Art. 14. Programmi di lotta o di sorveglianza 1. Il Ministero della sanita', quando stabilisce programmi facoltativi od obbligatori di lotta o di sorveglianza nei confronti di una delle malattie di cui all'allegato B ovvero a tali fini autorizzi programmi proposti da allevatori, puo' sottoporli alla Commissione europea per l'eventuale approvazione e la precisazione delle garanzie complementari, generali o limitate, da esigere negli scambi.