Art. 14. 
                Programmi di lotta o di sorveglianza 
 
 1.  Il  Ministero  della  sanita',   quando   stabilisce   programmi
facoltativi od obbligatori di lotta o di sorveglianza  nei  confronti
di una delle malattie di  cui  all'allegato  B  ovvero  a  tali  fini
autorizzi programmi proposti  da  allevatori,  puo'  sottoporli  alla
Commissione europea per l'eventuale approvazione  e  la  precisazione
delle garanzie complementari, generali o limitate, da  esigere  negli
scambi.