Art. 2. 
                       Periodi per maternita' 
 
  1. Per i periodi  di  astensione  obbligatoria  e  facoltativa  dal
lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 
1204, e successive modificazioni e integrazioni, non e' richiesta, in
costanza  di  rapporto  di  lavoro,  alcuna  anzianita'  contributiva
pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi  figurativi  per
il diritto alla pensione e per la determinazione della  misura  della
stessa. 
  2. Per i soggetti di cui al secondo comma dell'art. 13 della  legge
30 dicembre 1971, n.  1204,  e  per  i  soggetti  iscritti  ai  fondi
sostitutivi   dell'assicurazione   generale   obbligatoria    gestita
dall'INPS ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta  o  non
viene corrisposta alcuna  retribuzione,  nei  periodi  di  astensione
facoltativa dal lavoro ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 7
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sussiste il  diritto,  per  la
parte differenziale  mancante  alla  misura  intera  o  per  l'intera
retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa  da  accreditare
secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981,
n. 155. 
  3. Gli  oneri  derivanti  dal  riconoscimento  della  contribuzione
figurativa di cui al comma  2,  per  i  soggetti  iscritti  ai  fondi
esclusivi o  sostitutivi  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,
restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi
risultino iscritti durante il predetto periodo. 
  4. In favore dei soggetti iscritti  al  fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti e  alle  forme  di  previdenza  sostitutive  ed  esclusive
dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
vecchiaia e i  supersiti,  i  periodi  corrispondenti  all'astensione
obbligatoria dal lavoro di cui agli articoli 4 e  5  della  legge  30
dicembre 1971, n. 1204, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
vericatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili
ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere,
all'atto della domanda, almeno cinque anni di  contribuzione  versata
in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa  viene
accreditata secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge  23
aprile 1981, n. 155, con  effetto  dal  periodo  in  cui  si  colloca
l'evento. 
  5. Per i soggetti di cui al  comma  4  i  periodi  non  coperti  da
assicurazione e corrispondenti a quelli che danno  luogo  ad  assenza
facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della citata legge  n.  1204
del 1971, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro,
possono essere riscattati, nella misura massima di cinque  anni,  con
le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n.  1338,
e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  a  condizione  che  i
richiedenti   possano   far   valere,   all'atto    della    domanda,
complessivamente almeno  cinque  anni  di  contribuzione  versata  in
costanza di effettiva attivita' lavorativa. 
  6. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori  dipendenti
ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria  per
l'invalidita', la vecchiaia ed  i  superstiti,  gli  oneri  derivanti
dalle disposizioni di cui al comma 4 sono  addebitati  alla  relativa
gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti  ai  fondi  esclusivi
dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni  di
cui al comma 4 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica
del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma. 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  del  D.Lgs.  29  giugno  1998,  n.  278,   e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso. 
 
          Note all'art. 2: 
            - Il testo degli  articoli  4,  5  e  7  della  legge  30
          dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), e'
          il seguente: 
            "Art. 4 - E' vietato adibire al lavoro le donne: 
             a) durante i due mesi precedenti la  data  presunta  del
          parto; 
             b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il  periodo
          intercorrente tra la data presunta e la data effettiva  del
          parto; 
             c) durante i tre mesi dopo il parto. 
            L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a  tre
          mesi dalla data presunta del parto  quando  le  lavoratrici
          sono occupate in  lavori  che,  in  relazione  all'avanzato
          stato  di  gravidanza,  siano  da   ritenersi   gravosi   o
          pregiudizievoli. 
            Tali lavori  sono  determinati  con  propri  decreti  dal
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite  le
          organizzazioni sindacali". 
            "Art. 5 - L'ispettorato del lavoro puo'  disporre,  sulla
          base di  accertamento  medico,  l'interdizione  dal  lavoro
          delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino  al  periodo
          di  astensione  di  cui  alla  lettera  a)  del  precedente
          articolo, per uno o  piu'  periodi,  la  cui  durata  sara'
          determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi: 
             a) nel caso di gravi complicanze  della  gestione  o  di
          preesistenti forme morbose che si  presume  possano  essere
          aggravate dallo stato di gravidanza; 
             b) quando le condizioni di  lavoro  o  ambientali  siano
          ritenute pregiudizievoli alla  salute  della  donna  e  del
          bambino; 
             c) quando la lavoratrice non possa  essere  spostata  ad
          altre mansioni, secondo il disposto del precedente art. 3". 
            "Art. 7 - La lavoratrice ha  diritto  di  assentarsi  dal
          lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria  di
          cui alla lettera c) dell'art. 4 della presente  legge,  per
          un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei
          mesi, durante il quale le sara' conservato il posto. 
            La lavoratrice ha diritto, altresi',  ad  assentarsi  dal
          lavoro durante le malattie del bambino di eta' inferiore  a
          tre anni, dietro presentazione di certificato medico. 
            I periodi di assenza di  cui  ai  precedenti  commi  sono
          computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli  effetti
          relativi alle ferie e alla tredicesima  mensilita'  o  alla
          gratifica natalizia". 
            - Il secondo comma dell'art. 13 della legge  30  dicembre
          1971, n. 1204,  e'  il  seguente:  "Alle  dipendenti  delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          dalle regioni, delle province, dai  comuni  e  dagli  altri
          enti pubblici si applica il trattamento economico  previsto
          dai relativi ordinamenti salve le disposizioni  di  maggior
          favore risultanti dalla presente legge". 
            - Per il testo dell'art. 8 della  legge  n.  155/1981  si
          veda in nota all'art. 1. 
            -  L'art.  13  della  legge  12  agosto  1962,  n.   1338
          (Disposizioni  per  il  miglioramento  dei  trattamenti  di
          pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia e i superstiti), e' il seguente: 
            "Art. 13. - Ferme restando  le  disposizioni  penali,  il
          datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per
          l'assicurazione  obbligatoria  invalidita',   vecchiaia   e
          superstiti e che non possa piu' versarli  per  sopravvenuta
          prescrizione ai sensi dell'art. 55  del  R.D.L.  4  ottobre
          1935, n. 1827, puo' chiedere all'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale di costituire,  nei  casi  previsti  dal
          successivo quarto comma, una rendita vitalizia  riversibile
          pari  alla  pensione   o   quota   di   pensione   adeguata
          dell'assicurazione   obbligatoria   che   spetterebbe    al
          lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. 
            La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per  le
          rispettive   quote   di    pertinenza,    all'assicurazione
          obbligatoria  e  al  Fondo  di  adeguamento,  dando   luogo
          all'attribuzione a favore  dell'interessato  di  contributi
          base  corrispondenti,  per  valore  e  numero,   a   quelli
          considerati ai fini del calcolo della rendita. 
            La rendita integra con effetto immediato la pensione gia'
          in essere; in caso contrario i contributi di cui  al  comma
          precedente sono  valutati  a  tutti  gli  effetti  ai  fini
          dell'assicurazione  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
          vecchiaia e i superstiti. 
            Il datore di lavoro e' amemsso ad esercitate la  facolta'
          concessagli   dal   presente   articolo    su    esibizione
          all'Istituto  nazionale   della   previdenza   sociale   di
          documenti di data certa, dai  quali  possano  evincersi  la
          effettiva esistenza e la durata  del  rapporto  di  lavoro,
          nonche'  la  misura  della  retribuzione   corrisposta   al
          lavoratore interessato. 
            Il lavoratore, quando non possa ottenere  dal  datore  di
          lavoro la costituzione della rendita a norma  del  presente
          articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro,
          salvo il diritto al risarcimento del  danno,  a  condizione
          che  fornisca  all'Istituto  nazionale   della   previdenza
          sociale  le  prove  del  rapporto   di   lavoro   e   della
          retribuzione indicate nel comma precedente. 
            Per la costituzione della rendita, il datore  di  lavoro,
          ovvero  il  lavoratore  allorche'  si  verifichi  l'ipotesi
          prevista  al  quarto  comma,  deve   versare   all'Istituto
          nazionale della previdenza sociale  la  riserva  matematica
          calcolata  in  base  alle  tariffe  che  saranno   all'uopo
          determinate e variate,  quando  occorra,  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito  il
          Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale  della
          previdenza sociale".