Art. 15. Stato di territorio indenne 1. Il Ministero della sanita', se ritiene il territorio nazionale totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie di cui all'allegato B, lo rappresenta alla Commissione europea fornendone le giustificazioni e proponendo un programma che consenta di controllare l'assenza della malattia affinche' vengano stabilite garanzie complementari, generali o limitate da esigere negli scambi; in attesa che la Commissione decida, tali garanzie possono essere stabilite dal Ministero della sanita'.