Art. 2.
                            Contrassegni
 
 1. Gli edifici, i mezzi  di  trasporto  e  le  strutture  costruite,
modificate  o  adeguate  tenendo conto delle norme per l'eliminazione
delle barriere, devono recare in posizione  agevolmente  visibile  il
simbolo di "accessibilita'" secondo il modello di cui all'allegato A.
 2.  E'  fatta  salva  la  specifica  simbologia  dell'Organizzazione
internazionale della aviazione civile ove prescritta.
 3. Il sistema di chiamata di cui all'art. 1  deve  essere  posto  in
luogo  accessibile e contrassegnato con il simbolo di "accessibilita'
condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B.
 4.  Uffici,  sale  per  riunioni,  conferenze  o  spettacoli,  posti
telefonici pubblici ovvero apparecchiature quali ascensori e telefoni
che  assicurano  servizi di comunicazione per sordi, devono recare in
posizione agevolmente visibile il simbolo internazionale  di  accesso
alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C.