IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per completare la manovra di finanza pubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998 stabiliti dalla legge finanziaria 1996, il presente decreto effettua una manovra sulla spesa pari a 2.961 miliardi di lire per il 1996, a 2.834 miliardi di lire per il 1997 e a 3.578 miliardi di lire per il 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a 1.485, 2.380 e 2.900 miliardi di lire in termini di cassa; quota parte della manovra, pari a 1.476 miliardi per il 1996, 1.159 miliardi per il 1997 e 1.853 miliardi per il 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a 700, 1.200 e 1.480 miliardi in termini di cassa, e' realizzata mediante mantenimento del fondo negativo iscritto nelle tabelle A e B allegate alla legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996). Il presente decreto dispone altresi' maggiori entrate in misura non inferiore, in termini sia di competenza sia di cassa, a 3.900 miliardi di lire per il 1996, a 2.393 miliardi per il 1997 e a lire 1.600 miliardi per il 1998. 2. Gli incrementi di entrate tributarie previsti dal fondo negativo della tabella A allegata alla citata legge finanziaria per il 1996 si intendono realizzati per 3.809 miliardi per il 1996, per 2.341 miliardi per il 1997 e per 1.647 miliardi per il 1998.