Art. 15. 
                     Stato di territorio indenne 
 
 1. Il Ministero della sanita', se ritiene  il  territorio  nazionale
totalmente o parzialmente  indenne  da  una  delle  malattie  di  cui
all'allegato B, lo rappresenta alla Commissione europea fornendone le
giustificazioni e proponendo un programma che consenta di controllare
l'assenza  della  malattia  affinche'  vengano   stabilite   garanzie
complementari, generali o limitate da esigere negli scambi; in attesa
che la Commissione decida, tali garanzie possono essere stabilite dal
Ministero della sanita'.