Art. 3. 
             Art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  e  senza  pregiudizio  per  le  situazioni   in   atto,   i
provvedimenti di  collocamento  in  aspettativa  non  retribuita  dei
lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche
sindacali  sono   efficaci,   ai   fini   dell'accreditamento   della
contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20  maggio
1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati
a ricoprire cariche sindacali dopo che  sia  decorso  il  periodo  di
prova previsto dai contratti collettivi e  comunque  un  periodo  non
inferiore a sei mesi. 
  2. Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31  della
citata legge n. 300  del  1970,  sono  quelle  previste  dalle  norme
statuarie e formalmente attribuite per  lo  svolgimento  di  funzioni
rappresentative e  dirigenziali  a  livello  nazionale,  regionale  e
provinciale o di comprensorio, anche in  qualita'  di  componenti  di
organi collegiali dell'organizzazione sindacale. 
  3.  La  domanda  di  accredito  figurativo   presso   la   gestione
previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare
o per frazione di esso entro  il  31  marzo  dell'anno  successivo  a
quello nel corso del quale abbia avuto  inizio  o  si  sia  protratta
l'aspettativa a pena di decadenza. Per  l'accredito  dei  periodi  di
aspettativa precedenti l'anno  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, la domanda deve essere  presentata,  a  pena  di  decadenza,
entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  decreto
stesso. 
  4. Le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi  dell'art.  8,
ottavo comma, della  legge  23  aprile  1981,  n.  155,  sono  quelle
previste dai contratti collettivi di lavoro  della  categoria  e  non
comprendono   emolumenti   collegati   alla   effettiva   prestazione
dell'attivita'  lavorativa  o   condizionati   ad   una   determinata
produttivita' o risultato di lavoro ne' incrementi o avanzamenti  che
non siano legati alla sola maturazione dell'anzianita' di servizio. 
  5. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata  in  vigore
del presente  decreto  puo'  essere  versata,  facoltativamente,  una
contribuzione  aggiuntiva  sull'eventuale  differenza  tra  le  somme
corrisposte per lo svolgimento dell'attivita' sindacale ai lavoratori
collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata legge  n.
300 del 1970 e la retribuzione di  riferimento  per  il  calcolo  del
contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma,  della  citata
legge n. 155 del 1981.  La  facolta'  puo'  essere  esercitata  dalla
organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo
o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il  contributo
aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda
di accredito figurativo di cui al comma 3 ed e' pari all'aliquota  di
finanziamento  del  regime  pensionistico  a  cui  il  lavoratore  e'
iscritto ed e' riferito  alla  differenza  tra  le  somme  corriposte
dall'organizzazione   sindacale   e   la   retribuzione    figurativa
accreditata. 
  6. La facolta' di cui al  comma  5  puo'  essere  esercitata  negli
stessi termini e  con  le  stesse  modalita'  ivi  previste  per  gli
emolumenti e le indennita' corrisposti dall'organizzazione  sindacale
ai lavoratori  collocati  in  distacco  sindacale  con  diritto  alla
retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro. 
  7. Nel caso in cui l'aspettativa fruita  presso  il  sindacato  non
risulti conforme a quanto previsto ai  fini  dell'applicazione  delle
disposizioni di cui all'art. 31 della citata legge n. 300  del  1970,
ove le organizzazioni sindacali  tenute  ad  assolvere  gli  obblighi
previdenziali e assistenziali provvedano ad  effettuare  le  relative
regolarizzazioni contributive entro il termine di sei mesi dalla data
di entrata in vigore  del  presente  decreto,  i  contributi  saranno
gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. Ai  fini  delle
predette regolarizzazioni si applica il termine  di  prescrizione  di
cui all'art. 3, comma 9, lettera a), della legge 8  agosto  1995,  n.
335. 
  8. Gli oneri corrispondenti alla contribuzione  figurativa  di  cui
all'art. 31 della citata legge n. 300 del  1970  gravanti  sui  fondi
pensionistici amministrati dall'INPS, determinati nella  misura  pari
all'aliquota di computo del  33  per  cento  del  valore  retributivo
stabilito dal  presente  decreto,  sono  addebitati  alla  rispettiva
gestione previdenziale. 
  9. I lavoratori  iscritti  ai  fondi  esclusivi  dell'assicurazione
generale obbligatoria hanno diritto alla contribuzione figurativa per
i periodi non retribuiti  di  aspettativa  per  cariche  sindacali  o
funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 31 della citata legge  n.
300 del 1970. 
 10. L'onere di cui al comma 9  e'  posto  a  carico  della  relativa
gestione previdenziale. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  del  D.Lgs.  29  giugno  1998,  n.  278,   e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso. 
 
          Note all'art. 3: 
            - L'art. 31 della legge 20 maggio  1970,  n.  300  (Norme
          sulla tutela della  liberta'  e  dignita'  dei  lavoratori,
          della liberta' sindacale  e  dell'attivita'  sindacale  nei
          luoghi di lavoro e norme sul collocamento), e' il seguente: 
            "Art. 31 (Aspettativa dei lavoratori chiamati a  funzioni
          pubbliche  elettive  o  a   ricoprire   cariche   sindacali
          provinciali e nazionali). - I lavoratori che  siano  eletti
          membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo  o
          di assemblee  regionali  ovvero  siano  chiamati  ad  altre
          funzioni pubbliche elettive possono,  a  richiesta,  essere
          collocati in  aspettativa  non  retribuita,  per  tutta  la
          durata del loro mandato. 
            La  medesima  disposizione  si  applica   ai   lavoratori
          chiamati  a  ricoprire  cariche  sindacali  provinciali   e
          nazionali. 
            I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi  sono
          considerati utili, a richiesta  dell'interessato,  ai  fini
          del riconoscimento del diritto e della determinazione della
          misura della pensione a carico dell'assicurazione  generale
          obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935,  n.  1827,  e
          successive modifiche ed integrazioni, nonche' a  carico  di
          enti, fondi, casse e gestioni  per  forme  obbligatorie  di
          previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o  che
          ne comportino comunque l'esonero. 
            Durante i periodi di aspettativa l'interessato,  in  caso
          di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a  carico
          dei  competenti  enti  preposti   alla   erogazione   delle
          prestazioni medesime. 
            Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non  si
          applicano qualora a favore dei  lavoratori  siano  previste
          forme previdenziali per il trattamento di  pensione  e  per
          malattia, in relazione all'attivita' espletata  durante  il
          periodo di aspettativa". 
            - Per il testo dell'art. 8 della  legge  n.  155/1981  si
          veda in nota all'art. 1. 
            Il comma 9,  lettera  a),  dell'art.  3  della  legge  n.
          335/1995, e' il seguente: 
            "9.  Le  contribuzioni  di  previdenza  e  di  assistenza
          sociale obbligatoria si prescrivono e  non  possono  essere
          versate con il decorso dei termini di seguito indicati: 
             a) dieci anni per le  contribuzioni  di  pertinenza  del
          Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni
          pensionistiche  obbligatorie,  compreso  il  contributo  di
          solidarieta'  previsto  dall'art.  9-bis,  comma   2,   del
          decreto-legge  29  marzo  1991,  n.  103,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  1  giugno  1991,  n.  166,  ed
          esclusa  ogni  aliquota  di  contribuzione  aggiuntiva  non
          devoluta alle gestioni pensionistiche. A  decorrere  dal  1
          gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi  i
          casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti".