Art. 3.
               Riduzione stanziamenti e blocco impegni
 1.  Nelle  tabelle  A e B approvate con l'articolo 2, comma 2, della
legge  28 dicembre 1995, n. 550, sono eliminati gli accantonamenti di
segno  negativo  per  incrementi  di  entrate  tributarie  ancora  da
realizzare  ed  i  corrispondenti  accantonamenti  di segno positivo,
collegati  ai  sensi  dell'articolo  11-bis,  comma  2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contrassegnati dalle
medesime lettere alfabetiche.
  2. Le quote disponibili alla data di entrata in vigore del presente
decreto  dei  fondi  speciali  di  cui all'articolo 2, comma 2, della
legge  28 dicembre 1995, n. 550, con esclusione di quelle preordinate
per  accordi  internazionali,  per  cofinanziamenti  comunitari,  per
regolazioni  debitorie,  per  rate  ammortamento mutui, per limiti di
impegno  e  per  disegni  di  legge  gia' approvati dal Consiglio dei
Ministri, costituiscono economie di bilancio.
  3.  Gli  stanziamenti dei capitoli del bilancio di previsione dello
Stato,  di  cui  alla  tabella  1  allegata al presente decreto, sono
ridotti  per  l'anno  1996  per  gli  importi  indicati nella tabella
medesima,   intendendosi   corrispondentemente  ridotte  le  relative
autorizzazioni di spesa.
  4.  Le  autorizzazioni  di spesa, di cui alla tabella 2 allegata al
presente  decreto,  sono  ridotte  per  l'anno  1996  per gli importi
indicati  nella  tabella  medesima.  Tali  importi sono reiscritti ai
pertinenti capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1998. Per le autorizzazioni correlate a limiti di impegno
decorrenti  dall'anno  1996, la decorrenza dei limiti medesimi slitta
all'esercizio 1997.
  5.  Lo  stanziamento del capitolo n. 1292 dello stato di previsione
del  Ministero  della  pubblica  istruzione, relativo al fondo per le
esigenze   di   formazione   del   personale  e  di  potenziamento  e
funzionamento  di scuole e uffici dell'amministrazione scolastica, e'
ridotto di lire 90 miliardi per l'anno 1996, di lire 220 miliardi per
l'anno 1997 e di lire 90 miliardi per l'anno 1998.
  6.   A   decorrere   dall'anno   finanziario   1995   i  contributi
previdenziali  a  carico dei dipendenti e dell'impresa Ferrovie dello
Stato S.p.a. di cui all'articolo 210 del decreto del Presidente della
Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,  sono versati, con cadenza
mensile,  al  conto  corrente  di  tesoreria infruttifero intestato a
"Ferrovie  dello  Stato  -  pagamento  pensioni". I contributi di cui
sopra, relativi ai periodi di paga precedenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono versati in unica soluzione entro il
15 luglio 1996.
  7.  Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di
previsione   dello   Stato   per  l'anno  finanziario  1996  relativi
all'indennita'  e  rimborso  spese  di  trasporto  per missioni, sono
ridotti  del  20  per  cento,  ad eccezione di quelle autorizzate dal
Ministero degli affari esteri per impegni internazionali.
  8.  Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, appartenenti alla
categoria  IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria
e  delle rubriche 1 e 2 dello stato di previsione del Ministero degli
affari  esteri  -  sono  ridotti  del  5  per  cento; per lo stato di
previsione del Ministero della difesa - escluse le rubriche 12 e 14 -
la   riduzione   e'   limitata   al   4   per   cento.  Si  intendono
corrispondentemente  ridotte  le relative autorizzazioni di spesa. Su
proposta  del  Ministro  interessato, di concerto con il Ministro del
tesoro,  la  riduzione puo' essere operata su determinati capitoli di
spese discrezionali della medesima categoria.
  9.  L'autorizzazione  di  spesa prevista dall'articolo 34, comma 3,
del  decreto  legislativo  n.  504  del  1992, come determinata dalla
tabella  C  della  legge 28 dicembre 1995, n. 550, e' ridotta di lire
200 miliardi annui per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.
  10.  Le  somme  mantenute  in  bilancio, ai sensi dell'articolo 15,
comma 9, della legge n. 49 del 1987, come sostituito dall'articolo 4,
comma 11, della legge n. 559 del 1993, esistenti alla data di entrata
in  vigore  del presente decreto sui capitoli 4480, 4481, 4482 e 4483
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  degli affari esteri per
l'anno 1996, costituiscono economie di bilancio, rispettivamente, per
lire  50  miliardi,  lire  80  miliardi,  lire 220 miliardi e lire 35
miliardi.   Costituiscono,   altresi',   economie   di   bilancio  le
disponibilita'  in  conto  residui  per l'importo di lire 65 miliardi
iscritte  sul  capitolo  7443 dello stato di previsione del Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario
1996.
  11.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto,  la  facolta'  di  impegnare  le  spese nei limiti dei fondi
iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno
1996  puo'  essere  esercitata limitatamente alle spese relative agli
stipendi,  assegni,  pensioni  ed  altre  spese fisse o aventi natura
obbligatoria,  alle competenze accessorie al personale, alle spese di
funzionamento  dei  servizi istituzionali delle amministrazioni, agli
interessi,  alle  poste  correttive  e compensative delle entrate, ai
trasferimenti  connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle
spese  derivanti  da  accordi  e  impegni  internazionali, alle spese
connesse a interventi per calamita' naturali, nonche' alle annualita'
relative  ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui.
Per  effettive,  motivate  e  documentate esigenze, il Presidente del
Consiglio  dei  Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta
dei  Ministri interessati, puo' autorizzare l'assunzione di ulteriori
impegni di spesa nell'ambito delle disponibilita' di bilancio.
  12.  Gli  impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a
erogazioni  a  favore  di  soggetti  ed enti pubblici o privati, sono
assunti  con  cadenza  trimestrale  per  quote  di  pari  importo. La
presente  disposizione  non  si  applica  per  le  spese connesse con
accordi   internazionali,   per   rate  di  ammortamento  mutui,  per
annualita'  relative  ai limiti di impegno, per regolazioni debitorie
pregresse e contabili e per obbligazioni giuridicamente perfezionate,
nonche'   quando   specifiche   disposizioni   legislative  prevedano
espressamente  erogazioni  con cadenze diverse da quella trimestrale.
Per  effettive,  motivate  e  documentate  esigenze,  il Ministro del
tesoro,  su  proposta  dei  Ministri  interessati,  puo'  autorizzare
l'assunzione  di  impegni  per  importi  superiori al predetto limite
trimestrale.
  13.  Le  riduzioni  di cui al presente articolo, che non consentono
l'adempimento  di  obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, possono dare luogo a
reiscrizioni   ai  pertinenti  capitoli  di  bilancio  dell'esercizio
successivo.