Art. 12. 
                        Controlli veterinari 
 
  1. Le norme sui controlli veterinari, di cui al decreto legislativo
30 gennaio 1993, n. 28, e  successive  modifiche,  e  in  particolare
quelle riguardanti l'organizzazione e le conseguenze dei controlli da
effettuare, sono estese agli animali, allo sperma, agli ovuli e  agli
embrioni di cui al presente decreto, accompagnati da  un  certificato
sanitario; gli altri  animali  devono  provenire  da  aziende  i  cui
responsabili devono adempiere agli obblighi di cui all'articolo 4. 
  2. Sono altresi' estese agli animali, allo sperma,  agli  ovuli  ed
agli embrioni di cui al  presente  decreto  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio  1993,  n.  28,  e
successive modifiche. 
  3. Ai fini degli scambi, gli esercizi commerciali che detengono  in
modo permanente o anche a titolo occasionale gli animali di cui  agli
articoli 7, 9 e 10: 
    a) sono soggetti alla registrazione di cui all'articolo 4; 
    b) tengono un registro in cui sono iscritte  le  forniture  e  le
consegne, con l'indicazione per  queste  ultime,  della  destinazione
ulteriore degli animali nel caso in cui essi siano  destinati  ad  un
commerciante registrato che procede al frazionamento del lotto; 
    c) conservano il registro di cui alla lettera b) per  un  periodo
non inferiore a sei mesi in modo da poterlo presentare, su richiesta,
all'autorita' competente. 
  4. I servizi veterinari procedono ai controlli  ritenuti  opportuni
qualora sospettino che le disposizioni contenute nel presente decreto
non vengano rispettate o vi siano dubbi sulla salute degli animali  o
sulla qualita' dello sperma, degli ovuli o degli embrioni. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per quanto concerne il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n.  28
          vedi in nota alle premesse. L'art. 13 del suddetto  decreto
          legislativo cosi' recita: 
              "Art. 13.  -  1.  Se,  in  occasione  di  un  controllo
          effettuato nel luogo di  destinazione  della  spedizione  o
          durante il trasporto viene constatata la presenza di agenti
          generatori  di  una  malattia  contemplata   nell'ordinanza
          ministeriale 6 ottobre 1984 e successive modifiche  di  una
          zoonosi o malattia oppure di altre  cause  suscettibili  di
          costituire un grave rischio per gli animali  o  per  l'uomo
          oppure la provenienza da una  regione  contaminata  da  una
          malattia epizootica,  l'autorita'  competente  dispone,  di
          mettere in quarantena l'animale o la partita di animali nel
          centro di quarantena piu'  vicino  o  di  abbatterli  o  di
          distruggerli; se si tratta di prodotti di cui  all'allegato
          A parte I, si provvede alla loro distruzione. 
              2. Le spese relative alle misure previste  al  comma  1
          sono a carico dello speditore o del suo mandatario o  della
          persona che ha a carico i prodotti o gli animali. 
              3. Le constatazioni fatte, le decisioni  prese  nonche'
          le relative motivazioni sono comunicate immediatamente alle
          competenti  autorita'  degli  altri  Stati  membri  e  alla
          Commissione delle Comunita' europee. 
              4. Possono essere applicate le misure  di  salvaguardia
          occorrenti,  informandone  gli  altri  Stati  membri  e  la
          Commissione delle Comunita' europee. 
              5. In caso di situazioni non regolate  da  disposizioni
          comunitarie,  il  Ministero  della  sanita'  interessa   la
          Commissione delle Comunita' europee. 
              6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5,
          se in occasione di un controllo  effettuato  nel  luogo  di
          destinazione o durante il trasporto, viene  constatato  che
          gli animali o  i  prodotti  non  soddisfano  le  condizioni
          prescritte puo' essere lasciato allo  speditore  o  al  suo
          mandatario, se le condizioni di  salubrita'  o  di  polizia
          sanitaria lo consentano, di scegliere a proprie spese tra: 
              a) in caso di presenza di residui, il loro mantenimento
          sotto controllo finche' sia stata  confermata  l'osservanza
          delle norme comunitarie e, nel caso di mancata  osservanza,
          l'applicazione  delle  misure  previste   dalla   normativa
          comunitaria; 
              b) l'abbattimento degli animali e  la  distruzione  dei
          prodotti; 
              c)  la  loro  rispedizione  su   autorizzazione   della
          competente autorita' dello Stato membro di spedizione e  la
          preventiva informazione dello Stato o degli Stati membri di
          transito. 
              7. In caso si tratti di  irregolarita'  concernenti  il
          certificato  o  i  documenti,  prima  di   ricorrere   alla
          rispedizione deve essere concesso allo speditore un periodo
          di tempo per la regolarizzazione. 
              8. Gli elenchi delle malattie di cui al  comma  1  sono
          stabiliti  dalla  Commissione  delle  Comunita'  europee  e
          pubblicati, a  cura  del  Ministero  della  sanita',  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
              9. Il Ministero della  sanita',  con  proprio  decreto,
          adotta le modalita' di applicazione del presente  articolo,
          in conformita'  delle  decisioni  della  Commissione  delle
          Comunita' europee".