IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni per completare la manovra di finanza pubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e
delle finanze;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

  1.  Ai  fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da
finanziare  e  del  ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998
stabiliti  dalla legge finanziaria 1996, il presente decreto effettua
una  manovra sulla spesa pari a 2.961 miliardi di lire per il 1996, a
2.834  miliardi di lire per il 1997 e a 3.578 miliardi di lire per il
1998  in  termini  di competenza e, rispettivamente, a 1.485, 2.380 e
2.900  miliardi  di  lire  in  termini  di  cassa;  quota parte della
manovra,  pari  a  1.476  miliardi per il 1996, 1.159 miliardi per il
1997  e  1.853  miliardi  per  il  1998  in  termini di competenza e,
rispettivamente,  a  700, 1.200 e 1.480 miliardi in termini di cassa,
e' realizzata mediante mantenimento del fondo negativo iscritto nelle
tabelle  A  e  B  allegate alla legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge
finanziaria  1996).  Il  presente  decreto  dispone altresi' maggiori
entrate  in misura non inferiore, in termini sia di competenza sia di
cassa,  a 3.900 miliardi di lire per il 1996, a 2.393 miliardi per il
1997 e a lire 1.600 miliardi per il 1998.
  2. Gli incrementi di entrate tributarie previsti dal fondo negativo
della tabella A allegata alla citata legge finanziaria per il 1996 si
intendono  realizzati  per  3.809  miliardi  per  il  1996, per 2.341
miliardi per il 1997 e per 1.647 miliardi per il 1998.