Art. 8. Indennita' di presenza notturna e festiva 1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 e' rideterminata nella misura lorda di L. 2.300 per ciascuna ora. 2. A decorrere dal 1 ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 e' rideterminata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno. 3. A decorrere dal 1 luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2, e' rideterminato nella misura lorda di L. 50.000.
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 395/1995 e' il seguente: "Art. 10 (Indennita' di presenza notturna e festiva). - A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale che presta servizio in un giorno festivo ed a quello impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, sono corrisposte, rispettivamente, L. 9.900 lorde per ciascun turno e L. 2.000 lorde per ciascuna ora. A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nel giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, e' corrisposto, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 1, un compenso nella misura lorda di L. 38.000".