Art. 2. Nuovi stipendi 1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Livello IV ..... L. 179.000 Livello V ..... L. 187.000 Livello VI ..... L. 200.000 Livello VI-bis ..... L. 210.000 Livello VII ..... L. 220.000 Livello VII-bis ..... L. 229.500 Livello VIII ..... L. 239.000 Livello IX ..... L. 262.000 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio 1997. 3. Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello IV ..... L. 62.000 Livello V ..... L. 65.000 Livello VI ..... L. 70.000 Livello VI-bis ..... L. 74.000 Livello VII ..... L. 78.000 Livello VII-bis ..... L. 80.500 Livello VIII ..... L. 83.000 Livello IX ..... L. 91.000 4. Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello IV ..... L. 134.000 Livello V ..... L. 140.000 Livello VI ..... L. 150.000 Livello VI-bis ..... L. 157.000 Livello VII ..... L. 165.000 Livello VII-bis ..... L. 172.000 Livello VIII ..... L. 179.000 Livello IX ..... L. 196.000 5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo. 6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono: Livello IV ..... L. 12.703.000 Livello V ..... L. 13.921.000 Livello VI ..... L. 15.447.000 Livello VI-bis ..... L. 16.663.000 Livello VII ..... L. 17.879.000 Livello VII-bis ..... L. 19.225.000 Livello VIII ..... L. 20.571.000 Livello IX ..... L. 23.639.000 7. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 395/1995 e' il seguente: "6. i valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono: Livello III ..... L. 9.445.000 Livello IV ..... L. 10.555.000 Livello V ..... L. 11.677.000 Livello VI ..... L. 13.047.000 Livello VI-bis ..... L. 14.143.000 Livello VII ..... L. 15.239.000 Livello VII-bis ..... L. 16.471.000 Livello VIII ..... L. 17.703.000 Livello IX ..... L. 20.495.000" - Il testo dell'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 395/1995 e' il seguente: "3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1, sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195/1995".