Art. 2 
                       (Disposizioni generali) 
   1. Il presente decreto disciplina la prospezione, la  ricerca,  la
coltivazione e lo stoccaggio di  idrocarburi  nell'intero  territorio
nazionale, nel mare territoriale  e  nella  piattaforma  continentale
italiana;  per  quanto  non   diversamente   disposto,   valgono   le
disposizioni vigenti in materia. 
   2 Le attivita'  di  ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi  nei
territori delle province di  Ferrara  e  Rovigo,  limitatamente  agli
strati del Quaternario situati a profondita' non superiore a 1200  m,
nonche' le attivita' di cui all'articolo 28 della legge  10  febbraio
1953, n. 136, di seguito denominata legge  n.136  del  1953,  e  alla
legge 24 luglio 1962, n.1072, sono assoggettate alla  legge  n.6  del
1957, e successive modifiche e integrazioni, e  alla  disciplina  del
presente decreto.