Art. 11. Condizioni specifiche per sperma, ovuli ed embrioni 1. Fatte salve le disposizioni concernenti l'iscrizione degli equidi nei libri genealogici per determinate razze, lo sperma delle specie ovina, caprina ed equina, puo' essere oggetto di scambi solo se: a) e' stato raccolto e trattato ai fini della fecondazione artificiale in una stazione o in un centro riconosciuto sotto il profilo sanitario conformemente all'allegato D, capitolo I, oppure, qualora si tratti di ovini e caprini, in un azienda che soddisfi i requisiti previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche; b) proviene da animali che soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo II; c) e' stato raccolto, trattato e conservato conformemente alle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III; d) e' accompagnato da un certificato sanitario. 2. Gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina, caprina, suina ed equina possono essere oggetto di scambi solo se: a) sono stati prelevati su donatrici che soddisfano le disposizioni di cui all'allegato D, capitolo IV, da un gruppo di raccolta riconosciuto, e trattati in un laboratorio adeguato; b) sono stati trattati ed immagazzinati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III; c) sono accompagnati da un certificato sanitario. 3. Lo sperma utilizzato per la fecondazione delle donatrici deve essere conforme: a) se si tratta di ovini, caprini ed equidi, alle disposizioni di cui al comma 1; b) se si tratta di suini, alle disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 242. 4. Il Ministero della sanita' cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei modelli di certificato adottati in sede comunitaria. 5. Le spese connesse con le procedure di riconoscimento di cui al presente articolo sono a carico del titolare dei centri e delle stazioni di raccolta, non pubblici, secondo criteri e modalita' da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro.
Note all'art. 11: - Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, vedi in nota all'art. 6. - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 242, riguarda il regolamento recante attuazione della direttiva 90/429/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina.