Art. 12. Controlli veterinari 1. Le norme sui controlli veterinari, di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, e in particolare quelle riguardanti l'organizzazione e le conseguenze dei controlli da effettuare, sono estese agli animali, allo sperma, agli ovuli e agli embrioni di cui al presente decreto, accompagnati da un certificato sanitario; gli altri animali devono provenire da aziende i cui responsabili devono adempiere agli obblighi di cui all'articolo 4. 2. Sono altresi' estese agli animali, allo sperma, agli ovuli ed agli embrioni di cui al presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche. 3. Ai fini degli scambi, gli esercizi commerciali che detengono in modo permanente o anche a titolo occasionale gli animali di cui agli articoli 7, 9 e 10: a) sono soggetti alla registrazione di cui all'articolo 4; b) tengono un registro in cui sono iscritte le forniture e le consegne, con l'indicazione per queste ultime, della destinazione ulteriore degli animali nel caso in cui essi siano destinati ad un commerciante registrato che procede al frazionamento del lotto; c) conservano il registro di cui alla lettera b) per un periodo non inferiore a sei mesi in modo da poterlo presentare, su richiesta, all'autorita' competente. 4. I servizi veterinari procedono ai controlli ritenuti opportuni qualora sospettino che le disposizioni contenute nel presente decreto non vengano rispettate o vi siano dubbi sulla salute degli animali o sulla qualita' dello sperma, degli ovuli o degli embrioni.
Note all'art. 12: - Per quanto concerne il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28 vedi in nota alle premesse. L'art. 13 del suddetto decreto legislativo cosi' recita: "Art. 13. - 1. Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione della spedizione o durante il trasporto viene constatata la presenza di agenti generatori di una malattia contemplata nell'ordinanza ministeriale 6 ottobre 1984 e successive modifiche di una zoonosi o malattia oppure di altre cause suscettibili di costituire un grave rischio per gli animali o per l'uomo oppure la provenienza da una regione contaminata da una malattia epizootica, l'autorita' competente dispone, di mettere in quarantena l'animale o la partita di animali nel centro di quarantena piu' vicino o di abbatterli o di distruggerli; se si tratta di prodotti di cui all'allegato A parte I, si provvede alla loro distruzione. 2. Le spese relative alle misure previste al comma 1 sono a carico dello speditore o del suo mandatario o della persona che ha a carico i prodotti o gli animali. 3. Le constatazioni fatte, le decisioni prese nonche' le relative motivazioni sono comunicate immediatamente alle competenti autorita' degli altri Stati membri e alla Commissione delle Comunita' europee. 4. Possono essere applicate le misure di salvaguardia occorrenti, informandone gli altri Stati membri e la Commissione delle Comunita' europee. 5. In caso di situazioni non regolate da disposizioni comunitarie, il Ministero della sanita' interessa la Commissione delle Comunita' europee. 6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, se in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, viene constatato che gli animali o i prodotti non soddisfano le condizioni prescritte puo' essere lasciato allo speditore o al suo mandatario, se le condizioni di salubrita' o di polizia sanitaria lo consentano, di scegliere a proprie spese tra: a) in caso di presenza di residui, il loro mantenimento sotto controllo finche' sia stata confermata l'osservanza delle norme comunitarie e, nel caso di mancata osservanza, l'applicazione delle misure previste dalla normativa comunitaria; b) l'abbattimento degli animali e la distruzione dei prodotti; c) la loro rispedizione su autorizzazione della competente autorita' dello Stato membro di spedizione e la preventiva informazione dello Stato o degli Stati membri di transito. 7. In caso si tratti di irregolarita' concernenti il certificato o i documenti, prima di ricorrere alla rispedizione deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per la regolarizzazione. 8. Gli elenchi delle malattie di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Commissione delle Comunita' europee e pubblicati, a cura del Ministero della sanita', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 9. Il Ministero della sanita', con proprio decreto, adotta le modalita' di applicazione del presente articolo, in conformita' delle decisioni della Commissione delle Comunita' europee".