IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146; 
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo
6; 
  Vista la direttiva 92/65/CEE, del Consiglio del 13 luglio 1992, che
stabilisce le norme sanitarie per gli scambi e le importazioni  nella
Comunita' di animali, sperma, ovuli ed  embrioni  non  soggetti,  per
quanto riguarda le condizioni di polizia  sanitaria,  alle  normative
comunitarie specifiche  di  cui  all'allegato  A,  sezione  I,  della
direttiva 90/425/CEE e tenuto conto delle modifiche  apportate  dalla
decisione 95/176/CEE della Commissione del 6 aprile 1995; 
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 novembre 1996; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali; 
 
                              E m a n a 
il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il  presente  decreto  stabilisce  le  norme  sanitarie  che  si
applicano agli scambi e alle importazioni di animali,  sperma,  ovuli
ed embrioni  non  soggetti  a  normative  comunitarie  specifiche  di
polizia sanitaria. 
  2.  Sono  fatte  salve  le  disposizoni  adottate  nel  quadro  del
regolamento  CEE  n.  3626/1982,  relativo   all'applicazione   nella
Comunita' della convezione sul commercio internazionale delle  specie
di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione. 
  3. Sono fatte salve le disposizioni nazionali che si applicano agli
animali da compagnia, senza pregiudizio tuttavia  della  soppressione
dei controlli alle frontiere con gli Stati membri. 
  4.  Sono  fatte   salve,   altresi',   le   disposizioni   previste
all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150,  come  modificata
dal  decreto-legge  12  gennaio   1993,   n.   2,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59. 
 
                                    N O T E 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e' sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 76 della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire,  se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              - La legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  concerne  le
          disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 1993. 
              -  La  legge  6  febbraio   1996,   n.   52,   riguarda
          disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 1994. L'art. 6 della suddetta legge cosi'
          recita: 
              "Art.  6  (Delega  al  Governo  per  il   completamento
          dell'attuazione della legge 19  febbraio  1992,  n.  142  e
          della legge 22 febbraio 1994, n.  146  e  attuazione  delle
          direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE). - 1. Il termine di  cui
          all'art. 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.  146,
          per quanto attiene all'attuazione delle  direttive  di  cui
          agli articoli  20,  26,  28  limitatamente  alle  direttive
          92/65/CEE e 92/118/ CEE,  33,  37,  38  e  57  della  legge
          medesima, e' sostituito dal  termine  di  cui  all'art.  1,
          comma 1, della presente legge. 
              2. Il termine di cui all'art. 6, comma 5,  della  legge
          22 febbraio 1994, n. 146, e' sostituito dal termine di  cui
          all'art. 1, comma 1,  della  presente  legge  limitatamente
          all'attuazione della direttiva di  cui  all'art.  45  della
          legge 19 febbraio 1992, n. 142. 
              3. I termini di cui all'art. 34, comma 2,  della  legge
          22 febbraio 1994, n. 146, sono differiti  di  nove  mesi  a
          decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, salvo per quanto concerne le direttive  92/57/CEE  e
          92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovra'  provvedersi
          con decreto legislativo da emanare  entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge.  I  decreti
          per l'attuazione delle direttive di cui al  presente  comma
          sono sottoposti al parere  delle  commissioni  parlamentari
          competenti per materia. 
              4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, il Governo e' autorizzato ad attuare in via
          regolamentare, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera c),  e
          dell'articolo  4  della  legge  9  marzo  1989,  n.  86,  e
          successive  modificazioni,  le  direttive  89/392/CEE   del
          Consiglio del 14 giugno 1989 e 91/368/CEE del Consiglio del
          20 giugno  1991,  previa  consultazione  delle  commissioni
          parlamentari competenti, ai sensi del comma 4 del  predetto
          articolo 4 e applicando anche il disposto dell'articolo  5,
          comma 1, della medesima legge". 
              - La direttiva 92/65/CEE e' pubblicata  in  G.U.C.E.  L
          268 del 14 settembre 1992. 
              - La direttiva 90/425/CEE e' pubblicata in  G.U.C.E.  L
          224 del 18 agosto 1990. 
              - La decisione 95/176/CEE e' pubblicata in  G.U.C.E.  L
          117 del 24 maggio 1995. 
              - Il D.lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, riguarda attuazione
          delle  direttive  89/662/CEE  e  90/425/CEE   relative   ai
          controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi  e
          su prodotti di origine  animale  applicabili  negli  scambi
          intracomunitari. 
              - Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n.  93,  concerne  attuazione
          delle   direttive   90/675/CEE   e   91/496/CEE    relative
          all'organizzazione dei controlli veterinari su  prodotti  e
          animali in provenienza da Paesi terzi  e  introdotti  nella
          Comunita' europea. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  regolamento  CEE  3626/1982  e'  pubblicato   in
          G.U.C.E. L 384 del 31 dicembre 1982. 
              - La legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal D.L.
          12 gennaio 1993, n. 2, convertito con  modificazioni  dalla
          legge 13 marzo 1993, n.  59,  riguarda  la  disciplina  dei
          reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione
          sul  commercio  internazionale  delle  specie   animali   e
          vegetali in via di estinzione, firmata a  Washington  il  3
          marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.  874,  e
          del   regolamento   (CEE)   n.   3626/82,   e    successive
          modificazioni, nonche' norme per la  commercializzazione  e
          la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili  che
          possono costituire pericolo per la salute  e  l'incolumita'
          pubblica. L'art. 6 della suddetta legge cosi' recita: 
              "Art. 6. - 1. Fatto salvo quanto previsto  dalla  legge
          11 febbraio 1992, n. 157, e' vietato  a  chiunque  detenere
          esemplari vivi di mammiferi e rettili di  specie  selvatica
          ed esemplari vivi di mammiferi  e  rettili  provenienti  da
          riproduzioni in cattivita' che costituiscano  pericolo  per
          la salute e per l'incolumita' pubblica. 
              2.  Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'interno, con il Ministro della sanita' e  con
          il Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste,  stabilisce
          con   proprio    decreto    i    criteri    da    applicare
          nell'individuazione delle  specie  di  cui  al  comma  1  e
          predispone  di  conseguenza  l'elenco  di  tali  esemplari,
          prevedendo altresi' opportune  forme  di  diffusione  dello
          stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi  il  fine
          della protezione delle specie. 
              3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art.
          5, coloro che alla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari
          vivi  di  mammiferi  o  rettili  di  specie  selvatica   ed
          esemplari  vivi  di  mammiferi  o  rettili  provenienti  da
          riproduzioni in  cattivita'  compresi  nell'elenco  stesso,
          sono   tenuti   a   farne    denuncia    alla    prefettura
          territorialmente competente entro novanta giorni dalla data
          di entrata in vigore del decreto di  cui  al  comma  2.  Il
          prefetto, d'intesa con le autorita'  sanitarie  competenti,
          puo' autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari  pre-
          via verifica della idoneita' delle  relative  strutture  di
          custodia, in funzione della  corretta  sopravvivenza  degli
          stessi, della salute e dell'incolumita' pubblica. 
              4. Chiunque contravviene alle disposizioni  di  cui  al
          comma 1 e' punito con l'arresto  fino  a  tre  mesi  o  con
          l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni. 
              5. Chiunque contravviene alle disposizioni  di  cui  al
          comma 3 e' punito con la sanzione  amministrativa  da  lire
          dieci milioni a lire sessanta milioni. 
              6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5  non  si
          applicano  nei  confronti  dei  giardini  zoologici,   aree
          protette, parchi  nazionali,  acquari,  delfinari,  circhi,
          mostre  faunistiche  permanenti  o  viaggianti,  dichiarati
          idonei dalla commissione scientifica  di  cui  all'art.  4,
          comma 2, sulla base di criteri generali fissati previamente
          dalla commissione stessa. Le istituzioni scientifiche e  di
          ricerca iscritte nel registro  istituito  dall'art.  5-bis,
          comma 8,  non  sono  sottoposte  alla  previa  verifica  di
          idoneita' da parte della commissione".