Art. 3.
Obblighi
1. Il piano di eradicazione della tubercolosi dagli allevamenti
bovini e bufalini e' obbligatorio su tutto il territorio nazionale
secondo la procedura prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' dal presente
regolamento.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento tutti gli
allevamenti bovini e bufalini e tutti i capi devono essere
identificati e registrati in modo da permettere di risalire
all'allevamento, all'azienda o al centro di provenienza o di
passaggio dei singoli soggetti. In tutti gli allevamenti bovini e
bufalini che non siano destinati esclusivamente all'ingrasso, anche
se allo stato brado, i capi superiori a sei settimane di eta' devono
essere posti sotto controllo con le modalita' previste dall'allegato
1 al presente regolamento, con l'obiettivo di pervenire alla
eradicazione della tubercolosi.
3. Negli allevamenti da ingrasso devono essere introdotti soltanto
capi provenienti da allevamenti ufficialmente indenni e scortati
dalla relativa certificazione. Per questi allevamenti le regioni e
province autonome predispongono, in collaborazione con gli istituti
zooprofilattici sperimentali, specifici piani di sorveglianza;
attivita' pianificate di controllo devono essere altresi' intraprese
in tale ambito quando si intendono attivare canali di esportazione,
ai fini della rispondenza ad eventuali requisiti richiesti dai Paesi
di destinazione.
4. Entro il 30 aprile di ogni anno i titolari di allevamenti bovini
e bufalini devono notificare al servizio veterinario della unita'
sanitaria locale competente per territorio il proprio domicilio e la
sede legale, la ragione sociale della ditta, nonche' la sede e la
consistenza dell'allevamento, l'eta' e la categoria dei capi. Essi
devono altresi' comunicare, entro otto giorni, la costituzione di una
nuova azienda od ogni eventuale trasferimento o variazione numerica
dei capi allevati e comunque ogni mutamento di ditta, ragione o
denominazione sociale che si verifichi successivamente alla notifica.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno il servizio veterinario della
unita' sanitaria locale provvede, previa verifica, a redigere
l'elenco completo degli allevamenti esistenti nel territorio di
competenza.