Art. 11. 
         Condizioni specifiche per sperma, ovuli ed embrioni 
 
  1. Fatte  salve  le  disposizioni  concernenti  l'iscrizione  degli
equidi nei libri genealogici per determinate razze, lo  sperma  delle
specie ovina, caprina ed equina, puo' essere oggetto di  scambi  solo
se: 
    a) e' stato  raccolto  e  trattato  ai  fini  della  fecondazione
artificiale in una stazione o in  un  centro  riconosciuto  sotto  il
profilo sanitario conformemente all'allegato D, capitolo  I,  oppure,
qualora si tratti di ovini e caprini, in un azienda  che  soddisfi  i
requisiti previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche; 
    b) proviene da animali che  soddisfano  le  condizioni  stabilite
nell'allegato D, capitolo II; 
    c) e' stato raccolto, trattato e  conservato  conformemente  alle
disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III; 
    d) e' accompagnato da un certificato sanitario. 
  2. Gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina, caprina,  suina  ed
equina possono essere oggetto di scambi solo se: 
    a)  sono  stati  prelevati  su  donatrici   che   soddisfano   le
disposizioni di cui all'allegato D, capitolo  IV,  da  un  gruppo  di
raccolta riconosciuto, e trattati in un laboratorio adeguato; 
    b)  sono  stati  trattati  ed  immagazzinati  conformemente  alle
disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III; 
    c) sono accompagnati da un certificato sanitario. 
  3. Lo sperma utilizzato per la fecondazione  delle  donatrici  deve
essere conforme: 
    a) se si tratta di ovini, caprini ed equidi, alle disposizioni di
cui al comma 1; 
    b) se si tratta di suini, alle disposizioni di cui al regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994,
n. 242. 
  4. Il Ministero della sanita' cura la pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  dei  modelli  di  certificato
adottati in sede comunitaria. 
  5. Le spese connesse con le procedure di riconoscimento di  cui  al
presente articolo sono a carico  del  titolare  dei  centri  e  delle
stazioni di raccolta, non pubblici, secondo criteri  e  modalita'  da
stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro del tesoro. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per quanto concerne il decreto del  Presidente  della
          Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, vedi in nota  all'art.
          6. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   11
          febbraio 1994, n.  242,  riguarda  il  regolamento  recante
          attuazione della direttiva 90/429/CEE concernente le  norme
          di    polizia    sanitaria    applicabili    agli    scambi
          intracomunitari e alle importazioni di  sperma  di  animali
          della specie suina.