Art. 3.
                     Effetti dei nuovi stipendi
  1.  Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente  decreto  hanno  effetto  sulla  tredicesima mensilita', sul
trattamento  ordinario  di  quiescenza, normale e privilegiato, sulla
indennita'  di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art.
82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
o  da  disposizioni  analoghe,  sull'equo  indennizzo, sulle ritenute
previdenziali  ed  assistenziali  e  relativi contributi, compresi la
ritenuta  in  conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi
di riscatto.
  2.  I  benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto,   riguardante   il   biennio   1996-1997,  sono  corrisposti
integralmente,  alle  scadenze  e negli importi previsti dal medesimo
decreto,  al  personale  comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione,  nel  periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennita'  di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
  3.  Ai  fini  della  corresponsione  dei  nuovi  stipendi derivanti
dall'applicazione  del  presente  decreto si applica l'art. 172 della
legge 11 luglio 1980, n. 312.
  4.  Gli  aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla
determinazione   delle   misure   orarie   del  compenso  per  lavoro
straordinario,  a  decorrere  dal  1  luglio  1997  in corrispondenza
all'attribuzione  del  nuovo  trattamento stipendiale a regime di cui
all'art. 2, comma 6.
  5.   La  spesa  globale  per  la  remunerazione  delle  prestazioni
straordinarie  per  l'anno  1997 dovra' essere in ogni caso contenuta
nei  limiti  degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli
stati  di  previsione  dei  Ministeri  dell'interno  e  di  grazia  e
giustizia per l'anno 1996.
 
          Note all'art. 3:
             - Il testo dell'art. 82 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
          (Testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto
          degli impiegati civili dello Stato) e' il seguente:
             "Art.   82  (Assegno  alimentare).  -  1.  All'impiegato
          sospeso e' concesso un assegno  alimentare  in  misura  non
          superiore  alla  meta'  dello stipendio, oltre agli assegni
          per carichi di famiglia".
             -  Il testo dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n.
          312 (Nuovo assetto  retributivo  funzionale  del  personale
          civile e militare dello Stato) e' il seguente:
             "Art.  172  (Disposizioni  per la sollecita liquidazione
          del  nuovo  trattamento  economico).  -  Gli   uffici   che
          liquidano  gli  stipendi  sono  autorizzati a provvedere al
          pagamento  dei  nuovi   trattamenti   economici,   in   via
          provvisoria  e  fino  al  perfezionamento dei provvedimenti
          formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
          base dei dati  in  possesso  o  delle  comunicazioni  degli
          uffici  presso cui presta servizio il personale interessato
          relative agli elementi necessari per la determinazione  del
          trattamento stesso".