'azienda  o  al  centro  di  provenienza  o   di
passaggio dei singoli soggetti. In tutti  gli  allevamenti  bovini  e
bufalini che non siano destinati esclusivamente  all'ingrasso,  anche
se allo stato brado, i capi superiori a sei settimane di eta'  devono
essere posti sotto controllo con le modalita' previste  dall'allegato
1  al  presente  regolamento,  con  l'obiettivo  di  pervenire   alla
eradicazione della tubercolosi. 
  3. Negli allevamenti da ingrasso devono essere introdotti  soltanto
capi provenienti da  allevamenti  ufficialmente  indenni  e  scortati
dalla relativa certificazione. Per questi allevamenti  le  regioni  e
province autonome predispongono, in collaborazione con  gli  istituti
zooprofilattici  sperimentali,  specifici  piani   di   sorveglianza;
attivita' pianificate di controllo devono essere altresi'  intraprese
in tale ambito quando si intendono attivare canali  di  esportazione,
ai fini della rispondenza ad eventuali requisiti richiesti dai  Paesi
di destinazione. 
  4. Entro il 30 aprile di ogni anno i titolari di allevamenti bovini
e bufalini devono notificare al  servizio  veterinario  della  unita'
sanitaria locale competente per territorio il proprio domicilio e  la
sede legale, la ragione sociale della ditta, nonche'  la  sede  e  la
consistenza dell'allevamento, l'eta' e la categoria  dei  capi.  Essi
devono altresi' comunicare, entro otto giorni, la costituzione di una
nuova azienda od ogni eventuale trasferimento o  variazione  numerica
dei capi allevati e comunque  ogni  mutamento  di  ditta,  ragione  o
denominazione sociale che si verifichi successivamente alla notifica. 
  5. Entro il 30 giugno di ogni anno il  servizio  veterinario  della
unita'  sanitaria  locale  provvede,  previa  verifica,  a   redigere
l'elenco completo  degli  allevamenti  esistenti  nel  territorio  di
competenza.