Art. 2.
                           Nuovi stipendi

  1.  Gli  stipendi  stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementati, a regime,
delle seguenti misure mensili lorde:

Livello IV ..... L. 179.000

Livello V ..... L. 187.000

Livello VI ..... L. 200.000

Livello VI-bis ..... L. 210.000

Livello VII ..... L. 220.000

Livello VII-bis ..... L. 229.500

Livello VIII ..... L. 239.000

Livello IX ..... L. 262.000
  2.  Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio
1997.
  3.  Dal  1  gennaio  1996  al 30 novembre 1996 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello IV ..... L. 62.000

Livello V ..... L. 65.000

Livello VI ..... L. 70.000

Livello VI-bis ..... L. 74.000

Livello VII ..... L. 78.000

Livello VII-bis ..... L. 80.500

Livello VIII ..... L. 83.000

Livello IX ..... L. 91.000
  4.  Dal  1  dicembre  1996  al  30 giugno 1997 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello IV ..... L. 134.000

Livello V ..... L. 140.000

Livello VI ..... L. 150.000

Livello VI-bis ..... L. 157.000

Livello VII ..... L. 165.000

Livello VII-bis ..... L. 172.000

Livello VIII ..... L. 179.000

Livello IX ..... L. 196.000
  5.  Gli  aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data
del conseguimento di quello successivo.
  6.  I  valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti
dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Livello IV ..... L. 12.703.000

Livello V ..... L. 13.921.000

Livello VI ..... L. 15.447.000

Livello VI-bis ..... L. 16.663.000

Livello VII ..... L. 17.879.000

Livello VII-bis ..... L. 19.225.000

Livello VIII ..... L. 20.571.000

Livello IX ..... L. 23.639.000
  7. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento
provvisorio  della  retribuzione  previsto  dall'art. 1, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
 
          Note all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 2, comma 6, del D.P.R. n.  395/1995
          e' il seguente:
             "6. i valori stipendiali tabellari annui lordi a regime,
          derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono:
   Livello III                     .....  L. 9.445.000
   Livello IV                      .....  L. 10.555.000
   Livello V                       .....  L. 11.677.000
   Livello VI                      .....  L. 13.047.000
   Livello VI-bis                  .....  L. 14.143.000
   Livello VII                     .....  L. 15.239.000
   Livello VII-bis                 .....  L. 16.471.000
   Livello VIII                    .....  L. 17.703.000
   Livello IX                      .....  L. 20.495.000"
             -  Il testo dell'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 395/1995
          e' il seguente:
             "3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data  di  scadenza
          della parte economica del presente decreto, al personale di
          cui  al  comma  1,  sara'  corrisposto,  a partire dal mese
          successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari
          al 30% del tasso di inflazione  programmato,  applicato  ai
          livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita'
          integrativa   speciale.  Dopo  ulteriori  tre  mesi,  detto
          importo sara' pari al cinquanta  per  cento  del  tasso  di
          inflazione  programmato  e  cessa  di  essere erogato dalla
          decorrenza  degli  effetti  economici  previsti  dal  nuovo
          decreto  emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto
          legislativo n. 195/1995".