Art. 10. 
   Condizioni specifiche per furetti, visoni, volpi, cani e gatti 
 
  1.  Sono  vietati  gli  scambi  di  furetti,  visoni  e  volpi  che
provengono  da  una  azienda  nella  quale  si   sia   sospettato   o
diagnosticato un caso di rabbia negli ultimi sei mesi o abbiano avuto
contatto con animali di tale azienda non sottoposti ad  un  programma
di vaccinazione sistematica contro la rabbia. 
  2. Cani e gatti di eta' superiore a tre mesi possono essere oggetto
di scambi solo se: 
    a) nel  giorno  della  spedizione  dall'azienda  di  origine  non
presentano alcun segno clinico di malattia, specialmente di  malattie
contagiose della specie; 
    b)  sono  tatuati  ovvero  individuati  mediante  un  sistema  di
riconoscimento stabilito in sede comunitaria; 
    c) sono stati vaccinati contro la rabbia dopo i tre mesi di eta',
con un richiamo annuale o altra  periodicita'  autorizzata  per  tale
vaccino, mediante iniezione di vaccino inattivato di almeno un'unita'
antigenica internazionale (norma  OMS)  misurata  conformemente  alla
prova di attivita'  secondo  il  metodo  descritto  dalla  farmacopea
europea. La vaccinazione deve essere certificata  da  un  veterinario
ufficiale o, se gli animali provengono da  altri  Stati  membri,  dal
veterinario responsabile dell'azienda di origine a  cio'  legittimato
dall'autorita'  competente.  Il  certificato  di  vaccinazione   deve
indicare il nome del vaccino e il numero di lotto, se  possibile  con
etichetta autoadesiva; 
    d) i cani sono stati vaccinati contro il cimurro; 
    e)  sono  muniti  di  passaporto  individuale  che  consenta   di
identificare chiaramente l'animale e nel quale siano indicate le date
di vaccinazione, o di un certificato sanitario conforme al modello di
cui all'allegato E. 
  3. Cani e gatti di eta' inferiore a tre mesi possono essere oggetto
di scambi solo se: 
    a) soddisfano i requisiti di cui al comma 2, lettere a) ed e); 
    b) non provengono da una azienda soggetta a restrizioni  relative
alla movimentazione per motivi di polizia sanitaria; 
    c) sono nati nell'azienda di origine e sono rimasti in cattivita'
dalla nascita.