Art. 2 Soggetti abilitati 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e' riservato alle imprese di investimento e alle banche, ai sensi delle disposizioni del presente decreto. 2. Le norme di attuazione ed integrazione della riserva di attivita' prevista dal comma 1, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, sono adottate con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB). 3. Il Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, puo' individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorita' comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi di investimento e nuovi servizi accessori. Con il medesimo regolamento vengono indicati quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi. 4. Nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario possono prestare i servizi previsti dall'articolo 1, comma 3, lettera a), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonche' i servizi previsti dall'articolo 1, comma 3, lettera c). La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, individua le norme del presente decreto applicabili in tali ipotesi. Si applicano comunque gli articoli 43 e 44.
Nota all'articolo 2: - Per il testo dell'articolo 107 del T.U. bancario si veda la nota all'articolo 64.