Art. 10. Condizioni specifiche per furetti, visoni, volpi, cani e gatti 1. Sono vietati gli scambi di furetti, visoni e volpi che provengono da una azienda nella quale si sia sospettato o diagnosticato un caso di rabbia negli ultimi sei mesi o abbiano avuto contatto con animali di tale azienda non sottoposti ad un programma di vaccinazione sistematica contro la rabbia. 2. Cani e gatti di eta' superiore a tre mesi possono essere oggetto di scambi solo se: a) nel giorno della spedizione dall'azienda di origine non presentano alcun segno clinico di malattia, specialmente di malattie contagiose della specie; b) sono tatuati ovvero individuati mediante un sistema di riconoscimento stabilito in sede comunitaria; c) sono stati vaccinati contro la rabbia dopo i tre mesi di eta', con un richiamo annuale o altra periodicita' autorizzata per tale vaccino, mediante iniezione di vaccino inattivato di almeno un'unita' antigenica internazionale (norma OMS) misurata conformemente alla prova di attivita' secondo il metodo descritto dalla farmacopea europea. La vaccinazione deve essere certificata da un veterinario ufficiale o, se gli animali provengono da altri Stati membri, dal veterinario responsabile dell'azienda di origine a cio' legittimato dall'autorita' competente. Il certificato di vaccinazione deve indicare il nome del vaccino e il numero di lotto, se possibile con etichetta autoadesiva; d) i cani sono stati vaccinati contro il cimurro; e) sono muniti di passaporto individuale che consenta di identificare chiaramente l'animale e nel quale siano indicate le date di vaccinazione, o di un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato E. 3. Cani e gatti di eta' inferiore a tre mesi possono essere oggetto di scambi solo se: a) soddisfano i requisiti di cui al comma 2, lettere a) ed e); b) non provengono da una azienda soggetta a restrizioni relative alla movimentazione per motivi di polizia sanitaria; c) sono nati nell'azienda di origine e sono rimasti in cattivita' dalla nascita.