Art. 8.
              Indennita' di presenza notturna e festiva

  1.  A  decorrere dal 1 gennaio 1997 al personale impiegato in turno
di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di
cui  al  comma  1  dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  395/1995  e'  rideterminata  nella misura lorda di L.
2.300 per ciascuna ora.
  2.  A decorrere dal 1 ottobre 1996 al personale che presta servizio
in  un giorno festivo l'indennita' di cui al comma 1 dell'art. 10 del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 395/1995 e' rideterminata
nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno.
  3.  A decorrere dal 1 luglio 1996, al personale chiamato a prestare
servizio  in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre,
Capodanno,  Pasqua,  lunedi'  di  Pasqua,  1  maggio e Ferragosto, il
compenso  di  cui  al comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 395/1995, in luogo dell'indennita' festiva di cui
al comma 2, e' rideterminato nella misura lorda di L. 50.000.
 
          Nota all'art. 8:
             -  Il  testo  dell'art.  10 del D.P.R. n. 395/1995 e' il
          seguente:
             "Art. 10 (Indennita' di presenza notturna e festiva).  -
          A  decorrere  dal  1  novembre 1995 al personale che presta
          servizio in un giorno festivo  ed  a  quello  impiegato  in
          turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6,
          sono  corrisposte,  rispettivamente,  L.  9.900  lorde  per
          ciascun turno e L. 2.000 lorde per ciascuna ora.
             A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale chiamato a
          prestare servizio in attivita' di istituto  nel  giorni  di
          Natale,  26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua,
          1  maggio  e   Ferragosto,   e'   corrisposto,   in   luogo
          dell'indennita'  festiva  di  cui  al  comma 1, un compenso
          nella misura lorda di L. 38.000".